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DECRETO
7 ottobre 1999
Disposizione per l'attuazione dell'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno
1997, n. 196 e successive modificazioni, recante: "norme in materia di
promozione dell'occupazione"
Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante
disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
VISTO l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante disposizioni
in materia di apprendistato;
VISTO l'art. 4 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 8 aprile 1998;
VISTO l'art, 2 del decreto-legge I° luglio 1999, n. 214 convertito nella
legge 2 agosto 1999, n. 263;
Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni;
Decreta:
Art. 1.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 del
decreto-legge I° luglio 1999, n. 214, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 agosto 1999, n. 263, le imprese comunicano all'amministrazione
competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale
entro giorni trenta dalla data di assunzione dell'apprendista
stesso.Per gli apprendisti assunti a partire dal 19 luglio 1998
le imprese inviano la comunicazione di cui sopra entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.Detta
comunicazione può pervenire anche tramite i soggetti di
cui al comma 6 dell'art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n.
608.
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Art. 2.
LLe iniziative formative di cui all'art. 16, comma
2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 devono avere una dislocazione
territoriale tale da agevolarne la frequenza ed essere coerenti
rispetto al settore di attivitā dell'apprendista.
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Art. 3.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
verifica periodicamente l'attuazione delle finalitā previste dall'art.
16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 attraverso l'attivitā di
monitoraggio predisposta dall'Isfol, a cui č affidato il compito
di elaborare un rapporto sullo stato di realizzazione dell'offerta
di formazione esterna per gli apprendisti entro il 31 dicembre
di ogni anno.
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Art. 4.
Il presente provvedimento entra in vigore sessanta
giorni dopo la data di pubblicazione. Entro tale periodo le regioni
definiranno le modalitā della comunicazione di cui all'art. 1,
che deve comunque contenere i dati del modello allegato.
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Roma, 7 ottobre 1999
p. Il Ministro: Salvi
Allegato
ALLEGATO
al D.M. n. 359/I/99 del 7-10-1999
Alla ..........................................................................
(le Regioni specificheranno l'indirizzo del destinatario di tale
comunicazione)
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COMUNICAZIONE DATI APPRENDISTA E TUTORE AZIENDALE
da presentare entro 30 gg. dall'assunzione dell'apprendista
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Azienda |
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Ditta |
C.F./P.IVA |
Localitā di lavoro |
Provincia |
Via |
tel fax |
Azienda Artigiana |
Settore di attività |
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Apprendista |
Cognome |
Nome |
Cod. Fisc |
Sesso |
Cittadinanza |
Nato a
il |
Residenza/Domicilio |
Prov. |
Via |
Tel. |
Titolo di studio |
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a tempo pieno |
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a tempo parziale: n:ore settimanali
... |
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mensili |
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annue |
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Data di assunzione |
CCNL applicato |
Liv. inquadramento |
Qualifica da conseguire |
Attivitā svolta (indicare la specifica
attivitā svolta) |
Durata del rapporto di lavoro in apprendistato
(in mesi): |
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a tempo pieno |
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a tempo parziale: n:ore settimanali
... |
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mensili |
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annue |
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Tutor |
Cognome |
Nome |
Cod. Fisc |
Titolare dell'impresa |
Esperienza lavorativa (in anni) |
Liv. inquadramento |
Qualifica |
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