Modulo 2.6: posa di piastrelle di ceramica / marmo
Cultura del lavoro

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gestione del personale - 672
il contratto di formazione lavoro (CFL) - regolamento

Arch. Alberto Pedrazzoli
Cecilia Caligara


1.

LE NORME SUL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

Al fine di facilitare le esperienze lavorative di giovani in formazione o subito dopo la formazione scolastica sono previsti strumenti molteplici, disciplinati da leggi recenti: stages, borse lavoro, contratto di formazione lavoro, apprendistato.

  • Il contratto di formazione e lavoro è disciplinato da successivi e numerosi interventi legislativi, a partire dalla Legge 863/84 fino alla Legge 196/97 (art. 15).
  • Probabilmente, col tempo, la disciplina dei contratto di formazione lavoro e del contratto di apprendistato verrà unificata.

2.

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO

a.

ETÀ DEL GIOVANE

  • Possono essere assunti i giovani con età compresa fra i 16 e i 32 anni; senza limiti di età per i profughi.
  • L’utilizzo dei contratti di formazione lavoro è escluso per l’acquisizione di professionalità elementari, cioè caratterizzate da genericità e ripetitività dei compiti affidati.

b.

ASSUNZIONE

  • E’ effettuata con chiamata diretta, previa autorizzazione da parte della Commissione regionale per l’impiego.
  • Il contratto può essere a tempo parziale.

c.

TRATTAMENTO ECONOMICO

  • Si può inquadrare il lavoratore assunto ad un livello inferiore a quello della mansione cui è destinato.

d.

TIPOLOGIA, DURATA E FORMAZIONE

La disciplina in atto disegna due tipi di contratto differenziati per finalità, durata, sistema di incentivi, quantità delle ore di formazione.

CONTRATTO DI TIPO A

mirato all’acquisizione di professionalità intermedie ed elevate.

DURATA MASSIMA: 24 mesi

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa e dovrà essere pari a:

  • 80 ore per le professionalità intermedie;
  • 130 ore per le professionalità elevate.

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE NEL PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO

  • Per le imprese artigiane, per le imprese in zone ad alta densità di disoccupazione, per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per quelle che assumono profughi contribuzione fissa settimanale pari a quella prevista per gli apprendisti (32 L. a settimana).
  • Per le altre imprese con più di 15 dipendenti e non operanti nei settori commerciale e turistico riduzione delle correnti aliquote contributive del 50%. Altri casi vengono enumerati, con riduzione inferiore al 50% delle aliquote contributive.


CONTRATTO DI TIPO B

mirato ad agevolare l’inserimento professionale

 

DURATA MASSIMA: 12 mesi

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

pari a 20 ore (disciplina del rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, prevenzione ambientale ed antinfortunistica).

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE NEL PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO

  • Gli incentivi alle imprese possono essere goduti, per la medesima durata del contratto originario, soltanto in caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (il datore di lavoro viene rimborsato mensilmente dei contributi versati).


Scheda: OL67L04b