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DECRETO
5 agosto 1999
Disposizioni per la destinazione delle risorse finanziarie
di cui all'art. 68, comma 5, della legge n. 144 del 17 maggio 1999
Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1996
recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante
disposizioni in materia di apprendistato;
Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di
contenuti formativi delle attivita' di formazione per gli apprendisti;
Visto l'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. |
In attuazione di quanto previsto dall'art.
68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si dispone la destinazione
di lire 200 miliardi, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle
attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche
se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo
le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196. |
2. |
Le risorse di cui al comma precedente
vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano
e Trento in misura proporzionale al numero degli apprendisti occupati
in ciascun territorio, tenuto conto della popolazione giovanile
e prevedendo un limite minimo di un miliardo di lire per ciascuna
regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma
in base ai criteri indicati sono riportate nella tabella allegata
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. |
3. |
Una quota fino al 10% delle risorse
assegnate potra' essere utilizzata per il finanziamento di azioni
collegate all'attivita' formativa. |
4. |
Con le risorse di cui al comma 1 non
e' rimborsabile la retribuzione degli apprendisti per le ore destinate
alla formazioneesterna. |
Art. 1.
1. |
L'erogazione di una prima quota pari
al 50% delle risorse assegnate e' subordinata alla presentazione
di un Piano delle attivita' formative da parte di ciascuna regione
previa concertazione con le parti sociali. Detto Piano, che deve
comunque garantire la continuita' delle progetti sperimentali in
corso di cui all'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, deve
contenere: il numero di apprendisti da coinvolgere nelle attivita'
formative; le figure professionali che si intende formare o i settori
per i quali si intende predisporre le
attivita'; la dislocazione territoriale per provincia dei corsi;
le modalita' di individuazione dei soggetti attuatori; l'articolazione
organizzativa; gli eventuali raccordi con i servizi pubblici per
l'impiego; gli eventuali raccordi con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative;
le modalita' di monitoraggio delle attivita' e di certificazione
dei ìrisultati; i tempi di realizzazione previsti per le
diverse fasi.
Il Piano deve essere presentato al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Isfol,
entro novanta giorni dall'emanazione del presente provvedimento. |
2. |
Il restante 50% dell'importo assegnato
sara' erogato in seguito alla comunicazione da parte di ciascuna
regione al Ministero del lavoro e previdenza sociale dell'avvenuta
individuazione dei soggetti attuatori. |
3. |
Le attivita' formative previste dal
Piano devono essere avviate entro ottobre 2000; trascorso inutilmente
tale termine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
si riserva la facolta' di procedere alla revoca parziale o totale
del finanziamento. |
4. |
Allo scopo di monitorare l'attuazione
del Piano delle attivita' formative, ciascuna regione predispone
un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento. |
Roma, 5 agosto 1999
p. Il Ministro: Viviani
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10-08-1999
DECRETO 5 agosto 1999
Disposizioni per la destinazione delle risorse finanziarie
di cui all'art. 68, comma 5, della legge n. 144 del 17 maggio 1999
Tabella allegata al Decreto
del 5 agosto 1999, N. 302/SESR/99
Regioni e P.A. Ripartizione risorse
Piemonte 17.843.243.177
Valle d'Aosta 1.000.000.000
Lombardia 31.848.060.549
Bolzano 2.686.623.917
Trento 3.567.262.857
Veneto 31.540.572.234
Friuli-Venezia Giulia 5.430.271.472
Liguria 4.037.248.780
Emilia-Romagna 22.999.476.247
Toscana 26.355.059.473
Umbria 3.451.542.835
Marche 7.771.333.836
Lazio 6.658.826.895
Abruzzo 4.686.893.674
Molise 1.000.000.000
Campania 6.385.094.968
Puglia 10.957.419.130
Basilicata 1.000.000.000
Calabria 2.450.728.435
Sicilia 5.092.849.450
Sardegna 3.237.492.071
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