Modulo 2.5: tracciamento di un piccolo edificio
Cultura del lavoro

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gestione del personale - 672
il contratto di lavoro - testi dalla Costituzione e dal Codice Civile

Cecilia Caligara
Arch. Alberto Pedrazzoli


COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 30

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L’assistenza privata è libera.

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni clic spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale. funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione -

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione

Art. 20

L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.


CODICE CIVILE

Art. 2067

SOGGETTI

I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.

Art. 2060

DEL LAVORO

Il lavoro è, tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali

Art. 2069

EFFICACIA.

Il contratto collettivo deve contenere la indicazione della categoria di imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell’impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.

In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.

Art. 2070

CRITERI DL APPLICAZIONE

L’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore.

Se l’imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavorò esercita non professionalmente un’attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

Art. 2071

CONTENUTO

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavorò, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro.

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata.

Art. 2074

EFFICACIA DOPO LA SCADENZA.

Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che, sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.

Art. 2077

EFFICACIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO SUL CONTRATTO INDIVIDUALE.

I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.

Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.


Art. 2087

TUTELA DELLE CONDIZIONI DL LAVORO

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2099

RETRIBUZIONE

. La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative] con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza [di norme corporative o ] di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali (3). I Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura.

Art. 2100

OBBLIGATORIETÀ DEL COTTIMO

Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 2101

TARIFFE DI COTTIMO

Le norme corporative] possono stabilire che le tariffe di cottimo, non divengano definitive se non dopo un periodo di esperimento. Le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di esperimento stabilito [dalle norme corporative].

L’imprenditore deve comunicare preventivamente ai prestatori di lavoro i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso unitario. Deve altresì comunicare i dati relativi alla quantità di lavoro eseguita e al tempo impiegato.

Art. 2114

PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE

Le leggi speciali [e le norme corporative] determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.

Art. 2118

RECESSO DAL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.


Art. 2119

RECESSO PER GIUSTA CAUSA.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.

Art. 2120

. INDENNITÀ DL ANZIANITÀ

In caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato, è dovuta al prestatore di lavoro un’indennità proporzionale agli anni di servizio [salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie]. [Le norme corporative] possono

tuttavia stabilire che l’indennità sia dovuta anche in caso di dimissioni volontarie, determinandone le condizioni e le modalità.

L’ammontare dell’indennità è determinato [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equità, in base all’ultima retribuzione e in relazione alla categoria alla quale appartiene

Il prestatore di lavoro


Scheda: OL67F99C