Modulo
2.4:
confezionamento e getto del calcestruzzo
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Cultura
del lavoro
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ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO: gestione del personale - 672
il contratto di lavoro - testi dal CCNL - 1995 - assunzione -
orario di lavoro |
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Arch.
Alberto Pedrazzoli
Cecilia Caligara
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Art. 2
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PERIODO DI PROVA
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L'assunzione può avvenire con un periodo di prova
non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di
quarto livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati,
a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di
lavoro per gli altri operai.
Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento
di autobetoniere o autobetonpompe e per i conduttori di
macchine operatrici, se assunti nella categoria degli
operai specializzati, l'assunzione può avvenire
con un periodo di prova pari a 20 giorni di lavoro.
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può
risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né
diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti
gli operai che abbiano già prestato servizio presso
la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla
qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché
quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato
agli effetti del computo
dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio
sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo
qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo
di prova stesso.
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Art. 5
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ORARIO DI LAVORO
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A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con
le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro È di 40
ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni
caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località
sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente
contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni
che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine
alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti, entro i
limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955
e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare
per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi,
ai fini della media annua, dei minori orari fissati per
gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle
disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento
del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel
rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà
al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni
retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario
di cui all'art. 20 del presente contratto.
L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo
e terzo comma della presente lett. A) sarà ripartito
su cinque giorni per settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive
da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze
sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca
su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro,
per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato
È dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli
elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.
25.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di
recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente
visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti
interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora
di inizio e di termine del lavoro del personale occupato,
nonché dell'orario e della durata degli intervalli
di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di
lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario
stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita
la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro
a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza
sindacale unitaria, di cui all'art. 101, ai fini di eventuali
verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi,
la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento
delle rispettive Organizzazioni territoriali.
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segue Art. 5 - ORARIO DI LAVORO
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Le percentuali di maggiorazione
della retribuzione per lavoro a turni sono
quelle previste
dall'art. 20 del c.c.n.l.
L'operaio deve prestare l'opera
sua nel turno stabilito; quando siano
stabiliti turni regolari
periodici, gli operai ad essi partecipanti devono
essere avvicendati allo
scopo di evitare che le stesse persone abbiano a
prestare la loro opera
sempre in ore notturne.
Agli
operai che eseguono i lavori preparatori e complementari
di cui all'art.
6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte
le maggiorazioni
previste dall'art. 20 del presente contratto.
B) Gli operai hanno diritto
di usufruire di riposi annui mediante:
a) permessi individuali per
48 ore;
b) determinazione dell'orario
di lavoro in 35 ore settimanali in un periodo
di 8 settimane consecutive
a decorrere dal primo lunedì di dicembre, salve
le diverse determinazioni
assunte ai sensi della lettera a) dell'art. 39.
I
permessi individuali di cui alla lettera a) maturano in
misura di un'ora ogni
36 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui
di cui alle lettere a) e b) dell'allegato A, i
permessi individuali
di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 46 ore.
Per gli operai discontinui
di cui alla lettera c) dell'allegato A i
permessi individuali
predetti maturano in misura di un'ora ogni 56 ore.
Agli effetti di cui sopra si
computano anche le ore di assenza per malattia
o infortunio indennizzate
dagli Istituti competenti nonché per congedo
matrimoniale.
Per gli operai discontinui
di cui alle lettere a) e b) dell'allegato A nel
periodo stabilito dalla
precedente lettera b) di questo articolo, l'orario
di lavoro È determinato
in 45 ore settimanali. Per gli operai discontinui
di cui alla lettera c)
dell'allegato A, nel periodo predetto l'orario di
lavoro È determinato
in 55 ore settimanali.
La retribuzione per le ore
di cui al primo comma della presente lett. B) È
corrisposta mediante
l'accantonamento percentuale presso la Cassa Edile.
In occasione del godimento
dei permessi individuali è
corrisposta l'anticipazione
da parte dell'impresa del trattamento economico di cui
al punto
4) dell'art. 25 per le ore di permesso maturate e godute.
Nelle settimane
del periodo di cui alla lettera b) l'anticipazione dell'impresa
È pari
all'importo corrispondente a cinque ore dei medesimi elementi
retributivi.
L'anticipazione di cui al comma
precedente è
effettuata nel limite
dell'accantonamento complessivo
di cui all'art. 19 maturato da ciascun
operaio e non ancora
versato alla Cassa Edile ed è
dedotta dall'importo che
per lo stesso operaio
l'impresa È tenuta ad accantonare alla Cassa Edile
medesima in applicazione
del citato art. 19.
I permessi saranno usufruiti
a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con
adeguato preavviso, tenendo
conto delle esigenze di lavoro. I permessi
maturati entro il 31
dicembre di ciascun anno solare non possono essere
goduti oltre il 30 giugno
dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui
al primo comma non vengano in tutto o in
parte usufruite, ll lavoratore
ha comunque diritto alla corresponsione da
parte della Cassa Edile
degli importi accantonati a suo favore.
Per le ore di lavoro ordinario
in tal modo prestate, resta fermo
l'accantonamento di cui
all'art. 19. L'attuazione
di quanto previsto nella lettera b) e nel 6ø comma
della presente
lettera B) presuppone la determinazione nelle sedi competenti
del criterio
che nelle settimane comprese nel suddetto periodo le integrazioni
salariali competano nel
limite di 35 ore.
Ai lavoratori turnisti per
i quali non risulti possibile la riduzione
dell'orario di lavoro
di cui alla lettera b) spettano permessi individuali
per 88 ore.
Pertanto i permessi individuali
maturano nella misura di un'ora ogni 20 di
lavoro ordinario effettivamente
prestato.
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segue Art. 5 - ORARIO DI LAVORO
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Agli effetti della maturazione dei permessi si computano
anche le ore di assenza di cui al quinto comma della presente
lettera.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa
alle festività soppresse dall'art. 1 della legge
5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento
economico per le festività del 2 giugno e del 4
novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente
disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso
di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa
materia sia in sede europea che in sede nazionale.
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Art. 20
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LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
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Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento
di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare
o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui
agli artt. 5 e 6.
Nell'ambito di un massimo di 150 ore all'anno, l'operaio
è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare
lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.
La richiesta dell'impresa È effettuata con preavviso
all'operaio di 7 ore, salvo i casi di necessità
urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive
disponga lavoro supplementare per la giornata del sabato,
ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza
sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale,
l'impresa fornirà alla rappresentanza sindacale
unitaria indicazioni sul lavoro supplementare effettuato
nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle
ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni
festivi di cui all'art. 18, escluso ll lavoro domenicale
con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro supplementare, straordinario,
notturno e festivo sono le seguenti:
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1)
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Lavoro supplementare diurno
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35%
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2)
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Lavoro straordinario diurno
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35%
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3)
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Lavoro festivo
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45%
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4)
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Lavoro festivo supplementare o straordinario
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55%
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5)
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Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati
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25%
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6)
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Lavoro diurno o notturno compreso in turni regolari avvicendati
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8%
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7)
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Lavoro notturno del guardiano
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8%
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8)
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Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono
eseguirsi esclusivamente di notte
Lavoro notturno supplementare o straordinario
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15%
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9)
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40%
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10)
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Lavoro festivo notturno
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50%
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11)
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Lavoro festivo notturno supplementare o straordinario
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70%
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12)
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Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i
turnisti
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8%
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Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai
che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell'art. 25; per i cottimisti, va
tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3,
4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro
in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale
di cui alla voce n. 6.
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Art. 33
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PREAVVISO
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Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da
giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo
di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un
preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche
dell'industria edilizia, È stabilito in una settimana,
per gli operai con anzianità ininterrotta fino
a tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai
con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso, il recedente È tenuto
a versare all'altra parte una indennità calcolata
ai sensi dell'art. 2118 del codice civile. Per gli operai
retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile
medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine
o quattro settimane.
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Art. 36
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RECLAMI
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In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria
edilizia e della possibilità che al termine delle
opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi
completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque
richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere
presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro
sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio
stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice
civile, come modificato dalla legge 11 agosto 1973, n.
533.
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Art. 96
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ASSENZE
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Tutte le assenze devono essere giustificate entro il
giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo
giustificati motivi di impedimento.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre
trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.
Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di
malattia.
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato
avviso all'impresa.
Ferme restando le procedure previste dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, e richiamate nell'art. 97, ogni assenza
ingiustificata È punita con una multa non superiore
al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza
e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.
In caso di recidiva l'impresa può procedere all'applicazione
della sospensione.
Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni
di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata
nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte
nel periodo di un anno.
L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità
da parte degli Istituti previdenziali competenti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge
20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per
malattia È disciplinato come segue: il lavoratore
assente per malattia È tenuto a trovarsi nel proprio
domicilio disponibile per le visite di controllo dalle
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle
diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative
o amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà
essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità
di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed
accertamenti specialistici e per le visite di controllo,
delle quali il lavoratore darà preventiva informazione
all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di
controllo senza giustificato motivo decade dal diritto
al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa
Edile per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura
della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli
di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente
visita di controllo, e sarà considerato assente
ingiustificato.
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Art. 97
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
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1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste
dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni
del lavoratore possono essere punite, a seconda della
loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione,
costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai
punti da 1) a 8), dell'art. 45 e, per gli operai, dagli
elementi di cui al punto 3) dell'art. 25;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a
tre giorni.
2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa
quando il lavoratore:
- ritardi l'inizio del lavoro o la sospenda
o ne anticipi la cessazione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
- e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta
preventiva autorizzazione;
- si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante
il lavoro;
- trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del
presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino
la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle
mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione
della sospensione mentre nei casi di minore gravità
procedere al rimprovero verbale o scritto.
E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 96 per il licenziamento
senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti
disciplinari non anteriori a due anni. I proventi delle
multe devono essere versati alla Cassa Edile.
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Art. 98
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LICENZIAMENTI
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Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990,
n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento
del dipendente:
- per riduzione di personale;
- 2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi
dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali
ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa;
- per giusta causa senza preavviso nei casi che non
consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto
di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati nel presente
punto 3).
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze
di cui al presente punto 3), l'impresa potrà disporre
la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore
con effetto immediato per un periodo non superiore a 10
giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere
al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento
nel quale ha avuto inizio la sospensione.
I casi di cui ai precedenti due commi sono i seguenti:
- insubordinazione o offese verso i superiori;
- furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati
per i quali data la loro natura, si renda incompatibile
la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
- qualsiasi atto colposo che possa compromettere la
stabilità delle opere anche provvisionali, la
sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale
o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere,
agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
- trafugamento di schizzi, utensili o di altri oggetti
di proprietà del committente;
- abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano
o custode del magazzino o del cantiere;
- rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i
compagni di lavoro;
- assenza ingiustificata di cui al settimo comma dell'art.
96;
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia
dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento
dei danni a norma di legge.
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