1.
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RETRIBUZIONE DIRETTA ED INDIRETTA
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a.
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PAGA BASE
(cfr. art. 11 ccnl)
- È la retribuzione minima prevista dai contratti
collettivi nazionali di categoria per le diverse qualifiche.
Per conoscere la propria paga base il lavoratore può
fare riferimento alla categoria attribuitagli al momento
dellassunzione allazienda (o a quella acquisita
successivamente) o alle mansioni effettivamente
svolte.
- Nei casi controversi deve riferirsi alla classificazione
presente nel contratto collettivo della propria categoria,
individuando, attraverso le declaratorie ed i profili
professionali, la categoria in cui è inserito.
- Una volta individuata la
categoria occorre poi cercare nelle tabelle dei minimi
contrattuali il livello retributivo corrispondente.
Cfr. per questo
lart 79 ccnl "classificazione dei lavoratori"
con lintegrazione del rinnovo 29/1/00, art. 17.
Le tabelle con i minimi orari sono in allegato al ccnl.
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b.
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EX INDENNITÀ DI CONTINGENZA
ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE
- Queste due voci retributive sostituiscono il sistema
della scala mobile (indicizzazione dei salari, ossia
della contingenza), non più attuato dal maggio
1992.
- Per i lavoratori assunti dopo la cessazione dellindennità
di contingenza, il valore della contingenza è
fissato dai contratti collettivi nazionali.
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c.
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ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
(cfr. ad. 12 ccnl)
INDENNITÀ TERRITORIALE
DI SETTORE (cfr.
ad. 25 ccnl)
Viene stabilita a livello locale.
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d.
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SCATTI DI ANZIANITÀ
Lanzianità professionale edile è
regolamentata dallallegato C del CCNL.
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e.
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COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO
E TURNI
- Il disagio relativo al prolungamento dellorario
di lavoro oltre il limite previsto dal contratto o il
lavoro su turni viene compensato con la maggiorazione
della paga riferita alle ore eccedenti.
- Questa disciplina è regolata dallart.
20 Ccnl, già riportato nelle schede dedicate
al contratto collettivo delledilizia.
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f.
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MAGGIORAZIONE PER RIPOSI ANNUI, FERIE E PER GRATIFICA
NATALIZIA
(cfr. art 19 CCNL ed AlIegato F)
- Per le singole voci di cui si compone la maggiorazione
vedi gli art. 5, 16 e 17 del CCNL.
- Limpresa corrisponde una percentuale del 23,45%
sugli elementi della retribuzione indicati al punto
4 dellart. 25 CCNL ed accantona gli importi
della percentuale presso la Cassa Edile al netto delle
ritenute di legge (secondo il criterio convenzionale
riportato nellallegato F viene applicata una ritenuta
del 5,45%).
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g.
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INDENNITÀ DI MENSA
- Nella gran parte dei casi per loperaio edile
limporto non viene inserito nella base di calcolo
per le trattenute fiscali e previdenziali.
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h.
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INDENNITÀ DI TRASFERTA
(cfr. ad 22 CCNL)
- Esente da tasse e contributi fino a £. 90.000.
- Limporto è fissato nei contratti integrativi
provinciali.
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i.
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ALTRE INDENNITÀ
- Lart. 21 del CCNL elenca le indennità
percentuali da corrispondere al lavoratore che si trovi
a svolgere il lavoro in speciali condizioni disagiate.
Tale articolo risulta obsoleto, essendo la maggior parte
delle condizioni di lavoro cui si riferisce ormai superate.
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2.
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RETRIBUZIONE DIFFERITA
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a.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
- Il trattamento di fine rapporto spetta al lavoratore
alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne
sia la causa. Perciò va riconosciuto al lavoratore
in caso di dimissioni, di licenziamento (sia per giusta
causa che per giustificato motivo) ed anche in caso
di morte.
- Il trattamento di fine rapporto spetta anche ai lavoratori
con il rapporto di lavoro a tempo determinato. Il TFR
è regolato dallart. 34 CCNL.
- In busta paga viene indicata la base per laccantonamento
TFR che il datore di lavoro fa in quel mese per il dipendente
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3.
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ASSEGNI FAMILIARI
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a.
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ASSEGNI FAMILIARI
- Tra gli elementi della retribuzione che devono risultare
in busta paga vi sono gli assegni per il nucleo familiare.
Tali assegni sono somme che spettano al lavoratore per
le persone a suo carico.
- Per ottenere gli assegni per il nucleo familiare il
lavoratore deve farne richiesta allINPS o direttamente
al datore di lavoro, dimostrando che provvede al mantenimento
delle persone a carico e documentando che le persone
stesse si trovano nelle condizioni previste dalla legge.
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4.
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TRATTENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI
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a.
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TRATTENUTE PREVIDENZIALI
- Lonere delle assicurazioni sociali, ossia dei
contributi previdenziali ed assistenziali, grava in
parte sul datore di lavoro ed in parte sul lavoratore.
Sulla busta paga sono riportate le trattenute che il
datore di lavoro effettua sulla retribuzione del lavoratore,
per versarle successivamente agli istituti previdenziali.
Lentità di queste trattenute è definita,
di volta in volta, per legge.
- Le aliquote contributive previdenziali e assistenziali
variano a seconda del settore produttivo (industria,
agricoltura, terziario, pubblica amministrazione), ma
anche in funzione dellattività svolta,
delle dimensioni aziendali, talvolta in dipendenza dellubicazione
dellimpresa o del tipo di contratto stipulato
(ad es. sgravi contributivi ed agevolazioni per lassunzione
di giovani con contratto di apprendistato).
- I contributi sono versati dal datore di lavoro allINPS
mensilmente e complessivamente per tutti i propri dipendenti
con un apposito modulo.
- Effettuati i versamenti, il datore di lavoro è
tenuto a presentare una denuncia individuale delle retribuzioni
corrisposte. Dal 99 Il lavoratore riceve tale
dichiarazione con il modello CUD, valevole anche ai
fini fiscali, entro il 28 febbraio dellanno successivo.
- Il modulo è un documento estremamente importante,
esso è infatti il mezzo attraverso il quale ogni
lavoratore può annualmente controllare lesattezza
delle retribuzioni denunciate per lui allINPS
dal datore di lavoro.
- Il lavoratore, a sua volta, può richiedere
allINPS un estratto conto contenente i dati relativi
alle retribuzioni denunciate dal datore di lavoro (richiesta
in carta semplice).
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b.
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TRATTENUTE FISCALI
- Oltre alle trattenute previdenziali ed assistenziali
sulla retribuzione del lavoratore dipendente vengono
operate dal datore di lavoro le trattenute fiscali a
titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche
(Irpef). Esse rappresentano limposta che il lavoratore
deve versare allo Stato in relazione al proprio reddito
di lavoro dipendente.
- Se il lavoratore possiede anche altri redditi dovrà
provvedere personalmente al pagamento della maggior
imposta dovuta, in relazione al proprio reddito complessivo,
in sede di dichiarazione dei redditi.
- Le trattenute sulla retribuzione mensile imponibile
(cioè la retribuzione al netto delle trattenute
previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari)
vengono effettuate sulla base degli scaglioni di reddito
e delle relative aliquote di tassazione stabilite per
legge.
- In tal modo si determina la cosiddetta imposta
lorda. A questa somma si applicano le detrazioni di
imposta cui il lavoratore ha diritto (ad es. detrazione
per lavoro dipendente, per carichi di famiglia, ecc.).
Limposta netta dovuta mese per mese dal lavoratore
in relazione alla propria retribuzione si ottiene dunque
sottraendo le detrazioni dallimposta lorda.
- Limposta così determinata deve essere
versata dal datore di lavoro nel mese successivo a quello
di pagamento della retribuzione e costituisce un acconto
sullimposta definitiva che il lavoratore dovrà
pagare al fisco in relazione alla retribuzione annua
percepita.
- Alla fine di ogni anno viene calcolato da parte del
datore di lavoro il conguaglio, che serve appunto a
stabilire se il lavoratore ha assolto lintera
imposta a suo carico. Il calcolo può dare luogo
ad una ulteriore trattenuta, ad un rimborso, oppure
rilevare lesattezza delle trattenute effettuate.
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I riferimenti base di legge per la disciplina della retribuzione
sono i seguenti.
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COSTITUZIONE
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art. 36
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CODICE CIVILE
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artt. 2099, 2100, 2101, 2120, 2114
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