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Guida al nuovo istituto dell'Apprendistato
Scheda ditattica informativa
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Il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è un rapporto
di lavoro speciale, in forza del quale il datore di lavoro ha il
dovere di impartire o di fare impartire, allapprendista assunto
alle sue dipendenze, linsegnamento necessario perché
questultimo possa conseguire la capacità tecnica per
diventare lavoratore qualificato, utilizzandone lattività
nellimpresa medesima.
La legge italiana stabilisce i casi in cui è possibile utilizzare
tale forma di contratto.
La legge 24 giugno 1997 n. 196, "Norme in materia di promozione
delloccupazione", allart. 16, ha introdotto modificazioni
e innovazioni a tale istituto. |
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Il quadro legislativo di riferimento
La normativa di riferimento del contratto di
apprendistato è disciplinata dalla legge 25/1955 e dal relativo
regolamento dattuazione, e dalla legge 56/87.
Su questo ceppo legislativo si inserisce la riforma introdotta con
la cosiddetta legge Treu (196/97 articolo 16).
Allarticolo 16 della Legge 196/97 hanno fatto seguito lemanazione
della Circolare MLPS n. 126 del 2/12/97, e il Decreto ministeriale
8 aprile 1998 sulla formazione esterna (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 14/5/98). |
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Il campo di applicazione
La possibilità di stipulare contratti
di apprendistato è estesa a tutti i settori. Il comma 1 dellarticolo
16 della Lege 196/97 allarga, infatti, il bacino di riferimento
anche allagricoltura, prima espressamente vietata. Con circolare
n. 126 del 2 dicembre 1997 il Ministero del Lavoro ha riaffermato
lestensione generalizzata dei contratti di apprendistato a
tutti i settori di attività, comprendendovi anche il settore
agricolo, con esclusione dei datori di lavoro non imprenditori (ovvero
coloro che pur avendo la partita IVA non sono iscritti al Registro
delle Ditte della Camera di Commercio).
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I soggetti interessatiI soggetti interessati
Giovani tra i 16 e i 24 anni, fino a 26 nelle
aree obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93 (Mezzogiorno
e aree in declino industriale).
Letà minima può scendere fino al 14° anno
compiuto se è stato assolto lobbligo scolastico (L.25/55).
Con circolare n. 126 del 2 dicembre 1997 il Ministero del Lavoro
ha ribadito i nuovi limiti di età riaffermando che lapprendista
deve essere in possesso di un titolo di studio successivo alla scuola
dellobbligo o di un attestato di qualifica professionale.
Pertanto, fino allapprovazione della riforma dei limiti per
lassolvimento degli obblighi scolastici, letà
minima rimane di 14 anni.
Letà massima è prolungata di ulteriori 2 anni
per i portatori di handicap (quindi 26 o 28 anni). I soggetti portatori
di handicap assunti con contratto di apprendistato sono computati
nelle quote stabilite dalla L.482/68 (collocamento obbligatorio).
La disposizione si applica anche per i contratti stipulati prima
del 19 luglio 1997.
Nel settore dellartigianato, rimangono come condizioni di
miglior favore già previste dalla precedente normativa, la
possibilità di elevare l età a 29 anni per mansioni
ad alto contenuto professionale (art. 21 L.56/87) e lelevazione
a cinque anni della durata massima.
Relativamente al titolo di studio si può stipulare il contratto
anche con giovani in possesso di:
1. titolo di studio post-obbligo, o
2. attestato di qualifica professionale idoneo, rispetto allattività
da svolgere.
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Le innovazioni
Al contratto usuale di apprendistato sono
state apportate varie modifiche su limiti di età, durata,
modalità della formazione:
1. Obbligo di formazione esterna
2. Possibilità di assunzione con contratto di apprendistato
anche per possessori di diploma post - obbligo o qualifica inerente
lattività
3. Introduzione limite di durata minima (18 mesi)
4. Definizione di un sistema organico di controllo sulla effettività
delladdestramento e sul rapporto lavoro / formazione.
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La nuova e la vecchia normativa a confronto
Nuova normativa
Età: minima 16 - massima 24
(minima 15 e massima 29 in artigianato)
Durata: minima 18 mesi - massima 4 anni
Formazione esterna 120 ore medie annue; collegamento delle agevolazioni
alleffettuazione della formazione Estensione a tutti i settori
compreso agricolo
Estensione ai possessori di diploma post- obbligo
o qualifica professionale
Vecchia normativa
Età: minima 15 - massima 20
(massima 29 in artigianato)
Durata: solo massima 5 anni
Non specificato
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I contenuti del nuovo contratto di apprendistato
La durata minima del contratto viene estesa
a 18 mesi; quella massima è ridotta da 5 a 4 anni.
La durata effettiva viene determinata in sede di contrattazione
collettiva, tenendo conto dei tetti previsti dalla legge. La Circolare
MLPS n. 126 del 2/12/97 precisa che, nel caso in cui la durata sia
inferiore ai 18 mesi o superiore ai 4 anni, resta ferma la validità
del contratto. Il CCNL edilizia industria fissa la durata del contratto
di apprendista operaio in un massimo di 36 mesi.
È obbligatorio un impegno formativo, della durata minima
di 120 ore medie annue, esterno allazienda. La durata della
formazione può essere ridotta se il giovane è in possesso
di titolo di studio post-obbligo o attestato di qualifica professionale
inerente lattività da svolgere. Per il primo anno di
lavoro, lazienda dovrà prestare attenzione alla disciplina
del rapporto di lavoro, allorganizzazione e alle misure inerenti
la sicurezza. (legge 626/94).
Per i contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno
dallentrata in vigore della legge (quindi a partire dal 19/7/98)
sono ammessi i benefici contributivi, purché lapprendista
partecipi alla formazione esterna.
I commi (2, 3, 4) dellart.16 della Legge 196/97 rinviano a
decreti ministeriali e norme regolamentari i contenuti formativi,
la definizione della figura del tutor, e una completa disciplina
dei rapporti formativi nei contratti a causa mista, indicando i
principi a cui tale attività regolamentare dovrà ispirarsi.
Questi decreti non sono, ad oggi, ancora stati emanati.
Con apposito Decreto dell8 aprile 1998, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 14/5/98, il Ministero del Lavoro ha emanato "Disposizioni
concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione
degli apprendisti". Il D.M. regolamenta lattività
formativa esterna a cui sono collegati i benefici contributivi definiti
per i contratti stabiliti in data successiva al 19 luglio 1998.
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Il nuovo apprendistato nel settore delle costruzioni
Per ciò che concerne il settore delle
costruzioni le parti sociali, ANCE, INTERSIND, FENEAL UIL, FILCA
CISL, FILLEA CGIL, con accordo sindacale del 20 gennaio 1998 hanno
dato incarico al FORMEDIL di "organizzare lattuazione
del modello per la formazione esterna degli apprendisti presso le
scuole edili provinciali".
Il Decreto ministeriale dell8 aprile 1998 allarticolo
6 prevede che "...al fine di promuovere iniziative di formazione
professionale per apprendisti ... sono avviate sperimentazioni sulla
base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario...".
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Centrale
OFPL, con apposito decreto ha approvato, in data 9 giugno 1998,
il progetto biennale presentato dal FORMEDIL dal titolo "Formazione
per lapprendistato - Progetto sperimentale per lindustria
delle costruzioni".
Il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dell8
aprile 1998 ha fornito le prime indicazioni riguardo i contenuti
delle attività formative esterne allazienda.
Le attività formative per apprendisti
sono strutturate in forma modulare.
I contenuti sono articolati in:
1. unarea formativa generale e trasversale comprendente
competenze e conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti
relazionali, le conoscenze organizzative, gestionali, economiche
linguistiche, matematiche e gestionali che devono occupare almeno
il 35% delle 120 ore formative medie annue previste;
2. unarea formativa a carattere professionalizzante di tipo
tecnico-scientifico e operativo, differenziati in funzione delle
singole figure professionali, che ha un più stretto collegamento
con lattività che si svolge sul posto di lavoro.
Ai contenuti a carattere trasversale non
può essere destinato un numero di ore inferiore al 35%
del monte ore destinato alla formazione esterna.
I curricula sono definiti per ciascuna figura professionale o
gruppi di figure professionali sulla base di accordi tra i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali e datoriali della categoria e adottati
con decreto del Ministro del Lavoro, dintesa con il Ministro
della Pubblica Istruzione e sentito il parere della Conferenza
Stato-Regioni.
Il Ministero del Lavoro promuove iniziative sperimentali di formazione
per apprendisti attivando il cofinanziamento del FSE sulla base
di accordi conclusi fra le Parti Sociali.Il progetto FORMEDIL
apprendistato rientra allinterno di queste sperimentazioni.
Il progetto nazionale di sperimentazione FORMEDIL per il settore
delle costruzioni prevede lelevamento in via sperimentale
della formazione a 144 ore medie annue, conservando allinterno
la ripartizione percentuale tra le due aree formative prevista
dal Decreto.
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Le agevolazioni fiscali, normative, contributive
Sono previste come nella normativa preesistente
(L. 25/55) agevolazioni contributive sia per la quota a carico dellapprendista
che per quella a carico dellazienda.
Le incentivazioni alle imprese
Relativamente agli oneri contributivi, per lintera durata
dellapprendistato ( calcolata in un periodo compreso tra 18
e 48 mesi in base a quanto definito in sede di contratti collettivi
nazionali) è dovuto un contributo minimo per apprendista
(lire 5.200 settimanali, 5.020 al netto del contributo INAIL).
suddetto contributo è solo nominale per le imprese artigiane.
Al lavoratore si effettua una trattenuta ridotta ai fini previdenziali
(6,04%).
I suddetti sgravi contributivi, ai sensi della Legge 196/97, a partire
dal luglio 98 sono legati alleffettivo espletamento
della formazione complementare.
Nel caso del progetto nazionale di sperimentazione FORMEDIL sono
previsti anche aiuti per la formazione esterna.
Gli apprendisti sono esclusi dal computo della
forza lavoro aziendale.
Il trattamento economico dellapprendista è pari a
una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore
di eguale livello. Il CCNL edilizia industria stabilisce gli elementi
di calcolo della retribuzione e le percentuali per il calcolo
della retribuzione dellapprendista. Questultima percentuale,
nel caso delloperaio apprendista è variabile a seconda
del semestre di anzianità, per una durata massima di sei
semestri.
In via sperimentale potranno essere disposte agevolazioni contributive
per coloro che in azienda assumeranno il compito formativo di
tutor (compresi i titolari di imprese artigiane). Larticolo
16 della Legge 196/97 prevede lemanazione di una disciplina
ad hoc sul tutor. Nelle more di questo provvedimento, valgono
le regole fissate nel Decreto ministeriale 8 aprile 1998 sulla
formazione esterna:
1. il tutor deve garantire il reale raccordo tra il lavoro e la
formazione esterna,
2. il nome del tutor va comunicato alla Regione,
3. nelle imprese con meno di 15 dipendenti il ruolo di tutor può
anche essere assunto dal titolare.
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Gli obblighi
È fatto obbligo alle imprese di garantire
agli apprendisti la frequenza a corsi di formazione extra aziendale,
pena il venir meno dei benefici.
Ricorrono, comunque, le sanzioni già previste per il mancato
rispetto dei divieti in materia di tutela del lavoro di fanciulli
e adolescenti (L. 977/67: orario di lavoro, lavoro notturno, riposi,
ferie, lavori vietati).
È necessario il rilascio di unautorizzazione dellIspettorato
del lavoro competente per territorio ad instaurare rapporti di apprendistato,
in cui va precisata la formazione che verrà impartita, la
prestazione richiesta e la qualifica che potrà essere conseguita.
Il numero massimo di apprendisti che è possibile assumere
non può superare il 100% dei lavoratori qualificati o specializzati
in forza allazienda.
Se al termine del periodo di apprendistato non è stata data
la disdetta ex art. 2118 Codice civile, lapprendista conserva
il posto con la qualifica conseguita.
Il periodo di apprendistato è computato nellanzianità
di servizio. |
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Legge 24 giugno 1997 n. 196
Norme in materia di promozione
dell’occupazione
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
- G.U. n. 154 del 4 luglio 1997 - s.o. n. 136
..omissis...
Art. 16 - (Apprendistato)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con
contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici
anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle
aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni.
Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge
sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L’apprendistato
non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie
professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque
non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora
l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui
al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori
di handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle
quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative
agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione
che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione
esterna all’azienda previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 dell’11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le
associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono
definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i
contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che,
nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto
di lavoro, l’organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione
per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro,
nonché l’impegno formativo per l’apprendista, normalmente pari
ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per
i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato
di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità
per la certificazione dell’attività formativa svolta. 3. In via
sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive
per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative
formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari
di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati le esperienze professionali richieste
per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità
e termini di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse
derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma1. 4. Sono
fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato
previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina
normativa e contrattuale. 5. Il Governo emana entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari
ai sensi dell'articolo 17, comma2 della legge 23 Agosto 1988,
n.400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia
di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l’apprendistato
e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire
ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione
dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse
finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione
di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali,
nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione,
con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì
essere definito, nell’ambito delle suddette norme regolamentari,
un sistema organico di controlli sulla effettività dell’addestramento
e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa,
con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l’ipotesi
in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo
comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione
dei limiti di età per l’adempimento degli obblighi scolastici.
7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire
185 miliardi per l’anno 1997, in lire 370 miliardi per l’anno
1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall’anno 1999.
Art. 17 - (Riordino
della formazione professionale) 1. Allo scopo di assicurare ai
lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale
anche attraverso l’integrazione del sistema di formazione professionale
con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale
utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla
formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione
normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia,
anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti
di lavoro quali l’apprendistato e il contratto di formazione e
lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi e criteri
generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura
regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio
processo di riforma della disciplina in materia: a) valorizzazione
della formazione professionale quale strumento per migliorare
la qualità dell’offerta di lavoro, elevare le capacità competitive
del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie
e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l’occupazione,
attraverso attività di formazione professionale caratterizzate
da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive
locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative,
secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo
tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente
il momento dell’orientamento nonché a favorire un primo contatto
dei giovani con le imprese; c) svolgimento delle attività di formazione
professionale da parte delle regioni e/o delle province anche
in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti
privati aventi requisiti predeterminati; d) destinazione progressiva
delle risorse di cui al comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
nell’ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione
di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori
collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l’attività
formativa è propedeutica all’assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati
regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica
di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti
sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di integrazione
del fondo di rotazione; e) attribuzione al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della
definizione da parte del comitato di cui all’articolo 5, comma
5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze
acquisite con la formazione professionale; f) adozione di misure
idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti d’intesa
con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna
al settore degli addetti alla formazione professionale nonché
la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione
dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l’offerta
formativa e facilitare l’integrazione dei sistemi; le risorse
finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nell’ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti
nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236; g) semplificazione delle procedure, definite
a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento
ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali
oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva
e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei
casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi
del comma 2; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, per
le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. 3. A garanzia delle somme
erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse
del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali
è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per l’amministrazione del Fondo
di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR),
un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041. 4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un
contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi
finanziati, nonché, per l’anno 1997, da un contributo di lire
30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo
del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo
25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale
e per l’accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo
articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978. 5. Il fondo di
cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare
gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti,
nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro,
ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto
le norme di amministrazione e di gestione del fondo di cui al
comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l’aliquota del
contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da
calcolare sull’importo del finanziamento concesso, che può essere
rideterminata con successivo decreto per assicurare l’equilibrio
finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull’importo
dell’aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
Art 18 - (Tirocini
formativi e di orientamento) 1. Al fine di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che
hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da adottarsi ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle
iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori,
da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di
soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli
specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di
idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università;
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni
scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore
legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero
a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione
ai sensi dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi
di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici
delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell’ambito
di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per
quelli definiti all’interno di programmi operativi quadro predisposti
dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini
sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti
di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti
di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro
mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in
funzione della specificità dei diversi tipi di utenti; e) obbligo
da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante
specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità
civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile
didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti
promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione
con l’INAIL direttamente e a proprio carico; f) attribuzione del
valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli
stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma
1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l’accensione
di un rapporto di lavoro; g) possibilità di ammissione, secondo
modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo
1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale
degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di
tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti
nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti
lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall’impresa
per il vitto e l’alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove
occorra, delle norme vigenti; i) computabilità dei soggetti portatori
di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini
siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all’occupazione.
…omissis...
Art. 27 - (Copertura
finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione: a) degli
articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi
per l’anno 1997, in lire 490 miliardi per l’anno 1998 e in lire
670 miliardi per ciascun anno a decorrere dall’anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario
1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri; ...omissis... 2. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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Circolare n. 126 del 1.12/97 - Art. 16 della Legge 24 giugno 1997
n. 196
Prime direttive applicative per
consentire l'assunzione degli apprendisti
Ministero del Lavoro e Previdenza
Social
Con l’art. 16 della legge 24.6.1997,
n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4.7.1997,
sono state apportate rilevanti modificazioni alla disciplina dell’apprendistato,
delle quali alcune sono applicabili fin dalla entrata in vigore
della legge stessa. Al riguardo, con la presente circolare si
forniscono chiarimenti in relazione a problematiche interpretative
sorte nella prima fase di attuazione della predetta nuova disciplina
(art. 16). In particolare, va chiarito che sono immediatamente
operative le disposizioni concernenti il campo di applicazione,
i limiti di età del lavoratore, le agevolazioni all’assunzione
dei portatori di handicap nonché i limiti di durata dell’apprendistato
per i contratti da stipulare (commi 1, 4 e 6). Tale nuova impostazione
fornita dal legislatore alla materia riconosce il carattere generale
della funzione dell’apprendistato non solo in tutti i settori
produttivi ma altresì allo scopo di consentire l’assunzione in
qualità di apprendisti dei giovani "in possesso di titolo di studio
post-obbligo o di attestato di qualifica professionale" anche
omogenei rispetto all’attività da svolgere. Ciò innova radicalmente
le prassi sinora in atto
Attività formativa
Per quanto attiene alla formazione
complementare, fermi restando i relativi impegni di cui alla legge
n. 25 del 1995, applicabili anche ai nuovi casi sopra indicati,
è noto che i contenuti formativi differenziati costituiranno oggetto
della recente regolamentazione di cui al comma 2. Il medesimo
comma 2 subordina il riconoscimento dei benefici contributivi,
previsti per i contratti di apprendistato, alla partecipazione
dei lavoratori ad iniziative di formazione esterne all’azienda,
o al luogo di lavoro, contemplate dai contratti collettivi nazionali,
per i rapporti istituiti a decorrere da un anno dall’entrata in
vigore della legge
Campo di applicazione
L’assunzione con contratto di apprendistato
può essere effettuata, fin dall’entrata in vigore della legge
n. 196, da imprese appartenenti a tutti i settori di attività,
compreso il settore agricolo. I datori di lavoro in possesso dell’autorizzazione
prevista dall’art. 2, co. 2 della legge 19 gennaio 1955 n. 25,
come chiarito con circolare n. 100/97 potranno procedere all’assunzione
di apprendisti, secondo le modalità indicate dall’art. 9 bis della
legge 28 novembre 1996, n. 608, dandone comunicazione, formulata
mediante compilazione del modulo e del foglio integrativo di cui
al D.M. 20.12.95, entro cinque giorni alla competente sezione
circoscrizionale per l’impiego.
Età del lavoratore
Possono essere assunti con contratto
di apprendistato i giovani di età non inferiore a sedici anni
e non superiore a ventiquattro anni ovvero a ventisei nelle aree
di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 e successive
modificazioni. I limiti di età sono elevati di due anni qualora
l’apprendista sia portatore di handicap. Fino alla modificazione
dei limiti di età per l’adempimento degli obblighi scolastici
rimane operante la disposizione di cui al secondo comma dell’art.
6, legge n. 25/1955, che consente l’assunzione in qualità di apprendisti
anche di coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di
età, a condizione che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico
a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Sono fatti salvi
i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del
lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Computo nelle quote di cui alla
Legge n. 482/68
L’art. 16, comma 1, stabilisce che
"... i soggetti portatori di handicap impiegati nell’apprendistato
sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n.
482, e successive modificazioni". La norma è di immediata applicazione
e riguarda anche le assunzioni con contratto di apprendistato
effettuate prima dell'entrata in vigore della legge 196/97. Inoltre
si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni: 1. per "soggetti
portatori di handicap" si devono intendere coloro che sono in
possesso del requisito dell'invalidità richiesto per aver diritto
al collocamento obbligatorio; 2. qualora i datori di lavoro aqbbiano
già adempiuto agli obblighi occupazionalidi cui alla legge 2.4.1968,
n. 482, possono effettuare in soprannumero le assunzioni con contratto
di apprendistato e computare i lavoratori assunti in soprannumero
nei posti vacanti di qualunque categoria.
Durata dell’apprendistato
Per i contratti stipulati successivamente
all’entrata in vigore della legge, la durata dell’apprendistato
potrà essere stabilita per categorie professionali dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nell’ambito predeterminato dalla
nuova disposizione, ossia da un minimo di diciotto mesi a un massimo
di quattro anni, eccezione fatta per il settore dell’artigianato.
Per qual che concerne i contratti stipulati ai sensi del preesistente
quadro normativo di riferimento, essi conservano in toto la loro
efficacia, ivi compresa la relativa durata ancorché stabilita
in periodi inferiori a diciotto mesi o superiori a quattro anni.
Settore artigiano
In coerente applicazione dell’impegno
di cui all’Accordo sul lavoro del settembre 1996 per la salvaguardia
di un complesso di condizioni migliorative connesse all’attuale
quadro legislativo e contrattuale, è intendimento del legislatore
di consentire un utilizzo più ampio dell’istituto nel settore,
confermandone la peculiarità già riconosciuta con la legge quadro
sull’artigianato del 1985 e con la legge n. 56 del 1987. Tale
impegno è trasfuso nel comma 4, legittimando tra l’altro le previsioni
negoziali di durata massima fino a 5 anni. Inoltre l’età dei giovani
assumibili con contratto di apprendistato risulta fissata tra
15 anni (ferma restando la deroga prevista dall’art. 6, comma
2, della legge 25/55) e 24 (o 26 o 28) ma può essere elevata fino
a 29 anni, per qualifiche ad alto contenuto professionale individuate
dai contratti collettivi nazionali di categoria, in attuazione
dell’art. 21, comma 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
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Decreto
8 aprile 1998
Disposizioni concernenti i contenuti formativi
delle attività di formazione degli apprendisti
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale
- G.U. 14/5/1998
VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante
disposizioni in materia di promozione dell’occupazione;
VISTO l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata recante
disposizioni in materia di apprendistato;
VISTO il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno
1997, n.196, concernente l’emanazione di disposizioni riguardanti
i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e le regioni; VISTA la proposta del comitato istituito
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre
1996;
SENTITO il parere della Conferenza Stato Regioni;
DECRETA
Art. 1
1. I
contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all’azienda
di cui all’articolo 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di
lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi
di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
parere della Conferenza Stato Regioni.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l’assistenza
tecnica dell’ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro
sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi
tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali
e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative
più rappresentative.
Art. 2
1. Le attività formative per apprendisti sono
strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna
all’azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla
comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue:
a ) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero
eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti
relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze
economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto
una parte dell’attività formativa dovrà essere riservata anche
alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del
lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi
per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b ) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico
ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali:
in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza
sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della
figura professionale in esame.
2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario
un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte
di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti
di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere
svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed
anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell’articolo
17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione
dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono
essere definiti dalla contrattazione collettiva.
3. La formazione esterna all’azienda, purché debitamente certificata
ai sensi del successivo art. 5, ha valore di credito formativo
nell’ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di
eventuali iniziative formative di completamento dell’obbligo,
ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia
interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza
prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate
come crediti formativi.
Art. 3
1. In caso di riassunzione presso altro datore
di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale,
coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate nel
punto a) del primo comma dell’articolo precedente sono esentati
dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano
in grado di dimostrare l’avvenuta partecipazione ai corsi.
2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo
o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività
da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello
specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi
e le durate dell’apprendistato.
Art. 4
1. Le imprese che hanno nel proprio organico
apprendisti indicato alla regione la persona che svolge funzioni
di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento
sul lavoro e la formazione esterna.
2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle
imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche
dal titolare dell’impresa.
3. I decreti di cui all’art. 1, tenuto conto delle proposte concordate
tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali
richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali
momenti formativi per l’acquisizione delle medesime, salva la
fattispecie di cui al comma 2.
4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti
debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa
all’attività formativa svolta.
Art. 5
1. Al termine del periodo di apprendistato
il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite
dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale
pubblica competente in materia di servizi all’impiego. Copia dell’attestato
è consegnato al lavoratore.
2. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati
dell’attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall’art.
17, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 3. Le Regioni possono
predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative
per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei
lavoratori di cui al presente decreto.
Art. 6
1. Al fine di promuovere iniziative di formazione
professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente
decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle
confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale
attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità
esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni
contributive all’art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
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La normativa contrattuale di riferimento
DecrL’Associazione Nazionale Costruttori Edili,
l’Associazione Sindacale Intersind e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl
e la Fillea-Cgil visto l’art. 16 della legge n. 196/97 "apprendistato",
concordano per l’adozione dell’allegato modello sulle 120 h per
la formazione esterna degli apprendisti riservandosi ogni ulteriore
approfondimento sulla materia tra di loro. Le parti sociali danno
incarico al Formedil di organizzare l’attuazione di tale modello
presso le Scuole Edili provinciali. Letto, confermato e sottoscritto.
…omissis... Art. 94 - (Disciplina dell’apprendistato) La disciplina
dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo
regolamento, dalle disposizioni del presente articolo. Per l’assunzione
in prova dell’apprendista valgono le norme di cui agli articoli
2 e 43. Il periodo di prova avrà la durata massima di un mese.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti, potrà risolvere
il rapporto di lavoro senza l’obbligo di preavviso o di indennità
sostitutiva con il solo pagamento all’apprendista delle ore di
lavoro effettivamente prestato. I periodi di servizio effettivamente
prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano
ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste
dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni
superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività
lavorative. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi
di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende
l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi
già compiuti e la frequenza dei corsi di insegnamento complementare
che siano obbligatori per legge. Oltre alle normali registrazioni
sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista
un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti
e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati. Il
trattamento economico per gli apprendisti operai non può essere
inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata
su minimo di paga, ex indennità di contingenza, elemento economico
territoriale e indennità territoriale di settore spettante alla
categoria degli operai qualificati:
1° semestre 60%
2° semestre 65%
3° semestre 70%
4° semestre 75%
5° semestre 80%
6° semestre 85%
Per gli impiegati l’apprendistato ha la durata
di un anno. Il trattamento economico non può essere inferiore alla
percentuale del 60% della retribuzione, calcolata su minimo di stipendio,
ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e premio
di produzione, spettanti agli impiegati di 3a categoria. Le ore
destinate all’insegnamento complementare di cui all’art. 10 della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, da effettuarsi di norma presso le
Scuole Edili di cui all’art. 93, sono stabilite in quattro ore settimanali
e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla
normale attività, come previsto dall’art. 37 del regolamento della
legge sull’apprendistato. L’orario di lavoro degli apprendisti è
di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all’insegnamento
complementare. Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente
la normativa contenuta nella lettera B) dell’art. 5 e nella lettera
B) dell’art. 44. Per il trattamento economico degli apprendisti
nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale,
si fa rinvio agli artt. 27, 28, 67 e 68. Ultimato il periodo di
apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme
fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria
professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo
salvo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del 1995 in
merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato. Qualora le
Associazioni nazionali contraenti e le loro Confederazioni dovessero
concordare per il settore edile condizioni e trattamenti economici
complessivamente meno onerosi di i quelli previsti dal presente
articolo, le parti si incontreranno per il riesame della presente
disciplina. |
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