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Guida al nuovo istituto dell'Apprendistato

Scheda ditattica informativa

Novità
Il contratto di apprendistato
Il quadro legislativo di riferimento
Il campo di applicazione
I soggetti interessati
Le innovazioni
Nuova e vecchia normativa a confronto
I contenuti del nuovo contratto
Il nuovo apprendistato nel settore delle costruzioni
Le agevolazioni fiscali, normative e contributive
Gli obblighi
Normativa
Legge 24 giugno 1997 n. 196

Circolare 126/97 - Art. 16 legge 24/6/97 n. 196

Decreto 8 aprile 1998
La normativa contrattuale di riferimento

    Il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale il datore di lavoro ha il dovere di impartire o di fare impartire, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché quest’ultimo possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’attività nell’impresa medesima.
La legge italiana stabilisce i casi in cui è possibile utilizzare tale forma di contratto.
La legge 24 giugno 1997 n. 196, "Norme in materia di promozione dell’occupazione", all’art. 16, ha introdotto modificazioni e innovazioni a tale istituto.
  Il quadro legislativo di riferimento

La normativa di riferimento del contratto di apprendistato è disciplinata dalla legge 25/1955 e dal relativo regolamento d’attuazione, e dalla legge 56/87.
Su questo ceppo legislativo si inserisce la riforma introdotta con la cosiddetta legge Treu (196/97 articolo 16).
All’articolo 16 della Legge 196/97 hanno fatto seguito l’emanazione della Circolare MLPS n. 126 del 2/12/97, e il Decreto ministeriale 8 aprile 1998 sulla formazione esterna (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14/5/98).
  Il campo di applicazione

La possibilità di stipulare contratti di apprendistato è estesa a tutti i settori. Il comma 1 dell’articolo 16 della Lege 196/97 allarga, infatti, il bacino di riferimento anche all’agricoltura, prima espressamente vietata. Con circolare n. 126 del 2 dicembre 1997 il Ministero del Lavoro ha riaffermato l’estensione generalizzata dei contratti di apprendistato a tutti i settori di attività, comprendendovi anche il settore agricolo, con esclusione dei datori di lavoro non imprenditori (ovvero coloro che pur avendo la partita IVA non sono iscritti al Registro delle Ditte della Camera di Commercio).
  I soggetti interessatiI soggetti interessati

Giovani tra i 16 e i 24 anni, fino a 26 nelle aree obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 (Mezzogiorno e aree in declino industriale).
L’età minima può scendere fino al 14° anno compiuto se è stato assolto l’obbligo scolastico (L.25/55). Con circolare n. 126 del 2 dicembre 1997 il Ministero del Lavoro ha ribadito i nuovi limiti di età riaffermando che l’apprendista deve essere in possesso di un titolo di studio successivo alla scuola dell’obbligo o di un attestato di qualifica professionale. Pertanto, fino all’approvazione della riforma dei limiti per l’assolvimento degli obblighi scolastici, l’età minima rimane di 14 anni.
L’età massima è prolungata di ulteriori 2 anni per i portatori di handicap (quindi 26 o 28 anni). I soggetti portatori di handicap assunti con contratto di apprendistato sono computati nelle quote stabilite dalla L.482/68 (collocamento obbligatorio). La disposizione si applica anche per i contratti stipulati prima del 19 luglio 1997.
Nel settore dell’artigianato, rimangono come condizioni di miglior favore già previste dalla precedente normativa, la possibilità di elevare l’ età a 29 anni per mansioni ad alto contenuto professionale (art. 21 L.56/87) e l’elevazione a cinque anni della durata massima.
Relativamente al titolo di studio si può stipulare il contratto anche con giovani in possesso di:
1. titolo di studio post-obbligo, o
2. attestato di qualifica professionale idoneo, rispetto all’attività da svolgere.

 

Le innovazioni
Al contratto usuale di apprendistato sono state apportate varie modifiche su limiti di età, durata, modalità della formazione:
1. Obbligo di formazione esterna
2. Possibilità di assunzione con contratto di apprendistato anche per possessori di diploma post - obbligo o qualifica inerente l’attività
3. Introduzione limite di durata minima (18 mesi)
4. Definizione di un sistema organico di controllo sulla effettività dell’addestramento e sul rapporto lavoro / formazione.

   
La nuova e la vecchia normativa a confronto


Nuova normativa
Età: minima 16 - massima 24
(minima 15 e massima 29 in artigianato)
Durata: minima 18 mesi - massima 4 anni
Formazione esterna 120 ore medie annue; collegamento delle agevolazioni all’effettuazione della formazione Estensione a tutti i settori compreso agricolo  
Estensione ai possessori di diploma post- obbligo
o qualifica professionale
Vecchia normativa
Età: minima 15 - massima 20
(massima 29 in artigianato)
Durata: solo massima 5 anni
Non specificato
   
I contenuti del nuovo contratto di apprendistato


La durata minima del contratto viene estesa a 18 mesi; quella massima è ridotta da 5 a 4 anni.
La durata effettiva viene determinata in sede di contrattazione collettiva, tenendo conto dei tetti previsti dalla legge. La Circolare MLPS n. 126 del 2/12/97 precisa che, nel caso in cui la durata sia inferiore ai 18 mesi o superiore ai 4 anni, resta ferma la validità del contratto. Il CCNL edilizia industria fissa la durata del contratto di apprendista operaio in un massimo di 36 mesi.
È obbligatorio un impegno formativo, della durata minima di 120 ore medie annue, esterno all’azienda. La durata della formazione può essere ridotta se il giovane è in possesso di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale inerente l’attività da svolgere. Per il primo anno di lavoro, l’azienda dovrà prestare attenzione alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione e alle misure inerenti la sicurezza. (legge 626/94).
Per i contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge (quindi a partire dal 19/7/98) sono ammessi i benefici contributivi, purché l’apprendista partecipi alla formazione esterna.
I commi (2, 3, 4) dell’art.16 della Legge 196/97 rinviano a decreti ministeriali e norme regolamentari i contenuti formativi, la definizione della figura del tutor, e una completa disciplina dei rapporti formativi nei contratti a causa mista, indicando i principi a cui tale attività regolamentare dovrà ispirarsi. Questi decreti non sono, ad oggi, ancora stati emanati.
Con apposito Decreto dell’8 aprile 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14/5/98, il Ministero del Lavoro ha emanato "Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti". Il D.M. regolamenta l’attività formativa esterna a cui sono collegati i benefici contributivi definiti per i contratti stabiliti in data successiva al 19 luglio 1998.
   
Il nuovo apprendistato nel settore delle costruzioni


Per ciò che concerne il settore delle costruzioni le parti sociali, ANCE, INTERSIND, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, con accordo sindacale del 20 gennaio 1998 hanno dato incarico al FORMEDIL di "organizzare l’attuazione del modello per la formazione esterna degli apprendisti presso le scuole edili provinciali".
Il Decreto ministeriale dell’8 aprile 1998 all’articolo 6 prevede che "...al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti ... sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario...".
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Centrale OFPL, con apposito decreto ha approvato, in data 9 giugno 1998, il progetto biennale presentato dal FORMEDIL dal titolo "Formazione per l’apprendistato - Progetto sperimentale per l’industria delle costruzioni".
Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell’8 aprile 1998 ha fornito le prime indicazioni riguardo i contenuti delle attività formative esterne all’azienda.

Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare.
I contenuti sono articolati in:
1. un’area formativa generale e trasversale comprendente competenze e conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative, gestionali, economiche linguistiche, matematiche e gestionali che devono occupare almeno il 35% delle 120 ore formative medie annue previste;
2. un’area formativa a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico e operativo, differenziati in funzione delle singole figure professionali, che ha un più stretto collegamento con l’attività che si svolge sul posto di lavoro.

Ai contenuti a carattere trasversale non può essere destinato un numero di ore inferiore al 35% del monte ore destinato alla formazione esterna.
I curricula sono definiti per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali sulla base di accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali della categoria e adottati con decreto del Ministro del Lavoro, d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione e sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Il Ministero del Lavoro promuove iniziative sperimentali di formazione per apprendisti attivando il cofinanziamento del FSE sulla base di accordi conclusi fra le Parti Sociali.Il progetto FORMEDIL apprendistato rientra all’interno di queste sperimentazioni.
Il progetto nazionale di sperimentazione FORMEDIL per il settore delle costruzioni prevede l’elevamento in via sperimentale della formazione a 144 ore medie annue, conservando all’interno la ripartizione percentuale tra le due aree formative prevista dal Decreto.

   
Le agevolazioni fiscali, normative, contributive

Sono previste come nella normativa preesistente (L. 25/55) agevolazioni contributive sia per la quota a carico dell’apprendista che per quella a carico dell’azienda.
Le incentivazioni alle imprese
Relativamente agli oneri contributivi, per l’intera durata dell’apprendistato ( calcolata in un periodo compreso tra 18 e 48 mesi in base a quanto definito in sede di contratti collettivi nazionali) è dovuto un contributo minimo per apprendista (lire 5.200 settimanali, 5.020 al netto del contributo INAIL).
suddetto contributo è solo nominale per le imprese artigiane.
Al lavoratore si effettua una trattenuta ridotta ai fini previdenziali (6,04%).
I suddetti sgravi contributivi, ai sensi della Legge 196/97, a partire dal luglio ‘98 sono legati all’effettivo espletamento della formazione complementare.
Nel caso del progetto nazionale di sperimentazione FORMEDIL sono previsti anche aiuti per la formazione esterna.

Gli apprendisti sono esclusi dal computo della forza lavoro aziendale.
Il trattamento economico dell’apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore di eguale livello. Il CCNL edilizia industria stabilisce gli elementi di calcolo della retribuzione e le percentuali per il calcolo della retribuzione dell’apprendista. Quest’ultima percentuale, nel caso dell’operaio apprendista è variabile a seconda del semestre di anzianità, per una durata massima di sei semestri.
In via sperimentale potranno essere disposte agevolazioni contributive per coloro che in azienda assumeranno il compito formativo di tutor (compresi i titolari di imprese artigiane). L’articolo 16 della Legge 196/97 prevede l’emanazione di una disciplina ad hoc sul tutor. Nelle more di questo provvedimento, valgono le regole fissate nel Decreto ministeriale 8 aprile 1998 sulla formazione esterna:
1. il tutor deve garantire il reale raccordo tra il lavoro e la formazione esterna,
2. il nome del tutor va comunicato alla Regione,
3. nelle imprese con meno di 15 dipendenti il ruolo di tutor può anche essere assunto dal titolare.

   
Gli obblighi


È fatto obbligo alle imprese di garantire agli apprendisti la frequenza a corsi di formazione extra aziendale, pena il venir meno dei benefici.
Ricorrono, comunque, le sanzioni già previste per il mancato rispetto dei divieti in materia di tutela del lavoro di fanciulli e adolescenti (L. 977/67: orario di lavoro, lavoro notturno, riposi, ferie, lavori vietati).
È necessario il rilascio di un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio ad instaurare rapporti di apprendistato, in cui va precisata la formazione che verrà impartita, la prestazione richiesta e la qualifica che potrà essere conseguita.
Il numero massimo di apprendisti che è possibile assumere non può superare il 100% dei lavoratori qualificati o specializzati in forza all’azienda.
Se al termine del periodo di apprendistato non è stata data la disdetta ex art. 2118 Codice civile, l’apprendista conserva il posto con la qualifica conseguita.
Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità di servizio.
 

Legge 24 giugno 1997 n. 196
Norme in materia di promozione dell’occupazione
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - G.U. n. 154 del 4 luglio 1997 - s.o. n. 136
..omissis...

Art. 16 - (Apprendistato) 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. 2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell’11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l’impegno formativo per l’apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell’attività formativa svolta. 3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma1. 4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale. 5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma2 della legge 23 Agosto 1988, n.400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell’ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell’addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l’ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate. 6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l’adempimento degli obblighi scolastici. 7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l’anno 1997, in lire 370 miliardi per l’anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall’anno 1999.

Art. 17 - (Riordino della formazione professionale) 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l’integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia: a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell’offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l’occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze; b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell’orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese; c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati; d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell’ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l’attività formativa è propedeutica all’assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione; e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all’articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale; f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d’intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l’offerta formativa e facilitare l’integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. 3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l’amministrazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l’anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978. 5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l’aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull’importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l’equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull’importo dell’aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.

Art 18 - (Tirocini formativi e di orientamento) 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all’interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l’INAIL direttamente e a proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l’accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all’occupazione. …omissis...

Art. 27 - (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione: a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l’anno 1997, in lire 490 miliardi per l’anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; ...omissis... 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Circolare n. 126 del 1.12/97 - Art. 16 della Legge 24 giugno 1997 n. 196
Prime direttive applicative per consentire l'assunzione degli apprendisti
Ministero del Lavoro e Previdenza Social

Con l’art. 16 della legge 24.6.1997, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4.7.1997, sono state apportate rilevanti modificazioni alla disciplina dell’apprendistato, delle quali alcune sono applicabili fin dalla entrata in vigore della legge stessa. Al riguardo, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in relazione a problematiche interpretative sorte nella prima fase di attuazione della predetta nuova disciplina (art. 16). In particolare, va chiarito che sono immediatamente operative le disposizioni concernenti il campo di applicazione, i limiti di età del lavoratore, le agevolazioni all’assunzione dei portatori di handicap nonché i limiti di durata dell’apprendistato per i contratti da stipulare (commi 1, 4 e 6). Tale nuova impostazione fornita dal legislatore alla materia riconosce il carattere generale della funzione dell’apprendistato non solo in tutti i settori produttivi ma altresì allo scopo di consentire l’assunzione in qualità di apprendisti dei giovani "in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale" anche omogenei rispetto all’attività da svolgere. Ciò innova radicalmente le prassi sinora in atto

Attività formativa
Per quanto attiene alla formazione complementare, fermi restando i relativi impegni di cui alla legge n. 25 del 1995, applicabili anche ai nuovi casi sopra indicati, è noto che i contenuti formativi differenziati costituiranno oggetto della recente regolamentazione di cui al comma 2. Il medesimo comma 2 subordina il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti per i contratti di apprendistato, alla partecipazione dei lavoratori ad iniziative di formazione esterne all’azienda, o al luogo di lavoro, contemplate dai contratti collettivi nazionali, per i rapporti istituiti a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge

Campo di applicazione
L’assunzione con contratto di apprendistato può essere effettuata, fin dall’entrata in vigore della legge n. 196, da imprese appartenenti a tutti i settori di attività, compreso il settore agricolo. I datori di lavoro in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 2, co. 2 della legge 19 gennaio 1955 n. 25, come chiarito con circolare n. 100/97 potranno procedere all’assunzione di apprendisti, secondo le modalità indicate dall’art. 9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608, dandone comunicazione, formulata mediante compilazione del modulo e del foglio integrativo di cui al D.M. 20.12.95, entro cinque giorni alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego.

Età del lavoratore
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro anni ovvero a ventisei nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 e successive modificazioni. I limiti di età sono elevati di due anni qualora l’apprendista sia portatore di handicap. Fino alla modificazione dei limiti di età per l’adempimento degli obblighi scolastici rimane operante la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 6, legge n. 25/1955, che consente l’assunzione in qualità di apprendisti anche di coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Computo nelle quote di cui alla Legge n. 482/68
L’art. 16, comma 1, stabilisce che "... i soggetti portatori di handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni". La norma è di immediata applicazione e riguarda anche le assunzioni con contratto di apprendistato effettuate prima dell'entrata in vigore della legge 196/97. Inoltre si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni: 1. per "soggetti portatori di handicap" si devono intendere coloro che sono in possesso del requisito dell'invalidità richiesto per aver diritto al collocamento obbligatorio; 2. qualora i datori di lavoro aqbbiano già adempiuto agli obblighi occupazionalidi cui alla legge 2.4.1968, n. 482, possono effettuare in soprannumero le assunzioni con contratto di apprendistato e computare i lavoratori assunti in soprannumero nei posti vacanti di qualunque categoria.

Durata dell’apprendistato
Per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge, la durata dell’apprendistato potrà essere stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro nell’ambito predeterminato dalla nuova disposizione, ossia da un minimo di diciotto mesi a un massimo di quattro anni, eccezione fatta per il settore dell’artigianato. Per qual che concerne i contratti stipulati ai sensi del preesistente quadro normativo di riferimento, essi conservano in toto la loro efficacia, ivi compresa la relativa durata ancorché stabilita in periodi inferiori a diciotto mesi o superiori a quattro anni.

Settore artigiano
In coerente applicazione dell’impegno di cui all’Accordo sul lavoro del settembre 1996 per la salvaguardia di un complesso di condizioni migliorative connesse all’attuale quadro legislativo e contrattuale, è intendimento del legislatore di consentire un utilizzo più ampio dell’istituto nel settore, confermandone la peculiarità già riconosciuta con la legge quadro sull’artigianato del 1985 e con la legge n. 56 del 1987. Tale impegno è trasfuso nel comma 4, legittimando tra l’altro le previsioni negoziali di durata massima fino a 5 anni. Inoltre l’età dei giovani assumibili con contratto di apprendistato risulta fissata tra 15 anni (ferma restando la deroga prevista dall’art. 6, comma 2, della legge 25/55) e 24 (o 26 o 28) ma può essere elevata fino a 29 anni, per qualifiche ad alto contenuto professionale individuate dai contratti collettivi nazionali di categoria, in attuazione dell’art. 21, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

 

Decreto 8 aprile 1998
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale - G.U. 14/5/1998

VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione;
VISTO l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato;
VISTO il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n.196, concernente l’emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti; SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni; VISTA la proposta del comitato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;
SENTITO il parere della Conferenza Stato Regioni;

DECRETA

Art. 1
1
. I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all’azienda di cui all’articolo 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative.


Art. 2
1. Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all’azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue: a ) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell’attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; b ) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame.
2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.
3. La formazione esterna all’azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell’obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi
.

Art. 3
1. In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma dell’articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l’avvenuta partecipazione ai corsi.
2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell’apprendistato.


Art. 4
1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicato alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell’impresa.
3. I decreti di cui all’art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali momenti formativi per l’acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all’attività formativa svolta.


Art. 5
1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego. Copia dell’attestato è consegnato al lavoratore.
2. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell’attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall’art. 17, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 3. Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.

Art. 6
1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all’art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 

La normativa contrattuale di riferimento

DecrL’Associazione Nazionale Costruttori Edili, l’Associazione Sindacale Intersind e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil visto l’art. 16 della legge n. 196/97 "apprendistato", concordano per l’adozione dell’allegato modello sulle 120 h per la formazione esterna degli apprendisti riservandosi ogni ulteriore approfondimento sulla materia tra di loro. Le parti sociali danno incarico al Formedil di organizzare l’attuazione di tale modello presso le Scuole Edili provinciali. Letto, confermato e sottoscritto. …omissis... Art. 94 - (Disciplina dell’apprendistato) La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo. Per l’assunzione in prova dell’apprendista valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43. Il periodo di prova avrà la durata massima di un mese. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti, potrà risolvere il rapporto di lavoro senza l’obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva con il solo pagamento all’apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestato. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare che siano obbligatori per legge. Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati. Il trattamento economico per gli apprendisti operai non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore spettante alla categoria degli operai qualificati:

1° semestre 60%
2° semestre 65%
3° semestre 70%
4° semestre 75%
5° semestre 80%
6° semestre 85%

Per gli impiegati l’apprendistato ha la durata di un anno. Il trattamento economico non può essere inferiore alla percentuale del 60% della retribuzione, calcolata su minimo di stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e premio di produzione, spettanti agli impiegati di 3a categoria. Le ore destinate all’insegnamento complementare di cui all’art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, da effettuarsi di norma presso le Scuole Edili di cui all’art. 93, sono stabilite in quattro ore settimanali e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall’art. 37 del regolamento della legge sull’apprendistato. L’orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all’insegnamento complementare. Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nella lettera B) dell’art. 5 e nella lettera B) dell’art. 44. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68. Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del 1995 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato. Qualora le Associazioni nazionali contraenti e le loro Confederazioni dovessero concordare per il settore edile condizioni e trattamenti economici complessivamente meno onerosi di i quelli previsti dal presente articolo, le parti si incontreranno per il riesame della presente disciplina.