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LEGGE 19 GENNAIO 2001, N. 25
DISCIPLINA DELLAPPRENDISTATO
(PUBBLICATA NELLA G.U. 14 FEBBRAIO 1955, N. 35)
TESTO VIGENTE
Titolo
I
Comitato consultivo e definizione dellapprendistato
Articolo
1
Presso la Commissione centrale per lavviamento
al lavoro e lassistenza ai disoccupati di cui allart. I
della legge 29 aprile 1949, n. 264 , è istituito un Comitato
con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei
giovani lavoratori.
La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale chiamerà
a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti
ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla
formazione della Commissione centrale.
Articolo 2
Lapprendistato è uno speciale rapporto
di lavoro in forza del quale limprenditore è obbligato
ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, allapprendista
assunto alle sue dipendenze, linsegnamento necessario perché
possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore
qualificato, utilizzandone lopera nellimpresa medesima.
Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve
ottenere la autorizzazione dellispettorato del lavoro territorialmente
competen-te, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione
richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno
adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.
Il numero di apprendisti che limprenditore ha facoltà di
occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento
delle maestranze specia-lizzate e qualificate in servizio presso lazienda
stessa.
Titolo
Il
Assunzione dellapprendista
Articolo
3
Chi intende essere assunto come apprendista deve
iscriversi in appositi elenchi presso lUfficio di collocamento
competente.
I datori di lavoro hanno lobbligo di assumere gli apprendisti
per il tramite dell Ufficio di collocamento.
È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero
di di-pendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento
degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti
superiore a dieci.
Articolo 4
Lassunzione dellapprendista deve essere
preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche
ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.
Articolo 5
Nelle località dove esistono centri di orientamento
professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, lassunzione dellapprendista può essere preceduta
da un esame psicofisiologico disposto dal competente Ufficio di collocamento,
atto ad accertare le attitudini dellapprendista stesso al particolare
lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.
Il risultato dellesame, comunicato allaspirante apprendista
interessato, non esclude, anche se negativo, lassunzione dellapprendista
stesso.
Laccertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.
Articolo 6
[Possono essere assunti come apprendisti i giovani
di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti,
salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del
lavoro dei fanciulli e degli adolescenti]1.
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti
in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto
il 140
anno di età, a condizione che abbiano adempiuto allobbligo
scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Titolo III
Durata dellapprendistato e orario di lavoro
Articolo 7
[Lapprendistato non può avere una durata
superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali
dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dellapprendistato
non potrà superare i cinque anni]2.
Articolo 8
I periodi di servizio prestato in qualità
di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini
del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché
non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si
riferiscano alle stesse attività.
Articolo 9
Può essere convenuto fra le parti un periodo
di prova. Esso sarà regolato ai sensi dellarticolo 2096
del codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.
Articolo 10
Lorario di lavoro dellapprendista non
può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore
destinate allinsegnamento complementare sono considerate, a tutti
gli effetti, ore lavorative e computate nellorario di lavoro.
Le ore destinate allinsegnamento complementare sono determinate
dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per
la pubblica istruzione.
E in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6.Titolo IV
Doveri dellimprenditore e dellapprendista
Articolo 11
Il datore di lavoro ha lobbligo:
a) di impartire e di far impartire nella sua impresa allapprendista
alle sue di-pendenze linsegnamento necessario perché possa
conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti allorganizzazione
dei corsi di istruzione integrativa delladdestramento pratico;
e) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire
lapprendista in base ai contratti stessi;
d) di non sottoporre lapprendista a lavori superiori alle sue
forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere
per il quale è stato assunto;
e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
f) di non sottoporre lapprendista a lavorazioni retribuite a cottimo,
né in ge-nere a quelle a incentivo;
g) di accordare allapprendista, senza operare alcuna trattenuta
sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria
dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché
lapprendista stesso adempia lobbligo ditale frequenza;
h) di accordare allapprendista i permessi necessari per esami
relativi al conseguimento di titoli di studio;
i) di informare periodicamente la famiglia dellapprendista o chi
esercita legalmente la patria potestà sui risultati delladdestramento;
j) di non adibire lapprendista a lavori di manovalanza e di produzione
in serie.
Articolo 12
Lapprendista deve:
a) obbedire allimprenditore o alla persona da questi incaricata
della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli
vengono impartiti;
b) prestare nellimpresa la sua opera con diligenza;
e) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette allimpresa;
d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
e) osservare le norme contrattuali.
Arti colo 13
La retribuzione di cui allart. 11, lettera
e), dovrà essere graduale anche in rapporto allanzianità
di servizio.
Lerogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non
deve in alcun modo essere commisurata alla entità di produzione
conseguita dallapprendista.
Articolo 14
La durata delle ferie di cui alla lettera e) dellart.
11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti
di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli
che hanno superato i sedici anni di età.
Articolo 15
Il rapporto di apprendistato non fa cessare per
tutta la sua durata lerogazione degli assegni familiari corrisposti
per i minori.
Allapprendista da considerarsi capo famiglia agli effetti del
testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo
unico predetto.
Titolo V
Formazione professionale dellapprendista
Articolo 16
La formazione professionale dellapprendista
si attua mediante laddestramento pratico e linsegnamento
complementare.
Laddestramento pratico ha il fine di far acquistare allapprendista
la richiesta abilità nel lavoro al quale devessere avviato
mediante graduale ap-plicazione ad esso.
Linsegnamento complementare ha lo scopo di conferire allapprendista
le nozioni teoriche indispensabili allacquisizione della piena
capacità professionale.
I programmi per linsegnamento complementare dovranno uniformarsi
alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione,
senti-ti i Ministeri dellindustria e del commercio e dellagricoltura
e foreste.
Articolo 17
La frequenza dei corsi di insegnamento complementare
è obbligatoria e gratuita.
La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già
un titolo di studio adeguato.
Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado
di preparazione scolastica.
Per leffettuazione dei corsi possono essere utilizzate, dintesa
col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.
Lesercizio dellattività rivolta allinsegnamento
complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della
pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative
che si propongono lesercizio ditale attività.
Articolo 18
Al termine delladdestramento pratico e dellinsegnamento
complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità
allesercizio del mestiere che ha formato oggetto allapprendistato.
In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età
e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi
a sostenere le prove di idoneità.
La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà
essere scritta sul libretto individuale di lavoro.
Articolo 19
Qualora al termine del periodo di apprendistato
non sia data disdetta a norma dellarticolo 2118 del codice civile,
lapprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita
mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato
è considerato utile ai fini dellanzianità di servizio
del lavoratore.
Titolo VI
Previdenza e assistenza
Articolo 20
[È costituita una gestione speciale in seno
al Fondo per laddestramento professionale dei lavoratori, di cui
allart. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere
alle spese connesse allattuazione delle disposizioni stabilite
a favore della formazione professionale degli apprendisti.
Alla gestione affluiscono: a) una quota parte del contributo annuo dello
Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
col Ministro per il tesoro; b) una quota parte dei contributi straordinari
previsti dallart. 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949,
n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per
il tesoro; e) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni
alle disposizioni sullapprendistato; d) i contributi stabiliti
a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi
a favore dellapprendistato nella categoria a cui si riferiscono
i contratti stessi; e) i contributi liberamente versati dai datori di
lavoro e dai prestatori dopera, sia singoli che associati.
Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato
di cui allart. 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
provvede; 1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative
aventi per iseopo linsegnamento complementare degli apprendisti;
2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento
della formazione professionale degli apprendisti; 3) al sovvenzionamento
dei centri di orientamento e di addestramento professionale]3.
Articolo 21
Per gli apprendisti lapplicazione delle norme
sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti
forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto lobbligo
ditale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio
1943, n.
138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazio-ni:
1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
2) assistenza specialistica ambulatoriale;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza ospedaliera;
5) assistenza ostetrica;
e) assicurazione contro linvalidità e vecchiaia;
d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal r.d.l. 4 ottobre
1935, n.
1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:
1) le prestazioni concernenti la cura;
2) le erogazioni dellindennità giornaliera di degenza di
cui allart. 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 (4);
3) lerogazione dellindennità postsanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendi-sti,
eccetto lipotesi che lapprendista sia considerato capofamiglia,
secondo il disposto dellart. 15 della presente legge, e per le
prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari
a carico dei lavoratori assicurati.
Articolo 22
Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni
sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante lacquisto
di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per
ogni apprendista soggetto anche allobbligo dellassicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire
130 per ogni apprendista non soggetto allobbligo di detta assicurazione.
Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è
svolto, con losservanza delle norme in vigore per la tenuta delle
tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dallIstituto
nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce limporto
fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:
a) per lassicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali,
lire 40; b) per lassicurazione contro le malattie, lire 60;
e) per lassicurazione contro linvalidità e vecchiaia,
lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per ladeguamento delle
pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della
pensione base;
d) per lassicurazione contro la tubercolosi, lire 14; e) per assegni
familiari, lire 6.
Nessun onere contributivo grava sullapprendista.
Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni
sociali, indicate nellarticolo precedente, è determinata
in relazione allammontare della retribuzione, questa in nessun
caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300
giornaliere.
Resta ferma, nellassicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, lapplicazione della disposizione
contenuta nellart. 41, lettera b) del r.d. 17 agosto 1935, n.
1765.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge,
se particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità
o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste
nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel eomma
precedente, possono essere modificati con decreto del presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Titolo VII
Sanzioni penali
Articolo 23
I datori di lavoro sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a
cinquecentomila per ogni apprendista assunto in contravvenzione allobbligo
previsto dal secondo comma dellarticolo 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila per ogni violazione alle norme dellart. 11.
[Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore,
prima dellapertura del dibattimento ovvero prima del decreto di
condanna, può presentare domanda di oblazione allIspettorato
del lavoro, che determi-nerà la somma da pagarsi entro i limiti
minimo e massimo dellammenda stabilita, prefissando il termine
per effettuare il pagamento a norma dellarticolo 162 del codice
penale]4.
Articolo 24
Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli
artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi
speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza
alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.
Titolo VIII
Dellapprendistato artigiano
Articolo 25
Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione
di norme generali sulla disciplina dellartigianato si considerano
artigiani gli imprenditori che esercitano unattività, anche
artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente
col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che lattività
venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio,
anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in
genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.
Non si considera artigiana limpresa che impieghi lavoratori dipendenti
in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto
ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del d.l. del capo provvisorio
dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.
In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6
e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo
dellapprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al
comma precedente.
Articolo 26
Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori
artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3,
secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.
Articolo 27
I nominativi degli apprendisti artigiani assunti
o dimissionati debbono essere comunicati dallimprenditore artigiano
entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione allUfficio
di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o
della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.
LUfficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica
allIstitu-to nazionale dellassicurazione per gli infortuni
sul lavoro, allistituto nazionale della previdenza sociale e allIstituto
nazionale assistenza malattie.
Articolo 28
[Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni
di cui allarticolo 21 della presente legge in favore degli apprendisti
artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori,
il Fondo per laddestramento professionale di cui allart.
62 della legge 29 aprile 1949, n. 264. Lerogazione delle somme
medesime verrà effettuata con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale in maniera forfettaria globale, secondo contratti
da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti
assicuratori per lintera collettività degli apprendisti
artigiani]5.
Articolo 29
Gli imprenditori artigiani sono puniti:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
trecentomila per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare
la notifica allUfficio di collocamento secondo il disposto dellart.
27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto
disposto dallart. il della presente legge;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila
a ottocentomila per ogni apprendista notificato come assunto che non
eserciti effettivamente lapprendistato.
[Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo
quanto disposto dal precedente art. 23, ultimo commall6.
Titolo IX
Norme finali
Articolo 30
Col regolamento, che sarà approvato entro
sei mesi dallentrata in vigore della presente legge con decreto
del presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro
e la previdenza sociale sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate
norme per lapplicazione della presente legge.
Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere
stabilita, col regolamento stesso, la pena dellammenda fino a
lire 30.000.
Articolo 31
Le norme contenute nella presente legge si applicano
anche agli apprendisti già occupati.
Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese,
nelle quali è adottata una disciplina dellapprendistato
riconosciuta più favo-revole di quella contenuta nei precedenti
articoli.
Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del
presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il Lavoro
e la previden-za sociale, sentito il Comitato di cui allart. 1.
In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra
laltro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione
professionale dellapprendista, per il cui finanziamento non derivino
oneri alla gestione prevista dallart. 20.
Articolo 32
In relazione allandamento delle gestioni delle
assicurazioni contro le malattie e linvalidità e vecchiaia,
il ministro per il Lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello
per il Tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione
straordinaria a carico del Fondo per laddestramento professionale
di cui allart. 62 della legge 29aprile 1949, n. 264, a favore
de-gli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza
del minor gettito dei contributi derivanti dallapplicazione dellart.
22 della presente legge.
Articolo 33
È abrogato il r.d.1. 21 settembre 1938, n.
1906, convertito nella 1. 2 giugno 1939, n. 739.
È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto
o incompatibile con la presente legge.
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