1.
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LE NORME SUL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
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Al fine di facilitare le esperienze lavorative di giovani
in formazione o subito dopo la formazione scolastica sono
previsti strumenti molteplici, disciplinati da leggi recenti:
stages, borse lavoro, contratto di formazione lavoro,
apprendistato.
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- Il contratto di formazione e lavoro è disciplinato
da successivi e numerosi interventi legislativi, a partire
dalla Legge 863/84 fino alla Legge 196/97 (art. 15).
- Probabilmente, col tempo, la disciplina dei contratto
di formazione lavoro e del contratto di apprendistato
verrà unificata.
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2.
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CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
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a.
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ETÀ DEL GIOVANE
- Possono essere assunti i giovani con età compresa
fra i 16 e i 32 anni; senza limiti di età per
i profughi.
- Lutilizzo dei contratti di formazione lavoro
è escluso per lacquisizione di professionalità
elementari, cioè caratterizzate da genericità
e ripetitività dei compiti affidati.
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b.
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ASSUNZIONE
- E effettuata con chiamata diretta, previa autorizzazione
da parte della Commissione regionale per limpiego.
- Il contratto può essere a tempo parziale.
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c.
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TRATTAMENTO ECONOMICO
- Si può inquadrare il lavoratore assunto ad
un livello inferiore a quello della mansione cui è
destinato.
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d.
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TIPOLOGIA, DURATA E FORMAZIONE
La disciplina in atto disegna due tipi di contratto differenziati
per finalità, durata, sistema di incentivi, quantità
delle ore di formazione.
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CONTRATTO DI TIPO A
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mirato allacquisizione di professionalità
intermedie ed elevate.
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DURATA MASSIMA: 24 mesi
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa
e dovrà essere pari a:
- 80 ore per le professionalità intermedie;
- 130 ore per le professionalità elevate.
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INCENTIVI ALLE IMPRESE NEL PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO
- Per le imprese artigiane, per le imprese in zone ad
alta densità di disoccupazione, per le imprese
operanti nel Mezzogiorno e per quelle che assumono profughi
contribuzione fissa settimanale pari a quella prevista
per gli apprendisti (32 L. a settimana).
- Per le altre imprese con più di 15 dipendenti
e non operanti nei settori commerciale e turistico riduzione
delle correnti aliquote contributive del 50%. Altri
casi vengono enumerati, con riduzione inferiore al 50%
delle aliquote contributive.
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