Modulo 2.5: tracciamento di un piccolo edificio
Cultura del lavoro

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: gestione del personale - 672
la retribuzione - gli elementi della retribuzione

Cecilia Caligara
Arch. Alberto Pedrazzoli


1.

RETRIBUZIONE DIRETTA ED INDIRETTA

a.

PAGA BASE

(cfr. art. 11 ccnl)

  • È la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria per le diverse qualifiche. Per conoscere la propria paga base il lavoratore può fare riferimento alla categoria attribuitagli al momento dell’assunzione all’azienda (o a quella acquisita successivamente) o alle mansioni effettivamente svolte.
  • Nei casi controversi deve riferirsi alla classificazione presente nel contratto collettivo della propria categoria, individuando, attraverso le declaratorie ed i profili professionali, la categoria in cui è inserito.
  • Una volta individuata la categoria occorre poi cercare nelle tabelle dei minimi contrattuali il livello retributivo corrispondente. Cfr. per questo l’art 79 ccnl "classificazione dei lavoratori" con l’integrazione del rinnovo 29/1/00, art. 17. Le tabelle con i minimi orari sono in allegato al ccnl.

b.

EX INDENNITÀ DI CONTINGENZA

ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

  • Queste due voci retributive sostituiscono il sistema della scala mobile (indicizzazione dei salari, ossia della contingenza), non più attuato dal maggio 1992.
  • Per i lavoratori assunti dopo la cessazione dell’indennità di contingenza, il valore della contingenza è fissato dai contratti collettivi nazionali.

c.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (cfr. ad. 12 ccnl)

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE (cfr. ad. 25 ccnl)

Viene stabilita a livello locale.

d.

SCATTI DI ANZIANITÀ

L’anzianità professionale edile è regolamentata dall’allegato C del CCNL.

e.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO E TURNI

  • Il disagio relativo al prolungamento dell’orario di lavoro oltre il limite previsto dal contratto o il lavoro su turni viene compensato con la maggiorazione della paga riferita alle ore eccedenti.
  • Questa disciplina è regolata dall’art. 20 Ccnl, già riportato nelle schede dedicate al contratto collettivo dell’edilizia.

f.

MAGGIORAZIONE PER RIPOSI ANNUI, FERIE E PER GRATIFICA NATALIZIA

(cfr. art 19 CCNL ed AlIegato F)

  • Per le singole voci di cui si compone la maggiorazione vedi gli art. 5, 16 e 17 del CCNL.
  • L’impresa corrisponde una percentuale del 23,45% sugli elementi della retribuzione indicati al punto 4 dell’art. 25 CCNL ed accantona gli importi della percentuale presso la Cassa Edile al netto delle ritenute di legge (secondo il criterio convenzionale riportato nell’allegato F viene applicata una ritenuta del 5,45%).

g.

INDENNITÀ DI MENSA

  • Nella gran parte dei casi per l’operaio edile l’importo non viene inserito nella base di calcolo per le trattenute fiscali e previdenziali.

h.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

(cfr. ad 22 CCNL)

  • Esente da tasse e contributi fino a £. 90.000.
  • L’importo è fissato nei contratti integrativi provinciali.

i.

ALTRE INDENNITÀ

  • L’art. 21 del CCNL elenca le indennità percentuali da corrispondere al lavoratore che si trovi a svolgere il lavoro in speciali condizioni disagiate. Tale articolo risulta obsoleto, essendo la maggior parte delle condizioni di lavoro cui si riferisce ormai superate.

2.

RETRIBUZIONE DIFFERITA

a.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

  • Il trattamento di fine rapporto spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. Perciò va riconosciuto al lavoratore in caso di dimissioni, di licenziamento (sia per giusta causa che per giustificato motivo) ed anche in caso di morte.
  • Il trattamento di fine rapporto spetta anche ai lavoratori con il rapporto di lavoro a tempo determinato. Il TFR è regolato dall’art. 34 CCNL.
  • In busta paga viene indicata la base per l’accantonamento TFR che il datore di lavoro fa in quel mese per il dipendente

3.

ASSEGNI FAMILIARI

a.

ASSEGNI FAMILIARI

  • Tra gli elementi della retribuzione che devono risultare in busta paga vi sono gli assegni per il nucleo familiare. Tali assegni sono somme che spettano al lavoratore per le persone a suo carico.
  • Per ottenere gli assegni per il nucleo familiare il lavoratore deve farne richiesta all’INPS o direttamente al datore di lavoro, dimostrando che provvede al mantenimento delle persone a carico e documentando che le persone stesse si trovano nelle condizioni previste dalla legge.

4.

TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI

a.

TRATTENUTE PREVIDENZIALI

  • L’onere delle assicurazioni sociali, ossia dei contributi previdenziali ed assistenziali, grava in parte sul datore di lavoro ed in parte sul lavoratore. Sulla busta paga sono riportate le trattenute che il datore di lavoro effettua sulla retribuzione del lavoratore, per versarle successivamente agli istituti previdenziali. L’entità di queste trattenute è definita, di volta in volta, per legge.
  • Le aliquote contributive previdenziali e assistenziali variano a seconda del settore produttivo (industria, agricoltura, terziario, pubblica amministrazione), ma anche in funzione dell’attività svolta, delle dimensioni aziendali, talvolta in dipendenza dell’ubicazione dell’impresa o del tipo di contratto stipulato (ad es. sgravi contributivi ed agevolazioni per l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato).
  • I contributi sono versati dal datore di lavoro all’INPS mensilmente e complessivamente per tutti i propri dipendenti con un apposito modulo.
  • Effettuati i versamenti, il datore di lavoro è tenuto a presentare una denuncia individuale delle retribuzioni corrisposte. Dal ‘99 Il lavoratore riceve tale dichiarazione con il modello CUD, valevole anche ai fini fiscali, entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
  • Il modulo è un documento estremamente importante, esso è infatti il mezzo attraverso il quale ogni lavoratore può annualmente controllare l’esattezza delle retribuzioni denunciate per lui all’INPS dal datore di lavoro.
  • Il lavoratore, a sua volta, può richiedere all’INPS un estratto conto contenente i dati relativi alle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro (richiesta in carta semplice).

b.

TRATTENUTE FISCALI

  • Oltre alle trattenute previdenziali ed assistenziali sulla retribuzione del lavoratore dipendente vengono operate dal datore di lavoro le trattenute fiscali a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Esse rappresentano l’imposta che il lavoratore deve versare allo Stato in relazione al proprio reddito di lavoro dipendente.
  • Se il lavoratore possiede anche altri redditi dovrà provvedere personalmente al pagamento della maggior imposta dovuta, in relazione al proprio reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi.
  • Le trattenute sulla retribuzione mensile imponibile (cioè la retribuzione al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari) vengono effettuate sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote di tassazione stabilite per legge.
  • In tal modo si determina la cosiddetta imposta lorda. A questa somma si applicano le detrazioni di imposta cui il lavoratore ha diritto (ad es. detrazione per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, ecc.). L’imposta netta dovuta mese per mese dal lavoratore in relazione alla propria retribuzione si ottiene dunque sottraendo le detrazioni dall’imposta lorda.
  • L’imposta così determinata deve essere versata dal datore di lavoro nel mese successivo a quello di pagamento della retribuzione e costituisce un acconto sull’imposta definitiva che il lavoratore dovrà pagare al fisco in relazione alla retribuzione annua percepita.
  • Alla fine di ogni anno viene calcolato da parte del datore di lavoro il conguaglio, che serve appunto a stabilire se il lavoratore ha assolto l’intera imposta a suo carico. Il calcolo può dare luogo ad una ulteriore trattenuta, ad un rimborso, oppure rilevare l’esattezza delle trattenute effettuate.

I riferimenti base di legge per la disciplina della retribuzione sono i seguenti.

COSTITUZIONE

art. 36

CODICE CIVILE

artt. 2099, 2100, 2101, 2120, 2114


Scheda: OL67F03b