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REGIONE
PIEMONTE
LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Note,
Sintesi e Commenti
Il
19/04/1995 è stata pubblicata la legge regionale 13.04.1995 n.
63 che ha superato 4 anni di vita.
Questa legge approvata dal Consiglio Regionale in chiusura della precedente
legislatura costituisce la base del nostro sistema di formazione professionale.
Si trattò, per l'epoca in cui vide la luce, di una legge fortemente
innovativo che pose il Piemonte all'avanguardia nella disciplina della
formazione professionale, tanto che varie altre Regioni ne hanno tratto
indicazioni anche per le loro leggi di settore.
Essa si fonda su quattro principi essenziali:
- introduzione
del metodo della programmazione delle attività formative,
attraverso due strumenti:
- il
programma triennale deliberato dal Consiglio Regionale su proposta
della Giunta Regionale sentite le province e la C.R.I. (ora C.R.C.);
- il
piano annuale (direttive) deliberato dalla Giunta Regionale
su proposta del Segretariato per la formazione professionale, acquisito
il parere delle province.
Le
direttive sono approvate entro il 31 gennaio per le attività
riferite all'anno formativo (di norma dal 1 settembre al 31 agosto
dell'anno successivo) ed entro il 30 giugno per le attività
riferite all'anno solare.
- introduzione
del metodo della concertazione per la progettazione e proposta
delle attività di formazione professionale da prevedere negli
atti di programmazione (triennali ed annuali), attraverso la previsione
di un apposito organismo, denominato Segretariato per la formazione
e lorientamento professionale.
Tale
organismo, composto da esperti rappresentanti delle parti sociali
( datoriali e sindacali) presieduto dall'assessore regionale competente
e diretto dal responsabile della formazione Professionale, costituisce
il cuore del sistema. Al Segretariato infatti compete il delicatissimo
compito di elaborare le proposte di programma triennale e di direttive
annuali, avvalendosi delle informazioni ed analisi dell'Osservatorio
sul Mercato del lavoro, delle indicazioni delle Province e di quelle
del Comitato guida Qualità nonché delle indicazioni
emergenti dal confronto con i soggetti sociali interessati e con le
agenzie formative, indicendo a tal fine appositi forum o costituendo
specifici gruppi di lavoro.
- ripartizione
delle competenze su diversi livelli istituzionali (Regione, Province,
Comuni).
La
L.R. 63/95 affida alla Regione essenzialmente compiti programmatori
e individua nelle Province il livello ottimale di gestione, di rilevazione
dei fabbisogni formativi, di organizzazione delle attività
di orientamento e chiamandole a concorrere alla programmazione con
proposte e pareri sugli atti programmatori, in relazione ai piani
provinciali di politica del lavoro (peraltro questi ultimi mai attuati).
- individuazione
dei soggetti cui affidare le attività formative (agenzie formative)
mediante convenzioni e cioè:
- enti
pubblici che svolgono attività di formazione professionale;
- enti
senza fini di lucro che siano emanazione o delle organizzazioni nazionali
o dei lavoratori (dipendenti e autonomi), degli imprenditori, del
movimento cooperativo o di associazioni con finalità statutaria
formative e sociali;
- consorzi
e società consortili con partecipazione pubblica:
- imprese
e o consorzi di esse, esclusivamente per attività di formazione
professionale rivolte ai dipendenti propri o delle aziende consorziate
e per attività di formazione professionale finalizzate all'assunzione
presso le stesse.
Per
i soggetti individuati sono anche stabiliti i requisiti per accedere
alla convenzione (disporre di strutture, personale, applicazione del
CCNL, ecc..).
Accanto
ai predetti principi essenziali, la L.R. 63/95 prevede inoltre:
- appositi
organismi operanti soprattutto sul versante della qualità dei
servizi, sugli standard, ecc. (Comitato guida qualità - Nucleo
regionale di valutazione)
- modalità
di coordinamento della formazione professionale con la scuola e l'università
- la
formulazione di atti generali per la gestione ed il controllo amministrativo
delle attività formative.
Questo,
in sintesi, l'impianto della L.R. 63/95.
Si
tratta di un impianto completo e molto sistematizzato, tanto che quando
si è trattato di mettere mano alla L.R. di recepimento del Decreto
Legislativo n. 469/97 sulla riforma del mercato del lavoro, si è
ritenuto che si potesse seguire lo stesso impianto della L. 63, prevedendo
una forte integrazione fra la formazione professionale e il lavoro.
Si è in questo modo cercato di ricomporre la frattura istituzionale
creata nel 1972 con la separazione delle competenze relative alla formazione
professionale da quelle relative al mercato del lavoro: finalmente ora
dette competenze sono riunificate presso la Regione, mentre allo Stato
restano compiti di regolazione generale, indirizzo, programmazione e
valutazione ,
Occorre
ora domandarsi: cosa ne è stato della L.R.. 63/95?
Bisogna
ammettere che parte di essa è rimasta inapplicata; soprattutto
è grave il fatto che non si sia finora messo mano all'atto programmatorio
per eccellenza e cioè al programma triennale di formazione professionale.
Si
è andati avanti attraverso le direttive annuali le quali, in
mancanza di aggancio ad un atto di più ampio respiro, hanno finito
per perdere quel carattere di riferimento sistematico che era nelle
intenzioni del legislatore.
Occorre
infatti dire che, se è vero che la L. 63/95 è tuttora
non completamente attuata, è anche vero che essa in altre parti
risulta superata dalle innovazioni normative intervenute e quindi da
aggiornare.
Intendo
in particolare riferirmi alla legge n. 196/97 (Pacchetto Treu) specialmente
per quanto riguarda i soggetti cui affidare le attività formative.
Tutti potranno svolgere attività di formazione professionale,
a prescindere dalla natura giuridica o dallo scopo (lucrativo o
meno) del soggetto, purché accreditati in un sistema di
regole stabilito a livello nazionale e specificato in sede regionale.
Purtroppo, il regolamento attuativo dell'art. 17 della L. 196/97 è
caduto sotto la scure della Corte dei Conti e il Ministero del lavoro
non ha ancora stabilito come uscire dall'impasse.
Altro
riferimento normativo che impone la revisione della L.r. 63/95 è
la legge Bassanini n. 5 9/97 e successivo Decreto Legislativo n. 1 12/98.
Il
sistema della ripartizione istituzionale delle competenze deve essere
rivisto e a ciò si sta provvedendo con il disegno di legge regionale
n. 467. In base a tale disegno di legge regionale tutte le attività
di gestione della formazione professionale, ad eccezione di quelle relative
all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della
Regione per le quali si impone la gestione unitaria a livello regionale,
saranno attribuite alla Province che le eserciteranno nel rispetto degli
atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi della L.r. n. 63/95.
ACCREDITAMENTO
DELLE STRUTTURE FORMATIVE E CREDITI
L'accreditamento
delle strutture formative sarà un momento fondamentale dello
sviluppo di un'offerta Normativa di qualità anche in direzione
della sburocratizzazione e revisione delle procedure.
Si è concordato a livello nazionale di sperimentare un sistema
di accreditamento in grado di rispondere alle nuove sfide di competitività
e di qualificazione del sistema formativo e di fornire all'utenza (soggetti
ed imprese) garanzie di effettivo utilizzo della formazione.
Il sistema di accreditamento sarà correlato con la normativa
ISO 9001.
A
livello regionale, tale sperimentazione sarà attuata accelerando
i lavori del Comitato guida per la qualità (Organismo
previsto dalla L.R.. n. 63/95). I risultati, prima dell'adozione degli
atti da parte degli organi deliberanti, saranno portati all'attenzione
del Segretariato per la formazione professionale per un approfondimento
di merito con le parti sociali. La Regione si è impegnata a presentare
in Consiglio Regionale una proposta di modifica della L.R. 63/95 in
modo da consentire lavvio della sperimentazione anche nelle more
del regolamento ex art. 17 legge n. 196/97.
Il
sistema di accreditamento potrà essere integrato, per specifici
progetti, da sistemi di validazione da parte degli Enti Bilaterali.
Le
parti hanno convenuto che la certificazione dei crediti formativi debba
rappresentare il punto d'incontro tra le esigenze di crescita di competenze
dei soggetti ed il fabbisogno di professionalità delle imprese.
Inoltre, individueranno modelli di certificazione che consentano:
- ai
lavoratori di accrescere e aggiornare le competenze professionali
in una fase di rapida evoluzione tecnologica ed organizzativa attraverso
percorsi brevi, differenziati e modulari;
- alle
aziende di poter disporre di una forza lavoro preparata, di curriculum
formativi dei lavoratori in ingresso che descrivano le competenze
acquisite, in modo da poter valutare sia l'effettiva occupabilità
sia le possibili evoluzioni.
A
tal fine, si avvierà in Piemonte un sistema sperimentale di certificazione
dei percorsi formativi che preveda l'istituzione del libretto formativo
personale. In sintesi, si conviene sull'opportunità di:
- certificare
le conoscenze e le competenze anche complesse possedute;
- utilizzare
un metodo descrittivo in linea con la metodologia sperimentale UE;
sperimentare l'utilizzo del libretto formativo per rientri scolastici.
REGIONE
PIEMONTE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO
SPERIMENTAZIONE
Le
guide dell'accreditamento necessitano di sperimentazione (bando per
n° 5 corsi destinati a non più di 100 agenzie formative
selezionate) per poter verificare la loro affidabilità come strumenti
per garantire la qualità nella formazione, senza gravare il sistema
di inutili procedure burocratiche.
- OBIETTIVI
DELLA SPERIMENTAZIONE:
- appurare
se gli item previsti sono facilmente verificabili;
- appurare
se esiste un rapporto funzionale, per ogni item, tra risultato che
si vuole raggiungere e onere della procedura, partendo dal presupposto
che qualsiasi procedura onerosa che non determini un significativo
valore aggiunto vada eliminata;
Quindi
tutti gli item non facilmente verificabili o troppo onerosi rispetto
al risultato saranno da eliminare o da riconvertire.
- Appurare,
sempre a partire dai presupposti di cui sopra, in quali item debba
permanere la dicitura "deve esistere una procedura", intendendo procedura
come viene intesa nella norma ISO, e in quali tale dicitura debba
essere sostituita da: "devono essere previste modalità", intendendo
con la parola modalità, delle indicazioni generali, che possono
essere assolte in una pluralità di modi.
- MODALITA'
DELLA SPERIMENTAZIONE:
- Corso
per referenti della formazione per operatori che richiedono esclusivamente
l'accreditamento: si illustrerà il significato del termine
procedura nel senso della norma ISO, si illustrerà la guida,
si porranno i problemi di cui sopra.
- Corso
per referenti della formazione per operatori già certificati
ISO 9001: si incentrerà l'attenzione sul collegamento con le
procedure ISO, per verificare che gli item non portino alla costruzione
di procedure parallele, ma soltanto a specificazioni inseribili agevolmente
nel sistema (anche solo per il cliente particolare) e per verificare
che gli item aggiuntivi (quelli che non trovano alcuna corrispondenza
nel sistema ISO) siano parimenti inseribili. Nel fare questi riscontri,
si verificheranno anche i punti indicati nel paragrafo obiettivi.
- Corso
per accreditatori (indirizzato a valutatori del sistema qualità
che vogliono ottenere il "bollino" della Regione Piemonte: nel corso,
oltre a illustrare la guida, si porranno i problemi di cui al paragrafo
obiettivi e di cui al precedente punto e si esamineranno gli item
da questo punto di vista, sollecitando proposte alternative, soprattutto
da chi ha esperienza di certificazione nella formazione.
I
corsi si svolgeranno come segue:
- Fase
illustrativa e di presentazione dei problemi
- Fase
di verifica pratica (ognuno nella propria sede)
- Fase
laboratorio in cui dai problemi rilevati, viene messa a punto la versione
definitiva della guida.
E'
previsto un servizio forum on line, per evidenziare problemi e soluzioni.
LA
GUIDA DIVERRA' DEFINITIVA NELLA VERSIONE TESTATA DALLA SPERIMENTAZIONE,
CON GLI ITEM MODIFICATI NEL CORSO DELLA MEDESIMA E SECONDO GLI OBIETTIVI
EVIDENZIATI AL PUNTO 1.
LA
VERSIONE ATTUALE NON HA ALCUN VALORE PRESCRITTIVO, MA SEMPLICEMENTE
SPERIMENTALE.
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