Modulo 2.5: tracciamento di un piccolo edificio
Cultura del lavoro
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gestione del personale - 672
il contratto di lavoro - il contratto collettivo di lavoro - 2


Cecilia Caligara
Arch. Alberto Pedrazzoli


IL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L’EDILIZIA

Nell’ultimo contratto collettivo, stipulato il 29 gennaio 2000, sono state introdotte alcune novità di rilievo, sia in merito all’orario di lavoro che anche per altri aspetti, oltreché, naturalmente, agli aumenti retributivi.

1.

ORARIO DI LAVORO

In sintesi le novità per l’orario di lavoro sono le seguenti:

Art.

5

ORARIO DI LAVORO PER GLI OPERAI

  • Vengono mantenute le 40 ore settimanali di media annua con un massimo di 10 ore giornaliere (tale norma viene estesa anche all’orario degli impiegati, art. 44).
  • Viene abrogata la distribuzione dell’orario su 5 giorni settimanali; la maggiorazione dell’8% per le ore prestate nella giornata del sabato viene mantenuta.
  • La lettera B) di questo articolo 5 è abrogata interamente: la disciplina dei riposi annui viene trattata in un allegato del contratto (cfr. sotto).

Art.

7

RIPOSO SETTIMANALE

  • Per i lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi viene introdotta la possibilità di cumulare il riposo settimanale in periodi ultrasettimanali, non superiori a 14 giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali territoriali.

Art.

20

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO (OPERAI)

  • Il lavoro straordinario è consentito, previo accordo con il lavoratore, nei limiti massimi di 250 ore annue ed 80 trimestrali; il limite delle 150 ore di lavoro supplementare viene così abrogato. (da questo limite di 250 ore rimangono esclusi i lavoratori stagionali, come già previsto da leggi precedenti).
  • Per quanto riguarda le maggiorazioni retributive relative alle 12 voci contenute nell’articolo, l’unica variazione concerne il lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati (n.6), la cui percentuale viene aumentata al 10%, e, a decorrere dal 1° luglio 2001, elevata all’11%.

Allegato

6

RIPOSI ANNUI - ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE

(RIFERIMENTI: LETTERA B DELL’ART. 5, ART. 19)

  • Viene abolita a partire dal 1° ottobre 2000 la riduzione dell’orario di lavoro in 35 ore settimanali per le otto settimane decorrenti dal 1° lunedì di dicembre. Le quaranta ore che ne derivano vanno ad incrementare i permessi individuali che, dal 1° ottobre 2000 saranno pari dunque ad 88 ore.
  • La quantità complessiva dei riposi annui quindi non cambia. Cambia invece la modalità del loro pagamento. Le ore non saranno più accantonate nella Cassa Edile, ma saranno utilizzate attraverso un rapporto tra impresa e dipendente: per ciascuna ora di lavoro normale contrattuale effettivamente prestata (considerando gli elementi base della retribuzione art. 25 punto 4) verrà corrisposta direttamente in busta paga una percentuale del 4,95%.
  • Di conseguenza, sempre a decorrere dalla stessa data, la percentuale complessiva degli accantonamenti in Cassa Edile si alleggerisce: passerà dal 23,45% al 18,5% (23,45-4,95=18,5).


2.

ALTRE NOVITÀ DELL’ULTIMO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DELL’EDILIZIA

Gli altri temi sui quali l’accordo del 29 gennaio 2000 ha portato novità sono in sintesi:

PREMESSA

  • È arricchita con nuove lavorazioni ed attività che ampliano l’applicazione del CCNL

Art.

79

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

  • Vengono inserite nei livelli contrattuali nuove figure professionali riferite ai settori del calcestruzzo preconfezionato, del recupero e restauro conservativo, artistico, archeologico e della bonifica e smaltimento di materiali nocivi.

Art.

94

APPRENDISTATO

  • Durata massima aumentata di due semestri (da tre a quattro anni)
  • Periodo non inferiore a 18 mesi
  • Formazione esterna obbligatoria (120/80 ore annue).
  • Compiti speciali alle Scuole Edili territoriali per la formazione sia agli apprendisti che ai tutori aziendali

Allegato

21

LAVORO TEMPORANEO

  • Era assente nel precedente contratto e dovrà inserire in un nuovo articolo della parte comune
  • Strumento di flessibilità da poter utilizzare da parte dell’impresa accanto a quello del contratto a termine. Per gli operai del settore rimane a livello di sperimentazione il ricorso a tale istituto.
  • Nel contratto vengono stabiliti i limiti percentuali del ricorso a questo tipo di lavoro rispetto ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato già presenti nell’impresa, e vengono stabilite le causali per le quali è ammesso o non è ammesso il ricorso al lavoro temporaneo.

Allegato

22

CONTRATTO A TERMINE

  • Era assente nel precedente contratto e dovrà inserire in un nuovo articolo della parte comune
  • Vengono individuati i casi nei quali si può ricorrere a tale tipo di contratto e la percentuale complessiva di questi rapporti di lavoro rispetto ai contratti a tempo indeterminato presenti nell’impresa.

Allegato

23

DISTACCO TEMPORANEO

  • Era assente nel precedente contratto e dovrà inserire in un nuovo articolo della parte comune
  • Sempre nell’ambito dell’utilizzo di strumenti di flessibilità nel mercato del lavoro. Con il consenso del lavoratore, un’impresa edile può disporre del distacco temporaneo presso altra impresa garantendo mansioni equivalenti; il lavoratore rientra nell’impresa distaccante al momento in cui essa non abbia più interesse a mantenerlo distaccato.

Vi sono inoltre novità in materia di sicurezza sul lavoro e in materia di retribuzione


Scheda: OL67L02i