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Le Novità nel Contratto di Apprendistato

Con l'articolo 16 della legge 196 del 24 giugno 1997 - Pacchetto Treu - sono state introdotte importanti modifiche nell'apprendistato. L'istituto dell'apprendistato infatti, già regolato dalla legge n.25 del 19 gennaio 1955, dall'Accordo tripartito sul Lavoro del 1996 e dalla legge sopra citata n.196 del 1997, è stato fortemente rilanciato nell'ottica di incrementare l'occupazione giovanile La necessità di rivedere questo contratto speciale è sorta dall'esigenza di riformare complessivamente la formazione professionale per renderla conforme ai nuovi bisogni del mondo dei lavori e farne uno strumento adeguato per l'inserimento occupazionale in modo particolare dei giovani. La riforma pertanto non ha modificato il rapporto di apprendistato, ma lo ha adeguato alla mutata situazione sociale, alla necessità di rivisitare il sistema formativo, alla esigenza di potenziare le competenze della forza lavoro. Proprio per questa valorizzazione della componente formativa si parla di nuovo modello di apprendistato. L'apprendistato - per la prima volta - assume un ruolo centrale nelle politiche della formazione e nelle politiche attive del lavoro. La formazione per l'apprendista, oltre allo scopo di far apprendere o sviluppare conoscenze e
competenze professionali, ha un ulteriore obiettivo che è quello di accompagnare persone giovani nell'inserimento positivo nella vita adulta e nel mondo del lavoro, dando loro l'opportunità non solo di conoscere quali sono le regole ed i valori dell'impresa ma anche di riflettere sulle esperienze vissute quotidianamente nell'azienda in cui operano. In un certo qual modo per l'apprendista la formazione è un investimento su di sé che rappresenta un impegno ed un coinvolgimento sul piano personale. L'istituzione della figura del Tutor aziendale assicura il necessario collegamento tra la fase della formazione esterna e quella del lavoro in azienda, affinché i due momenti non risultino separati. La normativa prevede che il Tutor aziendale sia un lavoratore qualificato dell'impresa o l'imprenditore stesso. Il Tutor ha il compito di affiancare l'apprendista nel percorso formativo. Il Tutor inoltre si rapporta alla Agenzia di formazione esterna incaricata di realizzare il percorso formativo complessivo per esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista anche in vista della "certificazione" rilasciata al termine del percorso.
Il Vademecum del Tutor aziendale nel settore dell'edilizia si configura dunque come una guida, uno strumento di lavoro in cui il Tutor può trovare informazioni - indicazioni - suggerimenti - schemi - fogli di lavoro. Questo Vademecum sviluppa le varie fasi del nuovo modello di apprendistato che rappresenta un significativo passo in avanti per la cultura dell'alternanza tra formazione e lavoro, tra il sapere ed il sapere in azione.

A disciplinare il contratto di apprendistato concorrono

Legge 25 del 1955
Legge196 del 1997


Queste due leggi nazionali delineano l'apprendistato come una forma speciale di lavoro in cui l'imprenditore si obbliga, oltre che a corrispondere una retribuzione, a garantire all'apprendista l'insegnamento di una professione oltre che attraverso la formazione sul luogo di lavoro, anche attraverso un apprendimento in aula e sul campo.

La Legge n. 25, che risale a oltre trent'anni fa', risente del particolare contesto storico in cui si collocava, caratterizzato dalla ricostruzione post-bellica, da un elevato tasso di disoccupazione e dal basso livello di scolarizzazione dei giovani. L'apprendistato costituiva un incentivo all'assunzione di minorenni di età compresa tra i 15 ed i 20 anni, in particolare di coloro che avevano raggiunto solo i livelli più bassi dell'istruzione o, nella migliore delle ipotesi, avevano completato l'istruzione obbligatoria. I giovani potevano conseguire una qualificazione professionale lavorando, con l'obbligo da parte dell'imprenditore di impartire all'apprendista gli insegnamenti necessari, ma non veniva esplicitato il monte ore di formazione La durata massima del periodo di apprendistato non poteva eccedere i limiti previsti dalla contrattazione nazionale e non poteva comunque essere superiore ai cinque anni. Per quanto riguarda il titolo di studio dell'apprendista, era fatto divieto di assumere giovani con attestato di qualifica o diploma di scuola superiore idonei rispetto all'attività do svolgere. Qual è il problema di questa legge: non era un istituto dell'alternanza, ma di abbassamento dei costi del lavoro. Pur prevedendo la formazione, questa non era mai stata sostanzialmente praticata e ciò che veniva effettuato era solo l'addestramento sul posto di lavoro.

La Legge n. 196, pur lasciando inalterato l'impianto della normativa, ne ha modificato profondamente alcuni tratti, in riferimento al contesto della complessiva riforma del mercato del lavoro e delle mutate condizioni socio- economiche. È stata ampliata la fascia di età per l'apprendistato, elevando a 16 anni il limite inferiore di età e fissando il limite superiore a 24 anni( vedi pag. 9). L'innovazione fondamentale sta nel rafforzamento dell'obbligo formativo e nella formazione complementare all'esterno dell'azienda. Il titolo di studio degli apprendisti non prevede limiti di sorta: ogni titolo è considerato idoneo rispetto all'attività da svolgere.

Nel passaggio dal vecchio addestramento alla nuova formazione si determina un cambiamento culturale rispetto alle finalità: dall'obiettivo di fornire all'apprendista le nozioni pratiche indispensabili alla acquisizione della piena capacità professionale, si passa all'obiettivo di sviluppare competenze per la crescita personale e professionale nella valorizzazione della centralità della risorsa umana. In sintesi il nuovo contratto di apprendistato si configura
per le imprese come uno strumento flessibile per la formazione delle professionalità di cui hanno bisogno
per i giovani come un'opportunità mirata non soltanto alla acquisizione di una specifica professionalità, ma allo sviluppo delle competenze necessarie per assumere un ruolo attivo in un mercato del lavoro in continua trasformazione.
Il contratto di apprendistato è dunque un accordo tra i contraenti ( azienda e apprendista) su due aspetti:

- il rapporto di lavoro
- il percorso di formazione
È pertanto necessario che entrambi questi contraenti siano consapevoli dei termini del contratto.


Quadro di sintesi delle innovazioni fondamentali del nuovo contratto di apprendistato

Età'
Cambiano i limiti di età , secondo cui possono essere assunti apprendisti da un minimo di 16 anni di età a un massimo di 24 anni
Applicazione
Si estende l'applicazione del contratto, secondo cui possono usufruire del nuovo contratto anche i giovani diplomati o che dispongono di una qualifica professionale
Durata
Si definisce una durata minima di 18 mesi migliorando la precedente normativa
Formazione esterna
Si introduce la formazione esterna - importantissima innovazione- con una media di 120 ore annue di formazione esterna sotto la guida di un Tutor aziendale

Comprendere il Significato di"Formazione per l'Apprendista"

La riforma dell'apprendistato per lo sviluppo dell'occupazione giovanile non ha sostanzialmente modificato questo speciale rapporto di lavoro, ma lo ha adeguato, come abbiamo già cercato di sottolineare, alla mutata situazione economico-sociale, alle trasformazioni in atto nel sistema formativo e nel "mondo dei lavori", alle esigenza di potenziare le competenze dei giovani. Tra le maggiori innovazioni è da sottolineare l'introduzione di un percorso obbligatorio di formazione esterna che l'azienda deve consentire all'apprendista di frequentare. La non attuazione della formazione comporta la perdita delle agevolazioni contributive. Dunque la formazione per l'apprendistato ha tra i suoi scopi quello di far apprendere ai giovani le conoscenze e sviluppare le capacità necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro in modo positivo. Si tratta di facilitare il processo di crescita dell'apprendista sia sul livello professionale che sul livello personale e sociale. Questo percorso formativo si attua in alternanza in due diversi contesti:
dentro l'azienda
fuori dell'azienda

Teniamo inoltre presente che la formazione ha un costo per l'azienda e anche per il soggetto che ne usufruisce. Di solito si affronta tale impegno solo se si prevede che vantaggi e risultati superino costi e disagi. In sostanza l'azienda investendo nella formazione si comporta come quando investe in acquisti di attrezzature, di capannoni, di mezzi di trasporto e così via.

Conoscere le Caratteristiche del Percorso di Formazione per l'Apprendista

La nuova normativa che disciplina il contratto di apprendistato riconosce il valore aggiunto della formazione e la necessità che il percorso di formazione complessivo avvenga in alternanza in due momenti.


La preparazione teorico-pratica di una formazione esterna all'azienda per almeno 120 ore annue *, finalizzata alla preparazione tecnico-professionale e alla costruzione di competenze "trasversali"

La formazione pratica in azienda, per sviluppare nell'apprendista la capacità di assumere un comportamento lavorativo adeguato alle caratteristiche dell'impresa in cui opera


*Gli apprendisti con età inferiore a 18 anni, che non hanno assolto all'obbligo formativo, devono partecipare ad attività di formazione esterna raddoppiata da 120 a 240 ore annue. ( Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 luglio 2000) Tutte le assunzioni di giovani fino ai 18 anni devono passare attraverso l'apprendistato: unico lavoro ammesso con l'introduzione dell'obbligo di frequentare attività formative - appunto - fino al diciottesimo anno di età. Per assolvere l'obbligo formativo, i ragazzi potranno scegliere una di queste tre strade

la scuola
la formazione professionale
l'apprendistato

Nel nuovo sistema, quello che i giovani imparano viene certificato dal datore di lavoro ed ha valore di credito formativo qualora il ragazzo voglia proseguire il proprio percorso di studi, rientrando nel circuito educativo.
Il datore di lavoro deve periodicamente informare la famiglia dell'apprendista sui risultati dell'apprendimento. Non può sottoporre il giovane a lavori superiori alla sua forza fisica.



L'apprendistato e la formazione

Destinatari della formazione

- Giovani di età compresa tra.16 e 24 anni (vedi pag.13 )
- Giovani senza titolo di studio
- Giovani con titolo di studio (diploma - laurea: se la laurea è inerente alle professionalità da acquisire non si usufruisce del contratto di apprendistato)

Contenuti

- di base
- trasversali
- tecnico-professionali

Metodologie formative

- frontali
- interattiv
- simulazioni

- role playing (giochi di ruolo)
- esercitazioni e studio di casi
- discussioni guidate



Durata del Contratto di Lavoro


La durata è disciplinata dai contratti collettivi per ciascuna categoria e settore produttivo e, comunque, non può essere
inferiore a 18 mesi
superiore a 4 anni

Questi nuovi limiti si applicano a decorrere dal 19 luglio 1997. Per il settore artigianale
è possibile stipulare contratti di durata fino a 5 anni, se previsti dai contratti di categoria.

Agli effetti del calcolo della durata massima dell'apprendistato, la legge stabilisce la cumulabiltà dei periodi di servizio prestati dallo stesso apprendista presso più datori di lavoro, purché essi si riferiscano alle stesse attività e non siano separati da interruzioni superiori ad un anno.

Età dei giovani in apprendistato
Giovani con età minima 16 anni e massima 24 anni
Elevata a 26 anni Nelle aree degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE
Elevata a 29 anni Nel settore dell'artigianato per qualifiche di alto contenuto professionale art.21 L.56/1987
Elevata di altri 2 anni l'età massima (=26, 28, 31) Se portatore di handicap sono computati ai fini dell'assolvimento del collocamento obbligatorio L. 482 /'68