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Il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Disposizioni relative alle esperienze professionali
richieste
per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale
ai sensi dellart. 16 comma 3 della legge n. 196
del 24 giugno 1997 recante
Norme in materia di promozione delloccupazione
Vista la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante
disposizioni in materia di promozione delloccupazione;
Visto lart. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 citata, recante
disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997 n.
196, concernente lemanazione di disposizioni relative alle esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore
aziendale per lapprendistato;
Sentito il parere delle Regioni e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Decreta:
Art. 1
1.
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Il tutore aziendale per
lapprendistato ha il compito di affiancare lapprendista
durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze
necessarie allesercizio delle attività lavorative e
di favorire lintegrazione tra le iniziative formative esterne
allazienda e la formazione sul luogo di lavoro. |
2.
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Il tutore collabora con
la struttura di formazione esterna allazienda allo scopo di
valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza. |
3.
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Il tutore esprime le proprie
valutazioni sulle competenze acquisite dallapprendista ai
fini dellattestazione da parte del datore di lavoro. |
Art. 2
1.
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ILe funzioni di tutore
possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dallimpresa
oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle
imprese artigiane, dal titolare dellimpresa stessa, da un
socio o da un familiare coadiuvante. |
2.
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Il lavoratore designato dallimpresa per le funzioni di
tutore deve:
a. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari
o superiore a quello che lapprendista conseguirà
alla fine del periodo di apprendistato;
b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dellapprendista;
c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
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3.
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Il requisito di cui al
comma 2 lettera c) del presente articolo non si applica nel caso
in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale
caratteristica. |
4.
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Ciascun tutore può
affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando,
per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro
di settore. |
Art. 3
1.
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Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza
dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti
alle organizzazioni comparativamente più rappresentative,
programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al
fine di sviluppare le seguenti competenze:
a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi
di alternanza;
b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica
di settore e/o aziendale in materia di formazione;
c) gestire laccoglienza e linserimento degli apprendisti
in azienda;
d) gestire le relazioni con i soggetti esterni allazienda
coinvolti nel percorso formativo dellapprendista;e) pianificare
e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione
lavorativa;
f) valutare i progressi e i risultati dellapprendimento.
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2.
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II tutori di cui al comma 1 dellarticolo 2 del presente
decreto sono comunque tenuti a partecipare, allavvio della
prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica
iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata
e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dellarticolo
1 del presente decreto nellambito delle attività
formative per apprendisti.
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3.
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ILa concessione delle agevolazioni
contributive di cui allart. 16 comma 3 della legge del 24
giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un piano
di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del Lavoro,
Regioni e parti sociali. |
Roma lì, 28 febbraio 2000
IL MINISTRO
C. SALVI
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