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LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196
(PUBBLICATA NELLA G.U. 4 LUGLIO 1997, N. 154)
Articolo 16
1.
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Possono essere assunti, in tutti i settori
di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di
età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro,
ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2
del regolamento (Cee) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni
previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti. Lapprendistato non può avere una durata
superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto
mesi e superiore a quattro anni. Qualora lapprendista sia
portatore di handicap i limiti di età di cui al presente
comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap
impiegati nellapprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. |
2.
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Ai contratti di apprendistato conclusi
a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione
alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative
di formazione esterna allazienda previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto
del presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell11 dicembre
1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di
lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione
del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di
formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina
del rapporto di lavoro, lorganizzazione del lavoro e le misure
di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro, nonché limpegno formativo per lapprendista,
normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno
ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo
o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto allattività
da
svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini
e le modalità per la certificazione dellattività
formativa svolta. |
3.
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In via sperimentale, possono essere
concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in
qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma
2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane
qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati
le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni
di tutore, nonché entità, modalità e termini
di concessione ditali benefici nei limiti delle risorse derivanti
dal contributo di cui allarticolo 5, comma 1. |
4.
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Sono fatte salve le condizioni di maggior
favore in materia di apprendistato previste per il settore dellartigianato
dalla vigente disciplina normativa e contrattuale. |
5.
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Il Governo emana entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi
dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro
del Lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti
di lavoro con contenuti formativi quali lapprendistato e il
contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una
disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione
dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie
vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni
di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché
di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione,
ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere
definito, nellambito delle suddette norme regolamentari, un
sistema organico di controlli sulla effettività delladdestramento
e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività
formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative
per lipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non
siano state assicurate. |
6.
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Sono abrogati gli articoli 6, primo
comma, e 7 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto
articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti
di età per ladempimento degli obblighi scolastici.
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7.
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Lonere derivante dal presente
articolo è valutato in lire 185 miliardi per lanno
1997, in lire 370 miliardi per lanno 1998 e in lire 550 miliardi
a decorrere dallanno 1999. |
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