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DECRETO 7 ottobre 1999
Disposizione per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni, recante: "norme in materia di promozione dell'occupazione"

Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
VISTO l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;
VISTO l'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 8 aprile 1998;
VISTO l'art, 2 del decreto-legge I° luglio 1999, n. 214 convertito nella legge 2 agosto 1999, n. 263;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge I° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista stesso.Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998 le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.Detta comunicazione può pervenire anche tramite i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 2.

LLe iniziative formative di cui all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 devono avere una dislocazione territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti rispetto al settore di attivitā dell'apprendista.

Art. 3.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale verifica periodicamente l'attuazione delle finalitā previste dall'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 attraverso l'attivitā di monitoraggio predisposta dall'Isfol, a cui č affidato il compito di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta di formazione esterna per gli apprendisti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Il presente provvedimento entra in vigore sessanta giorni dopo la data di pubblicazione. Entro tale periodo le regioni definiranno le modalitā della comunicazione di cui all'art. 1, che deve comunque contenere i dati del modello allegato.

Roma, 7 ottobre 1999

p. Il Ministro: Salvi

Allegato

ALLEGATO
al D.M. n. 359/I/99 del 7-10-1999
Alla ..........................................................................
(le Regioni specificheranno l'indirizzo del destinatario di tale comunicazione)
COMUNICAZIONE DATI APPRENDISTA E TUTORE AZIENDALE
da presentare entro 30 gg. dall'assunzione dell'apprendista
Azienda  
Ditta C.F./P.IVA
Localitā di lavoro Provincia
Via tel fax
Azienda Artigiana Settore di attività
   
Apprendista
Cognome Nome
Cod. Fisc Sesso
Cittadinanza Nato a
il
Residenza/Domicilio Prov.
Via Tel.
Titolo di studio
  a tempo pieno
  a tempo parziale: n:ore settimanali ...
  mensili
  annue
Data di assunzione CCNL applicato
Liv. inquadramento Qualifica da conseguire
Attivitā svolta (indicare la specifica attivitā svolta)
Durata del rapporto di lavoro in apprendistato (in mesi):
 
  a tempo pieno
  a tempo parziale: n:ore settimanali ...
  mensili
  annue
Tutor
Cognome Nome
Cod. Fisc Titolare dell'impresa
Esperienza lavorativa (in anni) Liv. inquadramento
Qualifica