




|
 
|
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22-05-1999
(Supplemento Ordinario n. 99)
Legge 17 maggio 1999, n. 144"
Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all' occupazione e
della normativa che disciplina l' INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"
Art. 68.
(Obbligo di frequenza di attivita' formative).
1.
|
Al fine di potenziare la crescita culturale
e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti
per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, e' progressivamente istituito, a decorrere dall'anno
1999-2000, l'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al
compimento deldiciottesimo anno di eta'. Tale obbligo puo' essere
assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione
professionale di competenza regionale c) nell'esercizio dell'apprendistato.
|
2.
|
L'obbligo di cui al comma 1 si intende
comunque assolto con il conseguimento di un diploma ti scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate
in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale
e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un
sistema all'altro. |
3.
|
I servizi per l'impiego decentrati organizzano,
per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono
le relative iniziative di orientamento. |
4.
|
Agli oneri derivanti dall'intervento
di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi
per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590
miliardi a decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi
a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalita'
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. |
5.
|
Con regolamento da adottare, entro sei
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiate, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi
e le modalita' di attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonche' i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento
reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di
ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative
attraverso le quali puo' essere assolto l'obbligo di cui al comma
1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota
fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento
del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'articolo
16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono
essere alt altresi' destinate al sostegno ed alla valorizzazione
di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato,
dei quali sia verificata la compatibilita' con le disposizioni previste
dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalita'
di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze
ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia
di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo
quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente
alla regione Valle d'Aosta e alle provincie autonome di Trento e
di Bolzano.
|
|