Modulo 2.2: Edile polivalente 2° - murature in laterizio
Cultura del lavoro
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - gestione del personale - 672
il contratto di lavoro - le leggi sul contratto di lavoro - 1
Arch. Alberto Pedrazzoli
Andrea Sardena

1.

Leggi gli articoli del Codice civile e della Costituzione relativi agli argomenti che abbiamo trattato fin qui

COSTITUZIONE ITALIANA

CODICE CIVILE

Art. 35

Art. 2082

Imprenditore.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine, della produzione o dello scambio di beni o dì servizi.

Art. 2083

Piccoli Imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 2094

Prestatore di lavoro subordinato.

È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Art. 37

Art. 2094

Categorie del prestatori di lavoro

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni clic spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale. funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione -

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione

I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai.

Le leggi speciali, in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie.

Art. 2195

Imprenditori soggetti a registrazione.

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che

esercitano:

  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un’attività intermediaria nel la circolazione dei beni;
  • un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i mininorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 2087

Tutela delle condizioni dl lavoro

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.


CODICE CIVILE

Art. 2104

Diligenza del prestatore dl lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 2105

Obbligo dl fedeltà

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2096

Assunzione in prova

Salvo diversa disposizione: l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.

L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.


Scheda: OL67L02e