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Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14-05-1998
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 8 aprile 1998.
Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di
formazione degli apprendisti.
Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante
disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione;
Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 citata, recante
disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997,
n. 196, concernente l'emanazione di disposizioni riguardanti i
contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e le regioni;
Vista la proposta del comitato istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;
Sentito il parere della Conferenza Statoregioni;
Decreta:
Art. 1
1.
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I contenuti delle attivita'
formative per apprendisti esterne all'azienda di cui all'art. 16,
secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze
da conseguire mediante l'esperienza di avoro sono definiti, per
ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali,
con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro
della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Statoregioni.
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2.
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I decreti di cui al comma
1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione
delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla
base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali
datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni
comparativamente piu'
rappresentative. |
Art. 2
1.
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Le attivita' formative
per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti
della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari
e finalizzati alla comprensione dei processi avorativi, sono articolati
come segue:
a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale
di conoscenze linguisticomatematiche, i comportamenti relazionali,
le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze
economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto
una parte dell'attivita' formativa dovra' essere riservata anche
alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro,
alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per
la tutela della salute e della sicurezza sul luogo diavoro
b)contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnicoscientifico
ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali;
in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza
sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura
professionale in esame. |
2.
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Ai contenuti di cui al
punto a) non potra' essere destinato un numero di ore inferiore
al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione
esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico,
e trasversale dovra' essere svolta nelle strutture regionali di
formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate
ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera c), della legge 24 giugno
1997, n. 196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e
modalita' di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione
collettiva. |
3.
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.La formazione esterna
all'azienda, purche' debitamente certificata ai sensi del successivo
art. 5, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo
integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento
dell'obbligo, ed e' evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora
vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza
prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come
crediti formativi. |
Art. 3
1.
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In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualita'
di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che
abbiano gia' svolto le attivita' formative indicate al punto a)
del primo comma dell'articolo precedente sono esentati dalla frequenza
dei moduli formativi gia' completati, purche' siano in
grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi.
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2.
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IPer gli apprendisti in
possesso di titolo di studio postobbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all'attivita' da svolgere gli accordi
tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impegno
formativo ridotto, i relativi contenuti formativi e le durate dell'apprendistato.
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Art. 4
1.
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Le imprese che hanno nel
proprio organico apprendisti indicano alla regione la persona che
svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo
tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
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2.
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Nelle imprese con meno
di quindici dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione
di tutore puo' essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa.
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3.
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I decreti di cui all'art.
1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali,
determinano le esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore
e gli eventuali momenti formativi per l'acquisizione delle medesime,
salva la fattispecie di cui al comma 2. |
4.
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Le
imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono
conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attivita'
formativa svolta. |
Art. 5
1.
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LAl termine del periodo
di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali
acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale
pubblica competente in
materia di servizi all'impiego. Copia dell'attestato e' consegnato
al lavoratore. |
2.
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La regione regolamenta
le modalita' di certificazione dei risultati dell'attivita' formativa
svolta, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196; |
3.
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Le regioni possono predisporre,
anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione
di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al
presente decreto. |
Art. 6
1.
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Al fine di promuovere iniziative
di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalita'
del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli
accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti
alle confederazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale attivando
il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilita' esistenti,
fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive
all'art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196. |
Roma 8 aprile 1998
Il Ministro: Treu
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