Modulo 2.6: posa di piastrelle di ceramica / marmo
Cultura del lavoro

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gestione del personale - 672
il contratto di apprendistato - regolamento

Arch. Alberto Pedrazzoli
Cecilia Caligara


1.

LE NORME SULL’APPRENDISTATO

L’istituto dell’apprendistato è stato profondamente rinnovato in Italia con l’art. 16 della Legge 196/97. L’apprendistato, così riformato, è considerato uno strumento assai utile al rilancio dell’occupazione.

La normativa che regola l’apprendistato è contenuta in alcune Leggi e nel CCNL.

  • Legge 25/55
  • Legge 56/87
  • Legge 196/97 - art. 16
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’edilizia: art. 94

2.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Uno speciale rapporto di lavoro secondo cui l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa

Il contratto di apprendistato favorisce inoltre un passaggio graduale dei giovani dalla scuola dell’obbligo al lavoro.

3.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

a.

AGEVOLAZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI

  • Per favorire la diffusione dell’apprendistato i contributi a carico del datore di lavoro per le assicurazioni sociali e previdenziali sono previste in forma estremamente ridotta per tutta la durata (L. 32 per apprendista per settimana nelle imprese artigiane).
  • Le agevolazioni contributive sono applicate a condizione che gli apprendisti partecipino ad iniziative di formazione esterna.
  • I benefici contributivi sono mantenuti per un anno in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • Anche l’apprendista gode di agevolazioni contributive: la trattenuta contributiva previdenziale ed assistenziale è pari al 5,54% della retribuzione imponibile.

b.

ETÀ DELL’APPRENDISTA

  • Possono essere assunti come apprendisti giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni.
  • In alcune aree disagiate del Paese, le quali sono però attualmente in via di ridefinizione, il limite è elevato ai 26 anni).
  • Il limite è elevato di due anni per apprendisti in situazione di handicap.

c.

ASSUNZIONE

  • L’apprendista può essere assunto anche a tempo parziale.
  • L’assunzione può avvenire per chiamata diretta.
  • Sono previsti dei limiti numerici per l’assunzione di apprendisti, a seconda del tipo di impresa e del numero dei suoi lavoratori assunti.


d.

DURATA DELL’APPRENDISTATO

  • Non può essere inferiore ai 18 mesi e superiore ai 4 anni.
  • La durata è stabilita dal datore di lavoro
  • I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure di retribuzione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
  • L’apprendista deve documentare, all’atto di assunzione, i periodi eventualmente già compiuti di apprendistato ed anche la frequenza dei corsi di formazione esterna: questo serve ai fini del riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato.
  • Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo, secondo le procedure di legge.

e.

FORMAZIONE

  • La formazione del lavoratore è perseguita sia attraverso fasi di addestramento pratico, sia mediante ore destinate all’insegnamento complementare e finalizzate alla sistematizzazione teorica delle conoscenze acquisite durante l’esperienza di lavoro.
  • Le ore destinate alla formazione esterna, da realizzarsi per l’edilizia nell’ambito delle Scuole edili, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali, da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.
  • L’impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo all’attività da svolgere.
  • L’impresa dovrà assegnare all’apprendista un Tutor (nelle imprese con meno di 15 dipendenti il ruolo di Tutor può essere svolto dal datore di lavoro).
  • I periodi di formazione dovranno essere attestati sul libretto di lavoro

f.

ORARIO DI LAVORO

  • L’orario di lavoro è di 40 ore settimanali.
  • Nell’orario di lavoro sono comprese le ore destinate alla formazione esterna.


g.

TRATTAMENTO ECONOMICO

  • Il trattamento economico dell’apprendista non può essere inferiore alle percentuali di retribuzione, più sotto indicate, calcolate sul minimo di paga, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale relativo alla categoria degli operai qualificati.

1° semestre

2° semestre

60%

65%

3° semestre

4° semestre

70%

75%

5° semestre

6°,7°,8°semestre

80%

85%

(relativamente al rinnovo del contratto degli edili, cfr. la tabella allegata)

h.

PERIODO DI PROVA

  • Il periodo di prova per gli apprendisti operai è pari a 5 giorni lavorativi.
  • L’assunzione dell’apprendista può avvenire solo previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro Servizio Ispettivo e dovrà essere preceduta da visita sanitaria.


4.

PAGA MINIMA ORARIA DEGLI APPRENDISTI OPERAI

DAL 1° GENNAIO 2000

Semestri

Paga Base

Ex indennità di contingenza

EDR

Totale

PRIMO

3.455,87

3.468,03

69,36

SECONDO

3.743,86

3.757,04

75,14

TERZO

4.031,85

4.046,04

80,92

QUARTO

4.319,84

4.335,04

86,71

QUINTO

4.607,83

4.624,05

92,49

SESTO, SETTIMO, OTTAVO

4.895,82

4.913,05

98,27

DAL 1° GENNAIO 2001

Semestri

Paga Base

Ex indennità di contingenza

EDR

Totale

PRIMO

3.524,54

3.468,03

69,36

SECONDO

3.818,25

3.757,04

75,14

TERZO

4.111,97

4.046,04

80,92

QUARTO

4.405,68

4.335,04

86,71

QUINTO

4.699,39

4.624,05

92,49

SESTO, SETTIMO, OTTAVO

4.993,10

4.913,05

98,27


Scheda: OL67A04a