Il contratto è laccordo di due o più
parti per costituire, regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico patrimoniale.
1322. Autonomia contrattuale.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto
del contratto nel limiti imposti dalla legge (e dalle
norme corporative).
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano
ai tipi aventi una disciplina particolare purché
siano diretti a realizzare interessi meritevoli dl tutela
secondo lordinamento giuridico.
1323. Norme regolatrici dei contratti.
Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai
tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti
alle norme generali contenute In questo titolo.
1325. Indicazione dei requisiti.
I requisiti del contratto sono:
- laccordo delle parti;
- la causa;
- loggetto;
- la forma, quando risulta che è prescritta
dalla legge sotto pena di nullità
1326. Conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel momento in
cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dellaccettazione
dellaltra parte.
Laccettazione deve giungere al proponente nel termine
da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario
secondo la natura dellaffare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace laccettazione
tardiva, purché ne dia immediatamente avviso allaltra
parte.
Qualora il proponente richieda per laccettazione
una forma determinata, laccettazione non ha effetto
se è data in forma diversa.
Unaccettazione non conforme alla proposta equivale
a nuova proposta.