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Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23-07-1998
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23-07-1998
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 16 luglio 1998, n. 93/98.
Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all'art. 16
della legge n. 196 del 24 giugno 1997 in materia di formazione degli
apprendisti.
In relazione a quanto previsto dall'art.
16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, si rende necessario
indicare per i vari soggetti interessati, le modalita' attraverso le
quali si intende garantire la messa a regime delle nuove norme sulla
formazione esterna degli apprendisti. Tale obiettivo puo' essere perseguito
prevedendo una fase di transizione che consenta di adottare i necessari
accorgimenti utili a sviluppare la necessaria gradualita' delle azioni
da realizzare
Pertanto:
a |
le iniziative di formazione esterne
all'azienda saranno rivolte a tutti i lavoratori assunti in qualita'
di apprendisti a partire dal 19 luglio 1998. Le iniziative di formazione
relative al primo anno potranno essere programmate e attuate entro
12 mesi dall'assunzione; |
b |
sulla base di quanto stabilito dall'art.
1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
8 aprile 1998, gli schemi di decreto per la definizione dei contenuti
delle attivita' formative e delle competenze da conseguire mediante
l'esperienza di lavoro, saranno elaborati entro il mese di ottobre
dell'anno in corso; |
c |
in attesa dell'adozione dei decreti
sopramenzionati, le attivita' formative cofinanziate dal Fondo sociale
europeo e la partecipazione degli apprendisti a tali attivita',
sono da ritenersi comunque valide ai fini dell'applicazione dell'art.
16, comma 2, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, in materia di
agevolazioni contributive; |
d |
le regioni individueranno con
propri provvedimenti - da adottarsi in via transitoria in attesa
della emanazione delle disposizioni sull'accreditamento delle strutture
formative e sulla certificazione dei crediti formativi previste
dall'art. 17 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 - le strutture
regionali pubbliche e private di formazione professionale di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto 8 aprile 1998, presso le quali
dovranno essere svolte le attivita' formative esterne all'azienda
ed emaneranno le altre disposizioni attuative previste dal decreto
citato. Le regioni trasmetteranno tempestivamente al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale copia dei provvedimenti adottati
entro il 31 ottobre 1998. Le strutture pubbliche e private di formazione,
rientranti nelle sperimentazioni di cui all'art. 6 del decreto citato,
sono da ritenersi comunque idonee allo svolgimento delle
attivita' formative previste; |
e |
per promuovere la realizzazione delle
sperimentazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nel settore
artigiano, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
le regioni definiranno, entro il 30 settembre 1998, un progetto
quadro nazionale di formazione esterna sulla base della nuova normativa.
Il progetto verra' attuato tramite trasferimento delle risorse nazionali
e comunitarie alle regioni interessate; |
f |
la verifica sull'andamento delle azioni
predisposte ai sensi di legge e sull'opportunita' di adottare ulteriori
eventuali dispositivi per garantirne l'efficacia, verra' svolta
entro il mese di maggio dell'anno 1999. |
Il dirigente generale
dell'ufficio centrale per l'orientamento
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