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DECRETO MINISTERIALE 20 MAGGIO 1999
N. 179
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
Visto lart.16 della Legge 24 giugno
1997 n.196 recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti
contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dallart.1
di tale decreto garantendo la necessaria flessibilità nellindividuazione
dei contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dellart.2
dello stesso decreto;
Acquisita lintesa del Ministro della Pubblica Istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
le regioni;
Decreta
Art. 1
1. |
Le attività formative per apprendisti
di cui allart.2 lettera a) del decreto del Ministro del
Lavoro dell8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi
formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze
relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto
di lavoro, sicurezza sul lavoro.
Competenze Relazionali
Valutare le competenze e risorse personali,
anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione
interna e/o esterna);
Analizzare e risolvere situazioni problematiche;
Definire la propria collocazione nellambito
di una struttura organizzativa;
Organizzazione ed Economia
Conoscere i principi e le modalità di
organizzazione del lavoro nellimpresa (dei rispettivi
settori);
Conoscere i principale elementi economici e commerciali dellimpresa:
- le condizioni e i fattori di redditività
dellimpresa (produttività, efficacia e efficienza);
- il contesto di riferimento di unimpresa
(forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
Saper operare in un contesto aziendale
orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente;
Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità
anche in forma associata;
Disciplina del Rapporto di Lavoro
Conoscere le linee fondamentali di disciplina
legislativa del rapporto di lavoro egli istituti contrattuali;
Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo
del lavoro;
Sicurezza sul Lavoro (misure colletive)
Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi
generali relativi alla sicurezza sul lavoro;
Conoscere i principali fattori di rischio;
Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
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2. |
Nelle attività formative per
apprendisti il primo modulo deve essere dedicato allaccoglienza,
alla valutazione del livello di ingresso dellapprendista e
alla definizione del Patto formativo tra lapprendista e la
struttura formativa. |
Art. 2
1. |
I contenuti di cui allart.2 lettera b) del decreto del
Ministero del Lavoro dell8 aprile 1998 e le competenze da
conseguire mediante lesperienza di lavoro devono essere
definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
conoscere i prodotti e servizi di settore
e il contesto aziendale;
conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche
della professionalità;
conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di
lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela
ambientale;
conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
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2. |
Nella costruzione dei percorsi formativi
si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa
riferimento la professionalità dellapprendista. |
Art. 3
1. |
I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in
fase di progettazione esecutiva, sulla base dellaccertamento
dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dellindividuazione
dei fabbisogni formativi.
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2. |
Il consolidamento e leventuale
recupero di conoscenze linguistico - matematiche sarà effettuato
allinterno dei moduli trasversali e professionalizzanti. |
Art. 4
1. |
IPer lassolvimento dei compiti di cui allart.1, comma
2 del decreto del Ministro del Lavoro dell8 aprile 1998,
il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di
una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello
stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero
della Pubblica Istruzione, da tre rappresentanti delle regioni,
e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale che opererà con il contributo delle
categorie interessate e con il supporto tecnico dellISFOL.
La Commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
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Art. 5
1. |
In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui
allart.1, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro dell8
aprile 1998, le Regioni organizzano le attività formative
facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli artt.1
e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello
regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria
comparativamente più rappresentative.
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Roma, 20 maggio 199
Il Ministro
Antonio Bassolino
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