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Legge 19 gennaio 1955 n. 25 "Disciplina
dell'apprendistato"
Rappresenta la legge quadro in materia di apprendistato,
configurato come contratto di lavoro caratterizzato da un alto,
dall'obbligo dell'azienda di garantire l'apprendista che - grazie
all'affiancamento - viene accompagnato nel lavoro da personale qualificato,
dall'altro dall'obbligo per l'apprendista di partecipare a corsi
di formazione esterni all'azienda. |
Legge 24 giugno 1997, n.196 (c.d. Pacchetto
Treu) "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
Rappresenta l'innovazione in quanto introduce
profonde modifiche nell'ordinamento giuridico del lavoro e della
formazione professionale, in particolare sul versante dell'alternanza
fra lavoro e formazione nel rapporto di apprendistato. |
Circolare del Ministero del Lavoro e
Previdenza Sociale 2 dicembre 1997 n.126 "Norme in materia
di apprendistato. Prime direttive per consentire l'assunzione
degli apprendisti"
In attuazione della nuova disciplina di cui
alla L. 196/1997, sono immediatamente operative le disposizioni
concernenti:
- l'ambito di applicazione della disciplina
- i limiti di età
- i limiti di durata di apprendistato
- le agevolazioni all'assunzione di portatori di handicap
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Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale 8 aprile 1998 "Disposizioni concernenti i contenuti
formativi delle attività di formazione degli apprendisti"
Il decreto attua l'art.16, secondo comma, della
legge n.196 del 24 giugno 1997 (pacchetto Treu), e definisce con
maggiore dettaglio le modalità organizzative del nuovo apprendistato
ed i suoi contenuti. |
Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale 16 luglio1998 n.93 "Disposizioni per la messa a regime
delle norme di cui all'art.16 L.196/'97 in materia dei formazione
degli apprendisti"
La Circolare detta le prime modalità
operative per l'avvio dei corsi. |
Legge 17 maggio 1999 n.144 "Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi di occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti
Previdenziali"
La legge prevede l'istituzione dell'obbligo
formativo fino a 18 anni e comunque fino al conseguimento di una
qualifica o un titolo, da assolvere attraverso i seguenti canali:
- sistema di istruzione scolastica
- sistema della formazione professionale regionale
- istituto dell'apprendistato
La stessa legge individua - tra l'altro -
le risorse necessarie per attuare il nuovo apprendistato
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Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n.179
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Individuazione
dei contenuti delle attività formative degli apprendisti"
Secondo questo decreto, le attività
formative per gli apprendisti devono perseguire obiettivi formativi
articolati in quattro aree di contenuto
- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro
Si riporta l'articolo 1 particolaremente
importante per le competenze relazionali - l'organizzazione -
l'economia
Articolo 1
Le attività formative per apprendisti
si cui all'art.2 lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro
dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi
articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali,
organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro,
sicurezza sul lavoro.
competenze relazionali
- Valutare le competenze e risorse personali,
anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale
- Comunicare efficacemente nel contesto
di lavoro comunicazione interna e/o esterna
- Analizzare e risolvere situazioni problematiche
- Definire la propria collocazione nell'ambito
di una struttura organizzativa
organizzazione ed economia
- Conoscere i principi e le modalità
di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori)
- Conoscere i principali elementi economici
e commerciali dell'impresa
- le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa
(produttività, efficacia ed efficienza)
- il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti,
mercato, moneta europea, ecc.)
- Saper operare in un contesto aziendale
orientato all qualità e alla soddisfazione del cliente
- Sviluppare competenze imprenditoriali
e di autoimprenditorialità anche in forma associativa
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Legge 2 agosto 1999 n.263 "Disposizioni
urgenti per disciplinare la soppressione degli Uffici periferici
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per incentivare
il ricorso all'apprendistato"
La legge prevede sanzioni a carico del datore
di lavoro per mancata formazione esterna degli apprendisti |
Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.345 - Attuazione
della Direttiva 94/33CE relativa alla protezione dei giovani sul
lavoro
Si riporta l'articolo 7 particolarmente importante
per le competenze del tutor in materia di sicurezza
Articolo 7
1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967,
n.977, è sostituito dal seguente: "art.6-1.1 è
vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi
e ai lavori indicati nell'allegato 1.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi
e i lavori indicati nell'allegato 1 possono essere svolti dagli
adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale
e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché
siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche
in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte
le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente
legislazione. Omissis "
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Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale 7 ottobre 1999 n.159 " Disposizioni per
l'attuazione dell'art.16 comma 2 della legge 196/'97 e successive
modifiche recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"
Questo Decreto prevede che per gli apprendisti
assunti dopo il 19 luglio 1998 le imprese inviino all'amministrazione
i dati dell'apprendista e del tutore aziendale entro 30 giorni dall'assunzione
dell'apprendista |
Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale 28 febbraio 2000 n.22 "Disposizioni relative
alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'arti.16 comma 3 della
legge n196 del 24 giugno 1997 recante " Norme in materia
di promozione dell'occupazione"
Questo decreto disciplina i compiti ed il
ruolo del tutore aziendale e le esperienze professionali necessarie
per poter svolgere tale funzione per l'apprendistato.
Art.1
1. Il tutore aziendale per l'apprendistato
ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di
apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio
delle attività lavorative e di favorire l'integrazione
tra iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul
luogo di lavoro
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna
all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendistato
in alternanza
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisiti
dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore
di lavoro
Art.2
1. Le funzioni del tutore possono essere svolte
da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel
caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese
artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da
familiare coadiuvante
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore
deve:
a) possedere un livello di inquadramento contrattuale
pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà
alla fine del periodo di apprendistato
b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
3. Il requisito di cui al comma 2 lettera
c) del presente artico non si applica nel caso in cui non siano
presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica
4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque
apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni
numeriche poste dalla legge quadro di settore.
Art .3
1.Le Regioni, di concerto con le organizzazioni
di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori,
aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative,
programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al
fine di sviluppare le seguenti competenze:
a) conoscere il contesto normativo relativo
ai dispositivi di alternanza
b) comprendere lr funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica
di settore e/o aziendale in materia di formazione
c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in
azienda
d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti
nel percorso formativo dell'apprendista
e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e
socializzazione lavorativa
f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento2. I
tutori di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto
sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità
di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa
di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle
strutture di cui al comma 2 dell'artticol1 del presente decreto
nell'ambito delle attività formative per apprendisti.
3.La concessione delle agevolazioni contributive
di cui all'art.16 comma 3 della legge dl 24 giugno 1997 n. 196
verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione
predisposto di intesa fra il Ministro del Lavoro, Regioni e parti
sociali
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Decreto Interministeriale 18 maggio 2001.
Individuazione dei contenuti delle attività di formazione
di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.257
del 12 luglio 2000.
Sono riportati i primi due articoli del decreto
particolarmente importanti per i contenuti delle attività
di formazione
Articolo 1. finalità'
I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art.
5 del Presidente della Repubblica n.257 del 12 luglio 2000 sono
rivolti a:
- elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti
al fine di favorirne il loro pieno e proficuo
inserimento sociale;
- fornire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione,
ed in particolare nel sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento
degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema.
Articolo 2. obiettivi e standard
1. Le attività formative di cui all'art.1
del presente decreto perseguono gli obiettivi, di seguito indicati,
articolati in tre aree: competenze linguistiche (lingua italiana
e una lingua straniera), competenze matematiche e competenze informatiche:
Gli standard delle competenze ottenute nella formazione esterna
e nel luogo di lavoro vengono misurati sulla base degli indicatori
di riferimento relativi a ciascuna delle aree di competenza individuale.
Competenze linguistiche
- lingua italiana
- esprimersi e comunicare in lingua italiana in forma corretta e
adeguata alle esigenze di interazione sociale, di inserimento professionale,
di espressività individuale
- utilizzare in modo efficace le diverse modalità dei registri
comunicativi
- indicatori di riferimento: livello 3 della scala IALS- Internazional
Adult Literacy Survay
Individuazione dei contenuti delle attività di formazione
degli apprendisti di cui all'art. 5 DPR 257 del 12/07/2000
- possedere una proprietà di linguaggio adeguata a semplici
situazioni quotidiane
- essere in grado di interagire in situazioni interpersonale e di
gruppo
- comprendere semplici testi, anche a carattere informativo
- indicatori di riferimento: livello 2 della scala ALTE - Association
of Language Testers in Europe
Competenze matematiche
- risolvere situazioni problematiche in diversi
ambiti di esperienza con l'uso di appropriati strumenti matematici
- effettuare calcoli, misure e rappresentazioni attraverso grafici
e tabelle, soprattutto in relazione a problemi e situazioni della
vita quotidiana e professionale
- interpretare e utilizzare le rappresentazioni statistiche riferite
a situazioni della vita quotidiana e è professionale
- indicatori di riferimento: ECDL - European Computer Driving License
Il conseguimento di livelli di competenza diversi rispetto agli
standard indicati viene comunque certificato e può costituire
credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.
Oltre alle aree di competenza indicate nel precedente comma 1, almeno
8 ore annue sono dedicate a ciascuna delle seguenti aree di contenuto:
- Orientamento professionale: conoscere l'andamento del mercato
del lavoro e dei fabbisogni di professionalità del sistema
produttivo in funzione dello sviluppo del progetto professionale
- Elementi di cittadinanza attiva: partecipare responsabilmente
alla vita sociale e pubblica, in relazione al proprio progetto personale
e professionale; saper interagire con l'amministrazione ed i servizi
pubblici e privati nella considerazione dei propri diritti e dei
propri doveri |
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