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Le Novità nel Contratto
di Apprendistato
Con l'articolo 16 della legge 196 del 24 giugno
1997 - Pacchetto Treu - sono state introdotte importanti modifiche nell'apprendistato.
L'istituto dell'apprendistato infatti, già regolato dalla legge n.25
del 19 gennaio 1955, dall'Accordo tripartito sul Lavoro del 1996 e dalla
legge sopra citata n.196 del 1997, è stato fortemente rilanciato nell'ottica
di incrementare l'occupazione giovanile La necessità di rivedere questo
contratto speciale è
sorta dall'esigenza di riformare complessivamente la formazione professionale
per renderla conforme ai nuovi bisogni del mondo dei lavori e farne
uno strumento adeguato per l'inserimento occupazionale in modo particolare
dei giovani. La riforma pertanto non ha modificato il rapporto di apprendistato,
ma lo ha adeguato alla mutata situazione sociale, alla necessità di
rivisitare il sistema formativo, alla esigenza di potenziare le competenze
della forza lavoro. Proprio per questa valorizzazione della componente
formativa si parla di nuovo modello di
apprendistato. L'apprendistato - per la prima
volta - assume un ruolo centrale nelle politiche della formazione e
nelle politiche attive del lavoro. La formazione per l'apprendista,
oltre allo scopo di far apprendere o sviluppare conoscenze e
competenze professionali, ha un ulteriore obiettivo che è quello di
accompagnare persone giovani nell'inserimento positivo nella vita adulta
e nel mondo del lavoro, dando loro l'opportunità non solo di conoscere
quali sono le regole ed i valori dell'impresa ma anche di riflettere
sulle esperienze vissute quotidianamente nell'azienda in cui operano.
In un certo qual modo per l'apprendista la formazione è un investimento
su di sé che rappresenta un impegno ed un coinvolgimento sul piano personale.
L'istituzione della figura del Tutor aziendale assicura il necessario
collegamento tra la fase della formazione esterna e quella del lavoro
in azienda, affinché i due momenti non risultino separati. La normativa
prevede che il Tutor aziendale sia un lavoratore qualificato dell'impresa
o l'imprenditore stesso. Il Tutor ha il compito di affiancare l'apprendista
nel percorso formativo. Il Tutor inoltre si rapporta alla Agenzia di
formazione esterna incaricata di realizzare il percorso formativo complessivo
per esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista
anche in vista della "certificazione" rilasciata al termine del percorso.
Il Vademecum del Tutor aziendale nel settore dell'edilizia
si configura dunque come una guida,
uno strumento di lavoro in cui il Tutor può trovare
informazioni - indicazioni - suggerimenti - schemi - fogli di lavoro.
Questo Vademecum sviluppa le varie fasi del nuovo modello di apprendistato
che rappresenta un significativo passo in avanti per la cultura dell'alternanza
tra formazione e lavoro, tra il sapere ed il sapere in azione.
A disciplinare il contratto
di apprendistato concorrono
Legge 25 del 1955
Legge196 del 1997
Queste due leggi nazionali delineano l'apprendistato
come una forma speciale di lavoro in cui l'imprenditore si obbliga,
oltre che a corrispondere una retribuzione, a garantire all'apprendista
l'insegnamento di una professione oltre che attraverso la formazione
sul luogo di lavoro, anche attraverso un apprendimento in aula
e sul campo.
La Legge n. 25,
che risale a oltre trent'anni fa', risente del particolare
contesto storico in cui si collocava, caratterizzato dalla
ricostruzione post-bellica, da un elevato tasso di disoccupazione
e dal basso livello di scolarizzazione dei giovani. L'apprendistato
costituiva un incentivo all'assunzione di minorenni di età
compresa tra i 15 ed i 20 anni, in particolare di coloro che
avevano raggiunto solo i livelli più bassi dell'istruzione
o, nella migliore delle ipotesi, avevano completato l'istruzione
obbligatoria. I giovani potevano conseguire una qualificazione
professionale lavorando, con l'obbligo da parte dell'imprenditore
di impartire all'apprendista gli insegnamenti necessari, ma
non veniva esplicitato il monte ore di formazione La durata
massima del periodo di apprendistato non poteva eccedere i
limiti previsti dalla contrattazione nazionale e non poteva
comunque essere superiore ai cinque anni. Per quanto riguarda
il titolo di studio dell'apprendista, era fatto divieto di
assumere giovani con attestato di qualifica o diploma di scuola
superiore idonei rispetto all'attività do svolgere. Qual è
il problema di questa legge: non era un istituto dell'alternanza,
ma di abbassamento dei costi del lavoro. Pur prevedendo la
formazione, questa non era mai stata sostanzialmente praticata
e ciò che veniva effettuato era solo l'addestramento sul posto
di lavoro.
La Legge n. 196, pur
lasciando inalterato l'impianto della normativa, ne ha modificato
profondamente alcuni tratti, in riferimento al contesto della
complessiva riforma del mercato del lavoro e delle mutate
condizioni socio- economiche. È stata ampliata la fascia di
età per l'apprendistato, elevando a 16 anni il limite inferiore
di età e fissando il limite superiore a 24 anni( vedi pag.
9). L'innovazione fondamentale sta nel rafforzamento dell'obbligo
formativo e nella formazione complementare all'esterno dell'azienda.
Il titolo di studio degli apprendisti non prevede limiti di
sorta: ogni titolo è considerato idoneo rispetto all'attività
da svolgere.
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Nel passaggio dal vecchio addestramento alla
nuova formazione si determina un cambiamento culturale rispetto alle
finalità: dall'obiettivo di fornire all'apprendista le nozioni pratiche
indispensabili alla acquisizione della piena capacità professionale,
si passa all'obiettivo di sviluppare competenze per la crescita personale
e professionale nella valorizzazione della centralità della risorsa
umana. In sintesi il nuovo contratto di apprendistato si configura
per le imprese come
uno strumento flessibile per la formazione delle professionalità di
cui hanno bisogno
per i giovani
come un'opportunità mirata non soltanto alla acquisizione
di una specifica professionalità, ma allo sviluppo delle competenze
necessarie per assumere un ruolo attivo in un mercato del lavoro in
continua trasformazione.
Il contratto di apprendistato è dunque un accordo tra i contraenti
( azienda e apprendista) su due aspetti:
- il rapporto di lavoro
- il percorso di formazione
È pertanto necessario che entrambi questi contraenti siano consapevoli
dei termini del contratto.
Quadro di sintesi delle innovazioni fondamentali
del nuovo contratto di apprendistato
Età'
Cambiano i limiti di età , secondo cui possono
essere assunti apprendisti da un minimo di 16 anni di età a
un massimo di 24 anni
Applicazione
Si estende l'applicazione del contratto,
secondo cui possono usufruire del nuovo contratto anche i giovani
diplomati o che dispongono di una qualifica professionale
Durata
Si definisce una durata minima di 18 mesi
migliorando la precedente normativa
Formazione esterna
Si introduce la formazione esterna - importantissima
innovazione- con una media di 120 ore annue di formazione esterna
sotto la guida di un Tutor aziendale
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Comprendere il Significato di"Formazione
per l'Apprendista"
La riforma dell'apprendistato per lo sviluppo
dell'occupazione giovanile non ha sostanzialmente modificato questo
speciale rapporto di lavoro, ma lo ha adeguato, come abbiamo già cercato
di sottolineare, alla mutata situazione economico-sociale, alle trasformazioni
in atto nel sistema formativo e nel "mondo dei lavori", alle esigenza
di potenziare le competenze dei giovani. Tra le maggiori innovazioni
è da sottolineare l'introduzione di un percorso obbligatorio di formazione
esterna che l'azienda deve consentire all'apprendista di frequentare.
La non attuazione della formazione comporta la perdita delle agevolazioni
contributive. Dunque la formazione per l'apprendistato ha tra i suoi
scopi quello di far apprendere ai giovani le conoscenze e sviluppare
le capacità necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro in modo
positivo. Si tratta di facilitare il processo di crescita dell'apprendista
sia sul livello professionale che sul livello personale e sociale.
Questo percorso formativo si attua in alternanza
in due diversi contesti:
dentro l'azienda
fuori dell'azienda
Teniamo inoltre presente che la formazione ha
un costo per l'azienda e anche per il soggetto che ne usufruisce.
Di solito si affronta tale impegno solo se si prevede che vantaggi
e risultati superino costi e disagi. In sostanza l'azienda investendo
nella formazione si comporta come quando investe in acquisti di attrezzature,
di capannoni, di mezzi di trasporto e così via.
Conoscere le Caratteristiche del Percorso
di Formazione per l'Apprendista
La nuova normativa che disciplina il contratto
di apprendistato riconosce il valore
aggiunto della formazione e la necessità
che il percorso di formazione complessivo avvenga in alternanza in
due momenti.
La preparazione teorico-pratica di una formazione esterna
all'azienda per almeno 120 ore annue *, finalizzata alla preparazione
tecnico-professionale e alla costruzione di competenze "trasversali"
La formazione pratica in azienda, per sviluppare
nell'apprendista la capacità di assumere un comportamento
lavorativo adeguato alle caratteristiche dell'impresa in cui
opera
*Gli apprendisti con età inferiore a 18 anni,
che non hanno assolto all'obbligo formativo, devono partecipare
ad attività di formazione esterna raddoppiata da 120 a 240 ore
annue. ( Regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 7
luglio 2000) Tutte le assunzioni di giovani fino ai 18 anni devono
passare attraverso l'apprendistato: unico lavoro ammesso con l'introduzione
dell'obbligo di frequentare attività formative - appunto - fino
al diciottesimo anno di età. Per assolvere l'obbligo formativo,
i ragazzi potranno scegliere una di queste tre strade
la scuola
la formazione professionale
l'apprendistato
Nel nuovo sistema, quello che i giovani
imparano viene certificato dal datore di lavoro ed ha valore
di credito formativo qualora il ragazzo voglia proseguire il
proprio percorso di studi, rientrando nel circuito educativo.
Il datore di lavoro deve periodicamente
informare la famiglia dell'apprendista sui risultati dell'apprendimento.
Non può sottoporre il giovane a lavori superiori alla sua forza
fisica.
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L'apprendistato e la formazione
Destinatari della formazione
- Giovani di età
compresa tra.16 e 24 anni (vedi pag.13 )
- Giovani senza titolo di studio
- Giovani con titolo di studio (diploma - laurea: se la laurea
è inerente alle professionalità da acquisire non si usufruisce
del contratto di apprendistato)
Contenuti
- di base
- trasversali
- tecnico-professionali
Metodologie formative
- frontali
- interattiv
- simulazioni
- role playing (giochi di ruolo)
- esercitazioni e studio di casi
- discussioni guidate
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Durata del Contratto di Lavoro
La durata è disciplinata dai contratti collettivi
per ciascuna categoria e settore produttivo e, comunque, non può
essere
inferiore a 18
mesi
superiore a 4 anni
Questi nuovi limiti
si applicano a decorrere dal 19 luglio 1997. Per il settore artigianale
è
possibile stipulare contratti di durata fino a 5 anni, se previsti
dai contratti di categoria.
Agli effetti del calcolo della durata massima
dell'apprendistato, la legge stabilisce la cumulabiltà dei periodi
di servizio prestati dallo stesso apprendista presso più datori
di lavoro, purché essi si riferiscano alle stesse attività e non
siano separati da interruzioni superiori ad un anno.
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Età dei giovani in apprendistato |
Giovani con età minima 16 anni e massima 24
anni
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Elevata a 26 anni |
Nelle aree degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
CEE |
Elevata a 29 anni |
Nel settore dell'artigianato per qualifiche di
alto contenuto professionale art.21 L.56/1987 |
Elevata di altri 2 anni l'età massima
(=26, 28, 31) |
Se portatore di handicap sono computati ai fini
dell'assolvimento del collocamento obbligatorio L. 482 /'68 |
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