FORMEDIL


 

REGIONE PIEMONTE

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Note, Sintesi e Commenti

Il 19/04/1995 è stata pubblicata la legge regionale 13.04.1995 n. 63 che ha superato 4 anni di vita.
Questa legge approvata dal Consiglio Regionale in chiusura della precedente legislatura costituisce la base del nostro sistema di formazione professionale.
Si trattò, per l'epoca in cui vide la luce, di una legge fortemente innovativo che pose il Piemonte all'avanguardia nella disciplina della formazione professionale, tanto che varie altre Regioni ne hanno tratto indicazioni anche per le loro leggi di settore.
Essa si fonda su quattro principi essenziali:

  1. introduzione del metodo della programmazione delle attività formative, attraverso due strumenti:

  • il programma triennale deliberato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale sentite le province e la C.R.I. (ora C.R.C.);
  • il piano annuale (direttive) deliberato dalla Giunta Regionale su proposta del Segretariato per la formazione professionale, acquisito il parere delle province.

Le direttive sono approvate entro il 31 gennaio per le attività riferite all'anno formativo (di norma dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo) ed entro il 30 giugno per le attività riferite all'anno solare.

  1. introduzione del metodo della concertazione per la progettazione e proposta delle attività di formazione professionale da prevedere negli atti di programmazione (triennali ed annuali), attraverso la previsione di un apposito organismo, denominato Segretariato per la formazione e l’orientamento professionale.

Tale organismo, composto da esperti rappresentanti delle parti sociali ( datoriali e sindacali) presieduto dall'assessore regionale competente e diretto dal responsabile della formazione Professionale, costituisce il cuore del sistema. Al Segretariato infatti compete il delicatissimo compito di elaborare le proposte di programma triennale e di direttive annuali, avvalendosi delle informazioni ed analisi dell'Osservatorio sul Mercato del lavoro, delle indicazioni delle Province e di quelle del Comitato guida Qualità nonché delle indicazioni emergenti dal confronto con i soggetti sociali interessati e con le agenzie formative, indicendo a tal fine appositi forum o costituendo specifici gruppi di lavoro.

  1. ripartizione delle competenze su diversi livelli istituzionali (Regione, Province, Comuni).

La L.R. 63/95 affida alla Regione essenzialmente compiti programmatori e individua nelle Province il livello ottimale di gestione, di rilevazione dei fabbisogni formativi, di organizzazione delle attività di orientamento e chiamandole a concorrere alla programmazione con proposte e pareri sugli atti programmatori, in relazione ai piani provinciali di politica del lavoro (peraltro questi ultimi mai attuati).

  1. individuazione dei soggetti cui affidare le attività formative (agenzie formative) mediante convenzioni e cioè:

  • enti pubblici che svolgono attività di formazione professionale;
  • enti senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni nazionali o dei lavoratori (dipendenti e autonomi), degli imprenditori, del movimento cooperativo o di associazioni con finalità statutaria formative e sociali;
  • consorzi e società consortili con partecipazione pubblica:
  • imprese e o consorzi di esse, esclusivamente per attività di formazione professionale rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate e per attività di formazione professionale finalizzate all'assunzione presso le stesse.

Per i soggetti individuati sono anche stabiliti i requisiti per accedere alla convenzione (disporre di strutture, personale, applicazione del CCNL, ecc..).

Accanto ai predetti principi essenziali, la L.R. 63/95 prevede inoltre:

  • appositi organismi operanti soprattutto sul versante della qualità dei servizi, sugli standard, ecc. (Comitato guida qualità - Nucleo regionale di valutazione)
  • modalità di coordinamento della formazione professionale con la scuola e l'università
  • la formulazione di atti generali per la gestione ed il controllo amministrativo delle attività formative.

Questo, in sintesi, l'impianto della L.R. 63/95.

Si tratta di un impianto completo e molto sistematizzato, tanto che quando si è trattato di mettere mano alla L.R. di recepimento del Decreto Legislativo n. 469/97 sulla riforma del mercato del lavoro, si è ritenuto che si potesse seguire lo stesso impianto della L. 63, prevedendo una forte integrazione fra la formazione professionale e il lavoro. Si è in questo modo cercato di ricomporre la frattura istituzionale creata nel 1972 con la separazione delle competenze relative alla formazione professionale da quelle relative al mercato del lavoro: finalmente ora dette competenze sono riunificate presso la Regione, mentre allo Stato restano compiti di regolazione generale, indirizzo, programmazione e valutazione ,

Occorre ora domandarsi: cosa ne è stato della L.R.. 63/95?

Bisogna ammettere che parte di essa è rimasta inapplicata; soprattutto è grave il fatto che non si sia finora messo mano all'atto programmatorio per eccellenza e cioè al programma triennale di formazione professionale.

Si è andati avanti attraverso le direttive annuali le quali, in mancanza di aggancio ad un atto di più ampio respiro, hanno finito per perdere quel carattere di riferimento sistematico che era nelle intenzioni del legislatore.

Occorre infatti dire che, se è vero che la L. 63/95 è tuttora non completamente attuata, è anche vero che essa in altre parti risulta superata dalle innovazioni normative intervenute e quindi da aggiornare.

Intendo in particolare riferirmi alla legge n. 196/97 (Pacchetto Treu) specialmente per quanto riguarda i soggetti cui affidare le attività formative. Tutti potranno svolgere attività di formazione professionale, a prescindere dalla natura giuridica o dallo scopo (lucrativo o meno) del soggetto, purché accreditati in un sistema di regole stabilito a livello nazionale e specificato in sede regionale. Purtroppo, il regolamento attuativo dell'art. 17 della L. 196/97 è caduto sotto la scure della Corte dei Conti e il Ministero del lavoro non ha ancora stabilito come uscire dall'impasse.

Altro riferimento normativo che impone la revisione della L.r. 63/95 è la legge Bassanini n. 5 9/97 e successivo Decreto Legislativo n. 1 12/98.

Il sistema della ripartizione istituzionale delle competenze deve essere rivisto e a ciò si sta provvedendo con il disegno di legge regionale n. 467. In base a tale disegno di legge regionale tutte le attività di gestione della formazione professionale, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione per le quali si impone la gestione unitaria a livello regionale, saranno attribuite alla Province che le eserciteranno nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi della L.r. n. 63/95.


ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE FORMATIVE E CREDITI

L'accreditamento delle strutture formative sarà un momento fondamentale dello sviluppo di un'offerta Normativa di qualità anche in direzione della sburocratizzazione e revisione delle procedure.

Si è concordato a livello nazionale di sperimentare un sistema di accreditamento in grado di rispondere alle nuove sfide di competitività e di qualificazione del sistema formativo e di fornire all'utenza (soggetti ed imprese) garanzie di effettivo utilizzo della formazione.

Il sistema di accreditamento sarà correlato con la normativa ISO 9001.

A livello regionale, tale sperimentazione sarà attuata accelerando i lavori del Comitato guida per la qualità (Organismo previsto dalla L.R.. n. 63/95). I risultati, prima dell'adozione degli atti da parte degli organi deliberanti, saranno portati all'attenzione del Segretariato per la formazione professionale per un approfondimento di merito con le parti sociali. La Regione si è impegnata a presentare in Consiglio Regionale una proposta di modifica della L.R. 63/95 in modo da consentire l’avvio della sperimentazione anche nelle more del regolamento ex art. 17 legge n. 196/97.

Il sistema di accreditamento potrà essere integrato, per specifici progetti, da sistemi di validazione da parte degli Enti Bilaterali.

Le parti hanno convenuto che la certificazione dei crediti formativi debba rappresentare il punto d'incontro tra le esigenze di crescita di competenze dei soggetti ed il fabbisogno di professionalità delle imprese. Inoltre, individueranno modelli di certificazione che consentano:

  • ai lavoratori di accrescere e aggiornare le competenze professionali in una fase di rapida evoluzione tecnologica ed organizzativa attraverso percorsi brevi, differenziati e modulari;
  • alle aziende di poter disporre di una forza lavoro preparata, di curriculum formativi dei lavoratori in ingresso che descrivano le competenze acquisite, in modo da poter valutare sia l'effettiva occupabilità sia le possibili evoluzioni.

A tal fine, si avvierà in Piemonte un sistema sperimentale di certificazione dei percorsi formativi che preveda l'istituzione del libretto formativo personale. In sintesi, si conviene sull'opportunità di:

  • certificare le conoscenze e le competenze anche complesse possedute;
  • utilizzare un metodo descrittivo in linea con la metodologia sperimentale UE; sperimentare l'utilizzo del libretto formativo per rientri scolastici.

REGIONE PIEMONTE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO
SPERIMENTAZIONE

Le guide dell'accreditamento necessitano di sperimentazione (bando per n° 5 corsi destinati a non più di 100 agenzie formative selezionate) per poter verificare la loro affidabilità come strumenti per garantire la qualità nella formazione, senza gravare il sistema di inutili procedure burocratiche.

  1. OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE:

  • appurare se gli item previsti sono facilmente verificabili;
  • appurare se esiste un rapporto funzionale, per ogni item, tra risultato che si vuole raggiungere e onere della procedura, partendo dal presupposto che qualsiasi procedura onerosa che non determini un significativo valore aggiunto vada eliminata;

Quindi tutti gli item non facilmente verificabili o troppo onerosi rispetto al risultato saranno da eliminare o da riconvertire.

  • Appurare, sempre a partire dai presupposti di cui sopra, in quali item debba permanere la dicitura "deve esistere una procedura", intendendo procedura come viene intesa nella norma ISO, e in quali tale dicitura debba essere sostituita da: "devono essere previste modalità", intendendo con la parola modalità, delle indicazioni generali, che possono essere assolte in una pluralità di modi.

  1. MODALITA' DELLA SPERIMENTAZIONE:

  • Corso per referenti della formazione per operatori che richiedono esclusivamente l'accreditamento: si illustrerà il significato del termine procedura nel senso della norma ISO, si illustrerà la guida, si porranno i problemi di cui sopra.
  • Corso per referenti della formazione per operatori già certificati ISO 9001: si incentrerà l'attenzione sul collegamento con le procedure ISO, per verificare che gli item non portino alla costruzione di procedure parallele, ma soltanto a specificazioni inseribili agevolmente nel sistema (anche solo per il cliente particolare) e per verificare che gli item aggiuntivi (quelli che non trovano alcuna corrispondenza nel sistema ISO) siano parimenti inseribili. Nel fare questi riscontri, si verificheranno anche i punti indicati nel paragrafo obiettivi.
  • Corso per accreditatori (indirizzato a valutatori del sistema qualità che vogliono ottenere il "bollino" della Regione Piemonte: nel corso, oltre a illustrare la guida, si porranno i problemi di cui al paragrafo obiettivi e di cui al precedente punto e si esamineranno gli item da questo punto di vista, sollecitando proposte alternative, soprattutto da chi ha esperienza di certificazione nella formazione.

I corsi si svolgeranno come segue:

  • Fase illustrativa e di presentazione dei problemi
  • Fase di verifica pratica (ognuno nella propria sede)
  • Fase laboratorio in cui dai problemi rilevati, viene messa a punto la versione definitiva della guida.

E' previsto un servizio forum on line, per evidenziare problemi e soluzioni.

LA GUIDA DIVERRA' DEFINITIVA NELLA VERSIONE TESTATA DALLA SPERIMENTAZIONE, CON GLI ITEM MODIFICATI NEL CORSO DELLA MEDESIMA E SECONDO GLI OBIETTIVI EVIDENZIATI AL PUNTO 1.

LA VERSIONE ATTUALE NON HA ALCUN VALORE PRESCRITTIVO, MA SEMPLICEMENTE SPERIMENTALE.