Modulo 2.4: confezionamento e getto del calcestruzzo
Cultura del lavoro
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gestione del personale - 672
il contratto di lavoro - testi dal CCNL - 1995 - assunzione - orario di lavoro

Arch. Alberto Pedrazzoli
Cecilia Caligara


Art. 2

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.

Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetonpompe e per i conduttori di macchine operatrici, se assunti nella categoria degli operai specializzati, l'assunzione può avvenire con un periodo di prova pari a 20 giorni di lavoro.

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo

dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

Art. 5

ORARIO DI LAVORO

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro È di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Nell'effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 20 del presente contratto.

L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo e terzo comma della presente lett. A) sarà ripartito su cinque giorni per settimana.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato È dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'art. 101, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.


segue Art. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del c.c.n.l.

L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 20 del presente contratto.

B) Gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante:

a) permessi individuali per 48 ore;

b) determinazione dell'orario di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo di 8 settimane consecutive a decorrere dal primo lunedì di dicembre, salve le diverse determinazioni assunte ai sensi della lettera a) dell'art. 39.

I permessi individuali di cui alla lettera a) maturano in misura di un'ora ogni 36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell'allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 46 ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell'allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un'ora ogni 56 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell'allegato A nel periodo stabilito dalla precedente lettera b) di questo articolo, l'orario di lavoro È determinato in 45 ore settimanali. Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell'allegato A, nel periodo predetto l'orario di lavoro È determinato in 55 ore settimanali.

La retribuzione per le ore di cui al primo comma della presente lett. B) È corrisposta mediante l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.

In occasione del godimento dei permessi individuali è corrisposta l'anticipazione da parte dell'impresa del trattamento economico di cui al punto 4) dell'art. 25 per le ore di permesso maturate e godute. Nelle settimane del periodo di cui alla lettera b) l'anticipazione dell'impresa È pari all'importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi retributivi.

L'anticipazione di cui al comma precedente è effettuata nel limite dell'accantonamento complessivo di cui all'art. 19 maturato da ciascun operaio e non ancora versato alla Cassa Edile ed è dedotta dall'importo che per lo stesso operaio l'impresa È tenuta ad accantonare alla Cassa Edile medesima in applicazione del citato art. 19.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, ll lavoratore ha comunque diritto alla corresponsione da parte della Cassa Edile degli importi accantonati a suo favore.

Per le ore di lavoro ordinario in tal modo prestate, resta fermo l'accantonamento di cui all'art. 19. L'attuazione di quanto previsto nella lettera b) e nel 6ø comma della presente lettera B) presuppone la determinazione nelle sedi competenti del criterio che nelle settimane comprese nel suddetto periodo le integrazioni salariali competano nel limite di 35 ore.

Ai lavoratori turnisti per i quali non risulti possibile la riduzione dell'orario di lavoro di cui alla lettera b) spettano permessi individuali per 88 ore.

Pertanto i permessi individuali maturano nella misura di un'ora ogni 20 di lavoro ordinario effettivamente prestato.

segue Art. 5 - ORARIO DI LAVORO

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma della presente lettera.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Art. 20

LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6.

Nell'ambito di un massimo di 150 ore all'anno, l'operaio è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.

La richiesta dell'impresa È effettuata con preavviso all'operaio di 7 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro supplementare per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro supplementare effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 18, escluso ll lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1)

Lavoro supplementare diurno

35%

2)

Lavoro straordinario diurno

35%

3)

Lavoro festivo

45%

4)

Lavoro festivo supplementare o straordinario

55%

5)

Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati

25%

6)

Lavoro diurno o notturno compreso in turni regolari avvicendati

8%

7)

Lavoro notturno del guardiano

8%

8)

Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte

Lavoro notturno supplementare o straordinario

15%

9)

40%

10)

Lavoro festivo notturno

50%

11)

Lavoro festivo notturno supplementare o straordinario

70%

12)

Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti

8%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.


Art. 33

PREAVVISO

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, È stabilito in una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

In mancanza di preavviso, il recedente È tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

Art. 36

RECLAMI

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 96

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.

Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.

In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.

Ferme restando le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e richiamate nell'art. 97, ogni assenza ingiustificata È punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.

In caso di recidiva l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione.

Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:

a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;

b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;

c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.

L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità da parte degli Istituti previdenziali competenti.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia È disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia È tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.

Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.

Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa Edile per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.

Art. 97

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. rimprovero verbale;
  2. rimprovero scritto;
  3. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 8), dell'art. 45 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25;
  4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
  5. 2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:

  6. ritardi l'inizio del lavoro o la sospenda o ne anticipi la cessazione;
  7. non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
  8. abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
  9. sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
  10. e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
  11. si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
  12. trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.

In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procedere al rimprovero verbale o scritto.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 96 per il licenziamento senza preavviso.

Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni. I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile.

Art. 98

LICENZIAMENTI

Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:

  1. per riduzione di personale;
  2. 2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
  3. per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati nel presente punto 3).

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.

I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:

  1. insubordinazione o offese verso i superiori;
  2. furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
  3. qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
  4. trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti di proprietà del committente;
  5. abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
  6. rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
  7. assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell'art. 96;
  8. recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.


Scheda: OL67F99b