Modulo 2.4: confezionamento e getto del calcestruzzo
Cultura del lavoro
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gestione del personale - 672
il contratto di lavoro - costituzione e cessazione del rapporto di lavoro

Arch. Alberto Pedrazzoli
Cecilia Caligara


FORMALITÀ NECESSARIE PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

All’atto dell’assunzione

1.

Consegna al lavoratore di una dichiarazione, sottoscritta, con i dati della registrazione a libro matricola (art. 9-bis, comma 3, L. 608/96).

La dichiarazione deve contenere, nel caso non si applichi il contratto collettivo, le seguenti informazioni:

  • durata delle ferie,
  • periodicità della retribuzione,
  • termini del preavviso di licenziamento,
  • durata giornaliera o settimanale di lavoro.

Entro 30 giorni dall’assunzione

2.

Obbligo del datore di lavoro di fornire al lavoratore le seguenti informazioni in forma scritta (art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 152/97):

  • identità delle parti
  • il luogo di lavoro, o nel caso, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi; la sede del datore di lavoro
  • la data di inizio del rapporto di lavoro
  • la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di tempo determinato
  • la durata del periodo di prova (se non specificata, si fa riferimento alle norme del contratto collettivo)
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure la descrizione sommaria del lavoro
  • l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento (se non specificata, si fa riferimento alle norme del contratto collettivo)
  • la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie (se non specificata, si fa riferimento alle norme del contratto collettivo)
  • l’orario di lavoro (ci si può rifare alle norme del contratto collettivo)
  • i termini di preavviso in caso di recesso (se non specificata, si fa riferimento alle norme del contratto collettivo).

Documementi che l’operaio deve presentare all’atto dell’assunzione

3.

Obbligo dell’operaio di presentare all’impresa i seguenti documenti

(Art. 1 del CCNL):

  • la carta d'identità o altro documento equipollente;
  • il libretto di lavoro;
  • i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;
  • i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
  • il tesserino del codice fiscale.

E' in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni


Scheda: OL67L02f