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PROCEDURE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI F.S.E. A TITOLARITA’
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


Di seguito si riportano gli adempimenti ai quali gli Enti attuatori devono attenersi per l’attuazione dei corsi di formazione professionale, a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

1.
ADEMPIMENTI DI CARATTERE GENERALE
a)
Ogni comunicazione deve contenere, in oggetto, i seguenti dati identificativi:
-
denominazione dell’Ente attuatore e/o promotore;
-
piano operativo, fascicolo, protocollo;
-
titolo del corso.
b)
tutta la documentazione relativa all’attività di ogni singolo corso deve essere tenuta, in originale, presso la sede corsuale medesima e, a chiusura dell’attività formativa, presso la sede amministrativa dell’Ente attuatore.
2.
TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ CORSUALE
a)
copia del bando di pubblicizzazione dell’azione formativa;
b)
sede della prova di selezione con elenco dei membri componenti la commissione d’esame, nonché data della prova medesima;
c)
richiesta, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività corsuale, del riconoscimento della sede operativa, completo della documentazione di cui al successivo punto 8.
3.
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (alla Direzione Regionale del Lavoro – settore ispezione, alla Direzione Provinciale del Lavoro – servizio ispezione, alla Regione – settore formazione professionale, alle Agenzie Regionali per l’Impiego, Formedil)
a)
comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo e lettera raccomandata A.R. , la data di inizio e la sede di svolgimento dell’azione;
b)
elenco dei destinatari della azione formativa, completo di dati anagrafici (nascita e residenza);
c)
calendario didattico preventivo delle lezioni relativo all’intero periodo corsuale ovvero su base mensile;
d)
elenco personale docente e non docente e relativi curricula professionali, completo di autorizzazioni per dipendenti pubblici;
e)
copia della polizza di assicurazione INAIL, riferita agli allievi, nonché copia delle eventuali altre assicurazioni aggiuntive;
f)
eventuale richiesta di vidimazione libri obbligatori e non (solo alla Direzione Provinciale del Lavoro- servizio ispezione), di cui al successivo punto 7.
4.
COMUNICAZIONI IN ITINERE
a)
eventuali comunicazioni di variazioni al preventivo di spesa (circolari nn. 10/97 e 63/97), solo al Formedil su espressa richiesta di quest’ultimo;
b)
eventuali variazioni rispetto alle segnalazioni fatte in precedenza;
c)
riepilogo, su base mensile, delle ore giornaliere di presenza per singolo allievo (il prospetto deve indicare giornalmente le ore di presenza, ovvero le ore di assenza);
d)
data di inizio, con almeno 8 giorni di anticipo, dell’eventuale stage.

Tutte le suelencate comunicazioni devono contenere i dati di cui al punto 1.a).

5.
STAGES
a)
per quanto attiene la eventuale effettuazione di periodi di stage o di tirocini in sedi diverse, si dovranno istituire appositi registri, fogli o schede di presenza vidimati, da tenere presso la sede di stage.
b)
Apposita annotazione dovrà essere effettuata sul registro di presenza generale;
c)
Delle date di inizio degli stage e dei luoghi di svolgimento dei medesimi, qualora svolti in ambiti territoriali diversi, dovrà provvedersi a dare comunicazione alla Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizio ispezione del lavoro competenti territorialmente.
6.
FORMAZIONE FORMATORI
a)
documentazione da esibire analoga a quella dei corsi;
b)
in caso di seminari, trasmettere il programma e la documentazione di partecipazione individuale.
7.
MODULISTICA
7.1
Modulistica che è possibile vidimare presso la D.P.L. , da richiedersi con apposita nota su carta intestata:
a)
registro delle presenze allievi;
b)
registro di protocollo corrispondenza;
d)
registro di carico e scarico materiale didattico e per esercitazioni;
e)
registro dei beni prodotti;
f)
registro/i di stage.
7.2
Modulistica che è possibile istituire senza vidimazione;
a)
scheda di scarico materiale al docente;
b)
scheda materiale didattico o degli indumenti protettivi consegnati agli allievi;
c)
scheda prospetto indennità allievi (laddove prevista);
d)
scheda compensi per vitto e alloggio allievi;
e)
scheda rimborso spese trasporto allievi.
7.3
L’Ente è autorizzato ad istituire ogni ulteriore modulistica, oltre quella su elencata, al fine di meglio documentare l’intera gestione corsuale.
Si fa presente che l’ottemperanza a quanto sopra esposto ed elencato non contiene alcun implicito riconoscimento delle spese. Peraltro, qualora l’Ente attuatore non provvede agli adempimenti contenuti nel presente pro-memoria, le spese corsuali sostenute potranno non essere riconosciute.
8.
RICONOSCIMENTO DELLA SEDE OPERATIVA
8.1.
Documentazione da trasmettere, con lettera intestata, come da richiesta di cui al punto 2.c):
a)
perizia tecnico-giurata, firmata da un tecnico iscritto all’albo. Dalla perizia deve risultare:
1)
provenienza dell’incarico ed indicazione del corso/i da svolgere;
2)
localizzazione e dimensioni dei locali da adibire alla attività formativa, sia teorica che pratica, nonché dei locali di segreteria ed igienici;
3)
numero massimo delle persone (allievi e docenti) che in detti locali possono essere presenti, facendo riferimento alle normative in edilizia scolastica e di igiene del lavoro:
4)
se i locali rispondono alle vigenti norme igieniche, di illuminazione e di aerazione naturale;
5)
se l’impianto elettrico è installato a regola d’arte e se l’illuminazione artificiale risponde alle vigenti norme per lo specifico tipo di attività da svolgere (indagine luxometrica);
6)
se l’impianto di riscaldamento è conforme alle vigenti norme sui risparmi energetici;
7)
se i servizi igienici sono sufficienti per numero di allievi e per tipo di corso previsto, distinti per sesso;
8)
se sono state rispettate le norme relative alla prevenzione incendi;
9)
se l’impianto di messa a terra è idoneo;
10)
se gli impianti fissi e le attrezzature da utilizzare per l’attività formativa sono rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro 8DPR 27.4.1955 n. 547 e DPR 7.6.1956 n. 164) e di igiene del lavoro /DPR 19.3.1956 n. 303);
11)
se risultano rispettati gli adempimenti previsti dal D.L. gvo 19.9.1994 n. 626 e successive integrazioni e modificazione;
12)
esprimere chiaramente il parere di idoneità e di conformità delle strutture e delle attrezzature da adibire alla realizzazione dell’attività formativa di chi all’incarico ricevuto, sia per la parte teorica che per la parte pratica e che le stesse sono efficienti e funzionali in relazione a quanto previsto dal DPR 24.7.1996 n. 459 (direttive macchine) e dal D.L. gvo 24.8.1996 n. 494 (direttiva cantieri).
b)
disegni planimetrici: - uno in scala 1 : 200 relativo all’insieme delle unità immobiliari da utilizzare per attività di formazione; - uno un scala 1 : 50 relativo alle singole unità immobiliari interessate, ove deve essere indicata la disposizione degli arredi e delle attrezzature da utilizzare, con l’indicazione delle superfici in metri quadrati ed il numero dei posti di studio o di lavoro;
c)
elenco delle strutture da utilizzare;
d)
elenco delle attrezzature da utilizzare;
e)
nulla osta igienico-sanitario rilasciato dalla A.U.S.L. competente per territorio per la rispondenza dei locali all’uso didattico. Lo stesso certificato dovrà indicare il numero delle unità (allievi e docenti) che ciascuna aula può ospitare;
f)
certificato di prevenzione incendi, ovvero nulla osta provvisorio (NOP) rilasciato dai VV.FF.. Nei casi in cui l’attività non rientra tra quelle soggette all’obbligo della vigente normativa in materia di prevenzione incendi, è necessario esibire apposita attestazione, rilasciata sempre dal Comando Provinciale dei VV.FF., di certificazione di tale circostanza, e, comunque, adeguata documentazione che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa antinfortunistica (estintori, ecc.);
g)
copia dei verbali di collaudo e di verifica degli impianti, attrezzature e macchine soggetti al controllo preventivo e periodico (ascensori, montacarichi, impianti di terra, impianto contro le scariche atmosferiche, ecc.);
h)
dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici ai criteri della legge n. 46/90 ed agli adempimenti previsti dalla legge n. 277/91 per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
i)
copia della convenzione o del contratto di locazione, qualora i locali e le attrezzature da utilizzare non sono di proprietà dell’Ente attuatore. In caso id utilizzo gratuito di strutture ed arredi scolastici, dichiarazione di disponibilità del proprietario o del possessore;
j)
comunicazione dell’avvenuta elaborazione della relazione della valutazione dei rischi e del piano di sicurezza e dell’avvenuta autocertificazione della valutazione dei rischi e che lo stesso viene custodito presso l’unità corsuale.
Il responsabile dell’Ente che occupa un numero di addetti fino a 10 unità, esclusi gli allievi del corso, può produrre una autocertificazione in merito all’adempimento della valutazione dei rischi ed agli obblighi ad essa collegati, in ottemperanza all’art. 4, comma 11, del D.Leg.vo 626/94.
Si rammenta che, qualora la relazione sulla valutazione dei rischi contiene tutti gli elementi richiesti al precitato punto 8.1.a), l’Ente può non esibire la succitata perizia tecnico giurata.
m.
copia della comunicazione dei nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché dei rappresentanti dei lavoratori e degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi. Nel caso di svolgimento diretto delle misure di prevenzione da parte del responsabile dell’Ente, ai sensi dell’art. 10 del D. Leg.vo 626/94, dovrà inviarsi copia della dichiarazione attestante la propria capacità ad adempiere allo svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi, già inviata alle competenti AUSL e D.P.L., contenente la dichiarazione attestante l’adempimento agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi, nonché l’avvenuta redazione del piano di sicurezza e custodia del medesimo;
n)
comunicazione del nominativo del medico competente, se previsto, in relazione alla attività da svolgere.
Nella more del rilascio delle certificazioni di cui alle surrichiamate lettere e), f), g), è consentito l’utilizzo delle strutture previa acquisizione della documentazione indicata nelle altre lettere dello stesso punto 8.1.
8.2 Riconoscimento della sede operativa in locali già riconosciuti idonei dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

L’Ente attuatore può produrre copia del verbale di riconoscimento sede, in allegato alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, laddove si attesa che non sono mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature in relazione alle quali, a suo tempo, è stato espresso il giudizio di idoneità.
Dovranno comunque esibirsi copia dei verbali di verifica periodica venuti a scadenza.
Tale riconoscimento sede conserverà la sua efficacia solo in relazione alla medesima tipologia di attività formativa da svolgere.

Essendo spesso le procedure di attivazione corsi difformi tra le diverse Direzioni Provinciali del Lavoro, si consiglia comunque di confrontarsi con le proprie D.P.L.