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Legge 19 gennaio 1955 n. 25 "Disciplina dell'apprendistato"

Rappresenta la legge quadro in materia di apprendistato, configurato come contratto di lavoro caratterizzato da un alto, dall'obbligo dell'azienda di garantire l'apprendista che - grazie all'affiancamento - viene accompagnato nel lavoro da personale qualificato, dall'altro dall'obbligo per l'apprendista di partecipare a corsi di formazione esterni all'azienda.

Legge 24 giugno 1997, n.196 (c.d. Pacchetto Treu) "Norme in materia di promozione dell'occupazione"

Rappresenta l'innovazione in quanto introduce profonde modifiche nell'ordinamento giuridico del lavoro e della formazione professionale, in particolare sul versante dell'alternanza fra lavoro e formazione nel rapporto di apprendistato.

Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 2 dicembre 1997 n.126 "Norme in materia di apprendistato. Prime direttive per consentire l'assunzione degli apprendisti"

In attuazione della nuova disciplina di cui alla L. 196/1997, sono immediatamente operative le disposizioni concernenti:

- l'ambito di applicazione della disciplina
- i limiti di età
- i limiti di durata di apprendistato
- le agevolazioni all'assunzione di portatori di handicap



Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 8 aprile 1998 "Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti"

Il decreto attua l'art.16, secondo comma, della legge n.196 del 24 giugno 1997 (pacchetto Treu), e definisce con maggiore dettaglio le modalità organizzative del nuovo apprendistato ed i suoi contenuti.

Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 16 luglio1998 n.93 "Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all'art.16 L.196/'97 in materia dei formazione degli apprendisti"

La Circolare detta le prime modalità operative per l'avvio dei corsi.

Legge 17 maggio 1999 n.144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi di occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti Previdenziali"

La legge prevede l'istituzione dell'obbligo formativo fino a 18 anni e comunque fino al conseguimento di una qualifica o un titolo, da assolvere attraverso i seguenti canali:

- sistema di istruzione scolastica
- sistema della formazione professionale regionale
- istituto dell'apprendistato

La stessa legge individua - tra l'altro - le risorse necessarie per attuare il nuovo apprendistato


Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n.179 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale "Individuazione dei contenuti delle attività formative degli apprendisti"

Secondo questo decreto, le attività formative per gli apprendisti devono perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto

- competenze relazionali
- organizzazione ed economia
- disciplina del rapporto di lavoro
- sicurezza sul lavoro

Si riporta l'articolo 1 particolaremente importante per le competenze relazionali - l'organizzazione - l'economia

Articolo 1
Le attività formative per apprendisti si cui all'art.2 lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro dell'8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro.

competenze relazionali

  • Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale
  • Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro comunicazione interna e/o esterna
  • Analizzare e risolvere situazioni problematiche
  • Definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa

organizzazione ed economia

  • Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa (dei rispettivi settori)
  • Conoscere i principali elementi economici e commerciali dell'impresa
    - le condizioni e i fattori di redditività dell'impresa (produttività, efficacia ed efficienza)
    - il contesto di riferimento di un'impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.)
  • Saper operare in un contesto aziendale orientato all qualità e alla soddisfazione del cliente
  • Sviluppare competenze imprenditoriali e di autoimprenditorialità anche in forma associativa

Legge 2 agosto 1999 n.263 "Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato"

La legge prevede sanzioni a carico del datore di lavoro per mancata formazione esterna degli apprendisti

Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n.345 - Attuazione della Direttiva 94/33CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro


Si riporta l'articolo 7 particolarmente importante per le competenze del tutor in materia di sicurezza
Articolo 7
1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n.977, è sostituito dal seguente: "art.6-1.1 è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato 1.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato 1 possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. Omissis "


Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 7 ottobre 1999 n.159 " Disposizioni per l'attuazione dell'art.16 comma 2 della legge 196/'97 e successive modifiche recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione"

Questo Decreto prevede che per gli apprendisti assunti dopo il 19 luglio 1998 le imprese inviino all'amministrazione i dati dell'apprendista e del tutore aziendale entro 30 giorni dall'assunzione dell'apprendista

Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 febbraio 2000 n.22 "Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'arti.16 comma 3 della legge n196 del 24 giugno 1997 recante " Norme in materia di promozione dell'occupazione"

Questo decreto disciplina i compiti ed il ruolo del tutore aziendale e le esperienze professionali necessarie per poter svolgere tale funzione per l'apprendistato.

Art.1
1. Il tutore aziendale per l'apprendistato ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro
2. Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendistato in alternanza
3. Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisiti dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro

Art.2
1. Le funzioni del tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da familiare coadiuvante
2. Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutore deve:

a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato
b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;

3. Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente artico non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica
4. Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge quadro di settore.

Art .3
1.Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:

a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza
b) comprendere lr funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione
c) gestire l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda
d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista
e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa
f) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento2. I tutori di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell'artticol1 del presente decreto nell'ambito delle attività formative per apprendisti.

3.La concessione delle agevolazioni contributive di cui all'art.16 comma 3 della legge dl 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministro del Lavoro, Regioni e parti sociali


Decreto Interministeriale 18 maggio 2001. Individuazione dei contenuti delle attività di formazione di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.257 del 12 luglio 2000.

Sono riportati i primi due articoli del decreto particolarmente importanti per i contenuti delle attività di formazione

Articolo 1. finalità'
I moduli formativi aggiuntivi di cui all'art. 5 del Presidente della Repubblica n.257 del 12 luglio 2000 sono rivolti a:
- elevare il livello culturale e professionale dei giovani apprendisti al fine di favorirne il loro pieno e proficuo
inserimento sociale;
- fornire gli eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione, ed in particolare nel sistema di istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS) attraverso il conseguimento degli standard minimi previsti per l'accesso a tale sistema.

Articolo 2. obiettivi e standard
1. Le attività formative di cui all'art.1 del presente decreto perseguono gli obiettivi, di seguito indicati, articolati in tre aree: competenze linguistiche (lingua italiana e una lingua straniera), competenze matematiche e competenze informatiche: Gli standard delle competenze ottenute nella formazione esterna e nel luogo di lavoro vengono misurati sulla base degli indicatori di riferimento relativi a ciascuna delle aree di competenza individuale.
Competenze linguistiche
- lingua italiana
- esprimersi e comunicare in lingua italiana in forma corretta e adeguata alle esigenze di interazione sociale, di inserimento professionale, di espressività individuale
- utilizzare in modo efficace le diverse modalità dei registri comunicativi
- indicatori di riferimento: livello 3 della scala IALS- Internazional Adult Literacy Survay
Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 DPR 257 del 12/07/2000
- possedere una proprietà di linguaggio adeguata a semplici situazioni quotidiane
- essere in grado di interagire in situazioni interpersonale e di gruppo
- comprendere semplici testi, anche a carattere informativo
- indicatori di riferimento: livello 2 della scala ALTE - Association of Language Testers in Europe

Competenze matematiche
- risolvere situazioni problematiche in diversi ambiti di esperienza con l'uso di appropriati strumenti matematici
- effettuare calcoli, misure e rappresentazioni attraverso grafici e tabelle, soprattutto in relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana e professionale
- interpretare e utilizzare le rappresentazioni statistiche riferite a situazioni della vita quotidiana e è professionale
- indicatori di riferimento: ECDL - European Computer Driving License
Il conseguimento di livelli di competenza diversi rispetto agli standard indicati viene comunque certificato e può costituire credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato.
Oltre alle aree di competenza indicate nel precedente comma 1, almeno 8 ore annue sono dedicate a ciascuna delle seguenti aree di contenuto:
- Orientamento professionale: conoscere l'andamento del mercato del lavoro e dei fabbisogni di professionalità del sistema produttivo in funzione dello sviluppo del progetto professionale
- Elementi di cittadinanza attiva: partecipare responsabilmente alla vita sociale e pubblica, in relazione al proprio progetto personale e professionale; saper interagire con l'amministrazione ed i servizi pubblici e privati nella considerazione dei propri diritti e dei propri doveri